Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5175 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5175 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d’appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani del 01/12/2023, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 131bis cod. pen..
2.2. Con un secondo motivo, lamenta motivazione omessa o apparente in relazione alla mancata esclusione della recidiva.
2.3. Con un terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62bis , 132 e 133 cod. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo Ł inammissibile in quanto la Corte (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata ove si richiamano i due precedenti penali specifici dell’odierno ricorrente) correttamente esclude la sussistenza della occasionalità del comportamento alla luce di due precedenti specifici in materia di stupefacenti.
La mancanza l’assenza del requisito della non abitualità della condotta, infatti, impedisce ex se l’applicazione della suddetta causa di non punibilità, circostanza che rende in ogni caso non necessaria l’ulteriore motivazione sulla particolare tenuità del fatto (resa, invero, nel caso in esame, in modo piuttosto apodittico), atteso che, esclusa la non abitualità della condotta, viene meno uno dei requisiti richiesti dalla disposizione di legge e ciò, pertanto, osta all’applicazione del beneficio richiesto (Sez. 7, Ord. n. 39034 del 24/09/2024, Iannò, n.m.).
3.2. Il secondo motivo Ł inammissibilmente reiterativo di analoga censura, debitamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale evidenzia che la recidiva specifica
Ord. n. sez. 1535/2026
CC – 30/01/2026
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infraquinquennale Ł correttamente contestata in quanto i precedenti penali, non risalenti, mostrano l’inclinazione dell’imputato a trarre facili guadagni da attività illecite, così compiendo quella verifica «in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali» (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419 – 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, COGNOME, Rv. 248960 – 01).
3.3. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato in riferimento ad entrambe le doglianze.
3.3.1. Quanto alle attenuanti generiche, non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte, la quale ritiene che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
3.3.2. Quanto all’art. 133 cod. pen., non si confronta con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, poichØ la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di
cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata Ł necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).
Tale principio Ł stato affermato anche in relazione agli aumenti operati per continuazione, in cui la corte (Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540, richiamata da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, COGNOME), secondo cui Ł necessario che: 1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; 2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; 3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati, elementi presenti nel caso di specie.
3.3.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale evidenzia l’assenza di qualsivoglia elemento positivo di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze atipiche (sottolineando anzi che, dopo il fatto oggetto di odierna contestazione, l’imputato Ł stato colto in possesso di ulteriore stupefacente, circostanza che ha portato all’aggravamento della misura), che, del resto, il ricorrente non indica neppure in questa sede, mentre, in ragione delle modalità del fatto, dei precedenti riportati e della condotta post factum ritiene non irragionevolmente corretta la decisione del primo giudice sulla dosimetria della pena.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME