Abitualità della Condotta: Quando l’Art. 131 bis c.p. Non si Applica
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a precise condizioni, tra cui l’assenza di abitualità della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza questo principio, chiarendo come i precedenti penali specifici costituiscano un ostacolo insormontabile per l’accesso a tale beneficio.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa del ricorrente contestava tale decisione, ma la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del tutto inidoneo a scalfire la correttezza della pronuncia di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato due profili di criticità che hanno condotto a tale esito: la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Questi vizi, secondo i giudici, rendevano impossibile un esame nel merito della questione.
Il Ruolo Decisivo dell’Abitualità della Condotta
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dell’abitualità della condotta del ricorrente. La Corte d’Appello aveva basato il proprio diniego proprio su questo aspetto, evidenziando come l’imputato non fosse nuovo a comportamenti illeciti. Il ricorso per Cassazione, invece, non era riuscito a confrontarsi efficacemente con questa specifica motivazione, risultando così generico.
Precedenti Penali come Ostacolo Insormontabile
La Cassazione ha ulteriormente precisato che i ‘plurimi precedenti specifici’ indicati nella sentenza impugnata sono, di per sé, una circostanza sufficiente a precludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. Questo perché tali precedenti dimostrano una tendenza a delinquere che è incompatibile con la natura episodica e occasionale del fatto che la norma sulla ‘particolare tenuità’ intende favorire.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria e si fonda su due pilastri. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza che si impugna. In questo caso, il ricorrente ha ignorato la ratio decidendi della Corte d’Appello, incentrata sull’abitualità. In secondo luogo, la Corte riafferma un principio sostanziale: l’art. 131 bis c.p. è destinato a chi commette un reato di minima offensività in un contesto di sostanziale rispetto della legge. La presenza di precedenti penali specifici e plurimi rompe questo schema, delineando un profilo di ‘delinquente abituale’ a cui il beneficio non può essere concesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un’attenta valutazione non solo dell’entità del danno o del pericolo, ma anche della personalità e della storia criminale dell’imputato. L’abitualità della condotta, comprovata da precedenti condanne, agisce come un vero e proprio sbarramento all’applicazione del beneficio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva non può prescindere da un’analisi realistica della posizione del proprio assistito, evitando ricorsi generici destinati a una sicura declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando è considerato ‘generico’, ovvero non contesta specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, e ‘manifestamente infondato’, cioè privo di argomentazioni giuridiche valide a sostegno.
I precedenti penali impediscono sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di ‘plurimi precedenti specifici’ è una circostanza di per sé sufficiente a dimostrare l’abitualità della condotta e, di conseguenza, a precludere l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131 bis del codice penale.
Cosa si intende per ‘abitualità della condotta’ ai fini dell’esclusione dall’art. 131 bis c.p.?
Significa che il comportamento illecito non è un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro di ripetute violazioni della legge penale. La presenza di precedenti condanne specifiche è l’indicatore principale utilizzato dai giudici per accertare tale abitualità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32079 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROSSETO il 02/08/1956
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevatane la lampante genericità (i) e la manifesta infondatezza (ii) poiché:
(i) il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che avev incentrato il rigetto del beneficio invocato (art. 131 bis cod. pen.) sulla ab della condotta;
(ii) i plurimi precedenti specifici, indicati in sentenza, costituis circostanza di per sé sufficiente a precludere l’applicazione della cau esclusione della punibilità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere COGNOME
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Il Presidente