Abitualità della condotta: furto e art. 131 bis c.p.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, riafferma un principio cruciale in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto: l’abitualità della condotta dell’imputato costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. Questo caso, relativo a un tentato furto, offre uno spunto di riflessione sull’importanza della valutazione complessiva del comportamento dell’autore del reato, al di là della gravità del singolo episodio.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 del codice penale. La decisione, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
La Questione Giuridica: L’Abitualità della Condotta come Causa Ostative
Il fulcro della questione legale ruota attorno ai presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questa norma consente al giudice di non punire l’autore di un reato quando l’offesa arrecata è di minima entità e, soprattutto, quando il comportamento non è abituale. Nel caso di specie, la difesa sosteneva che il tentato furto contestato rientrasse in questa fattispecie. Tuttavia, i giudici di merito avevano già rigettato tale richiesta, fondando la loro decisione su un elemento specifico: la condotta pregressa dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione del tutto priva di vizi logici o giuridici. In particolare, i giudici di secondo grado avevano esplicitato chiaramente le ragioni del loro convincimento, valorizzando proprio l’abitualità della condotta dell’imputato. Questo elemento, secondo l’orientamento consolidato, è sufficiente a escludere il beneficio della non punibilità. La Corte di Cassazione, quindi, non ha fatto altro che confermare la correttezza dell’analisi svolta nei precedenti gradi di giudizio, che aveva correttamente identificato un elemento ostativo all’applicazione della norma invocata.
Conclusioni: Quando il Singolo Reato non Basta
La decisione in commento ribadisce che la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non può limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve estendersi a un’analisi complessiva della personalità e della storia dell’imputato. L’abitualità della condotta agisce come un segnale d’allarme, indicando una propensione a delinquere che il legislatore ha inteso non meritevole del beneficio della non punibilità. Pertanto, anche un reato di per sé modesto, come un tentato furto, non potrà essere considerato ‘particolarmente tenue’ ai fini legali se si inserisce in un quadro di ripetuti comportamenti illeciti. L’esito del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla cassa delle ammende, serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi su motivi solidi e non meramente generici.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per la sua decisione.
Perché non è stato applicato l’articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto)?
L’articolo 131-bis non è stato applicato perché la Corte d’Appello ha valorizzato l'”abitualità della condotta” dell’imputato. Questa condizione è un ostacolo normativo che impedisce di riconoscere il beneficio della non punibilità, anche se il singolo reato è di lieve entità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14170 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME alias NOME ricorre avverso la 1,1, 6u( NJ c r à sentenza con cui la Corte d’Appello di Genova in data 1. – 311 – 4-11U GLYPH ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56,624 cod. pen.;
-Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è generico nonché manifestamente infondato in quanto la Corte, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3) valorizzando l’abitualità della condotta dell’imputato.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigli GLYPH sten ore
Il Presidente