Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERMO il 17/02/1976
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. per omessa valutazione del vincolo della continuazione tra le sentenze del Tribunale di Fermo nn. 213/2021, 109/2022 e 135/2022 e per erronea applicazione, in concreto, del preclusivo elemento dell’abitualità della condotta; con un secondo motivo deducendo violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe stato motivato con una clausola di stile.
Quanto al primo motivo, in particolare, si lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che i fatti di cui alle condanne sopra ricordate siano stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, ma li abbia valutati singolarmente per dimostrare l’inclinazione a delinquere dell’imputato, usandoli per desumerne l’abitualità al crimine che preclude l’applicazione dell’art. 131 bis.
Lamenta inoltre la mancata analisi delle censure proposte con l’atto di appello che si limita a riportare quanto detto dal giudice di primo grado senza considerare gli atteggiamenti positivi tenuti dal COGNOME durante la perquisizione e successivamente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I proposti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e d correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sui contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Quanto al secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non fflogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice iri ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1 Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, i giudici del gravame del merito hanno evidenziato come sussiste un’abitualità della condotta di spaccio che, a ben guardare, nemmeno il ricorrente contesta laddove viene ricordato in ricorso che lo stesso è stato condannato per analoghi fatti avvenuti a Fermo il 28.4.2020, il 25.5.2020 e a luglio 2021.
La circostanza che tali fatti poi abbiano visto un’unificazione quoad poenam ex art. 81 cod. pen. non influisce evidentemente in ordine alla loro sussistenza quali ipotesi di reiterazione del medesimo comportamento delittuoso.
Ebbene, la non punibilità per la particolare tenuità del fatto è condizionata dalla norma (articolo 1, lettera m, I. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito.
Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale (ord. 279/2017), dato che anche in presenza di fatti analoghi (di particolare tenuità oggettiva), le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale. Il fatto particolarmente lieve di cui all’art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire; tuttavia, l’aver condizionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell’esclusione dell’abitualità.
La sentenza impugnata opera un buon governo del principio se secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, COGNOME Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., avendo valutato l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti; conf. Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/2017 deo. 2018, COGNOME, Rv. 271863).
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare
il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in c si articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262)
Tenuto conto che va verificando se in concreto i reati presentino cara fondamentali comuni (cfr. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/20188, M. Rv. 274186 che lo ha escluso in una fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di s ze stupefacenti) e che tale verifica appare in concreto operata, la motivazion provvedimento impugnato non si presta alle proposte censure di legittimità.
Peraltro, al di là della pur motivata abitualità, la Corte territoriale ha di avere valutato negativamente, ai fini del diniego della causa di non punibil art. 131-bis cod. pen.- la natura e della gravità dell’illecito in oggetto, il luogo dell’azione, le finalità e le modalità della stessa, trattandosi d singole di sostanza stupefacente del tipo cocaina pronta per essere immessa mercato si esclude qualsivoglia valutazione di tenuità.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ch conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., deile modalità della cond grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del peri (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condot tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto all e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costit gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusio punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis co giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai c cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di que nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di es sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Mil Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazi di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’im subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione
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attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del p detto).
3.2. Quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generich
– altro aspetto su cui il ricorso si palesa manifestamente infondato – i giudicide gravame del merito, con motivazione assolutamente congrua, hanno dato conto
di avere valutato, negativamente per l’odierno ricorrente, l’abitualità del comp tamento contestato, circostanze e modalità della condotta e la generale condott
di vita desumibile dagli atti del fascicolo e dal certificato penale.
Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell’alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, a
dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della conce sione delle atte-nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in con
derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dec
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutaz
(così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonch suo negativo comportamento processuale).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 13/05/2025