Abitualità della condotta: quando la tenuità del fatto è esclusa
L’abitualità della condotta rappresenta un limite invalicabile per l’accesso a determinati benefici sanzionatori nel sistema penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di precedenti penali specifici impedisca l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delineando i confini tra condotta occasionale e comportamento criminale reiterato.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato lamentava la violazione di legge in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il trattamento punitivo fosse eccessivo, contestando anche i criteri di calcolo della pena applicati in relazione alla continuazione dei reati e alla recidiva.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente l’impianto motivazionale della sentenza di secondo grado. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il trattamento sanzionatorio era stato congruamente motivato e che le scelte operate dai giudici di merito non presentavano profili di illogicità. La Corte ha sottolineato che la valutazione dei fatti e della personalità del reo spetta al giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità se adeguatamente giustificata.
L’impatto dell’abitualità della condotta sulla pena
Il punto centrale della decisione riguarda l’abitualità della condotta. Secondo il dettato normativo, la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole. Nel caso di specie, i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato hanno integrato pienamente il concetto di abitualità, rendendo legalmente impossibile l’applicazione del beneficio richiesto.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella corretta applicazione delle norme sostanziali. In primo luogo, l’art. 131-bis c.p. esclude espressamente la non punibilità per chi agisce con abitualità. In secondo luogo, il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dall’assenza di elementi positivi valutabili, che la difesa non aveva provveduto a indicare. Infine, il calcolo della pena è risultato corretto poiché il giudice ha operato un bilanciamento di equivalenza tra l’attenuante del danno di speciale tenuità e la recidiva specifica reiterata, applicando l’aumento per la continuazione nella misura prevista dalla legge.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il sistema penale non può concedere indulgenza a chi dimostra una propensione costante alla violazione della legge. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi un’assenza di colpa nella presentazione di un ricorso manifestamente infondato.
Perché i precedenti penali impediscono la tenuità del fatto?
La legge stabilisce che la particolare tenuità del fatto non è applicabile se il reo dimostra abitualità nella condotta, ovvero se ha commesso più reati della stessa indole nel tempo.
Cosa accade se non si indicano elementi per le attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche se il ricorrente non fornisce elementi concreti e positivi che giustifichino una riduzione della pena.
Quali sono le spese in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma, solitamente tra i 1.000 e i 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48728 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48728 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato l’unico motivo di ricorso proposto da COGNOME, che deduce la violazione di legge in relazione all’art 131-bis cod. pen., all’art. 62-bis cod. pen., al giudizio di equivalenza delle circostanze e all’aumento di pena per la continuazione, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo congruamente motivato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico: 1) escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità in esame alla luce dei molti precedenti penali specifici, ciò che integra l’abitualità della condotta, la quale, per espresso dettato normativo, osta al riconoscimento della causa di non punibilità; 2) negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non essendo emersi elementi a tale scopo valutabili, elementi peraltro nemmeno indicati dal ricorrente; 3) riconosciuto l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. pur in regime di equivalenza con la ritenuta recidiva specifica reiterata, correttamente operando l’aumento per la continuazione ai sensi dell’art. 81, comma 4, cod. pen. nella misura della metà;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.