Abitualità della Condotta: Quando il Passato Criminale Rende Inammissibile il Ricorso
L’ordinanza in esame offre un chiaro spaccato di come la valutazione dell’abitualità della condotta di un imputato possa essere decisiva nell’esito di un processo penale, in particolare nel giudizio di Cassazione. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una condanna per truffa, dichiarato inammissibile per una serie di motivi che spaziano dalla fondatezza delle prove all’esistenza di vizi procedurali.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato per truffa (art. 640 c.p.) per aver inviato a una vittima una falsa ricevuta di spedizione di un bene acquistato online. L’artifizio era stato realizzato tramite un’utenza telefonica intestata all’imputato stesso. In appello, la condanna veniva confermata. L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, basandolo su quattro motivi principali:
1. Insufficienza delle prove a suo carico.
2. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
4. Mancata applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva alla detenzione breve.
L’Abitualità della Condotta come Ostacolo Decisivo
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione centrale, tuttavia, risiede nel secondo motivo di ricorso. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di non applicare l’art. 131-bis c.p. a causa del presupposto ostativo dell’abitualità della condotta. L’imputato, infatti, aveva già due condanne precedenti per appropriazione indebita e truffa. Questa reiterazione di reati contro il patrimonio è stata considerata un indicatore di una tendenza a delinquere, incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto, che presuppone un’offesa del tutto occasionale e di minima gravità.
Analisi degli Altri Motivi di Ricorso
Anche gli altri motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati:
* Responsabilità Penale: La Corte ha ritenuto logica e adeguata la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano stabilito la riconducibilità della truffa all’imputato basandosi sull’intestazione dell’utenza telefonica utilizzata per l’invio della finta ricevuta.
* Sospensione Condizionale: Il motivo è stato giudicato generico e non specifico, in quanto non si confrontava adeguatamente con le ragioni della Corte territoriale, che aveva negato il beneficio sulla base di un giudizio prognostico negativo fondato proprio sui precedenti penali.
* Pena Sostitutiva: La richiesta di sostituire la pena detentiva è stata respinta per due ragioni procedurali: era stata formulata in modo generico e, soprattutto, proveniva da un difensore non munito di procura speciale, necessaria per tale tipo di istanza nel contesto di un giudizio celebrato in forma scritta (“cartolare”).
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su principi consolidati. In primo luogo, l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiede la presenza di più presupposti, e l’assenza anche di uno solo di essi, come l’occasionalità della condotta, è sufficiente per escludere il beneficio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’abitualità della condotta è un elemento decisivo che impedisce di qualificare il fatto come di “particolare tenuità”. In secondo luogo, il rigetto degli altri motivi sottolinea l’importanza del rispetto dei requisiti di forma e di sostanza nel presentare un ricorso. La specificità dei motivi (art. 591 c.p.p.) non è un mero formalismo, ma una necessità per consentire al giudice di comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata. Infine, la necessità di una procura speciale per determinate richieste evidenzia come alcuni atti processuali richiedano un mandato esplicito e consapevole da parte dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella valutazione della sua condotta attuale e nell’accesso a determinati benefici di legge. L’abitualità della condotta, specialmente quando desunta da precedenti specifici, costituisce un ostacolo quasi insormontabile all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Inoltre, il caso insegna che la cura degli aspetti procedurali è essenziale per la riuscita di un’impugnazione. Un ricorso con motivi generici o privo dei necessari poteri formali è destinato a essere dichiarato inammissibile, precludendo ogni possibilità di revisione della sentenza nel merito.
Perché i precedenti penali hanno impedito l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Perché i due precedenti per reati simili (appropriazione indebita e truffa) hanno fatto ritenere alla Corte che la condotta dell’imputato non fosse occasionale, ma abituale. L’abitualità della condotta è una causa ostativa prevista dalla legge per l’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del codice penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo dei requisiti di specificità”?
Significa che il motivo di ricorso è stato formulato in modo generico, senza contestare in maniera puntuale e argomentata le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso sulla mancata sospensione condizionale della pena non ha adeguatamente confutato il giudizio prognostico negativo basato sui precedenti penali.
Perché è stata respinta la richiesta di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria?
La richiesta è stata respinta per due motivi procedurali: era formulata in modo troppo generico e, aspetto decisivo, era stata presentata da un avvocato che non era munito di una procura speciale. La legge richiede questo specifico mandato per poter richiedere pene sostitutive per conto del proprio assistito in un procedimento scritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31383 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 20/01/1969
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello ritenuto provata la riconducibilità all’imputato della contestata truffa evidenziando che l’utenza telefonica con la quale era stata inviata alla persona offesa una falsa bolla di spedizione del bene acquistato da quest’ultima (e, dunque, realizzato l’artifizio richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen.) era intestata all’imputato che non vi era provata dell’asserito smarrimento della spessa, così sviluppando una motivazione adeguata e non manifestamente illogica (pag. 3 della sentenza impugnata);
osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte della corretto argomentare della Corte di appello che ha ravvisato il presupposto ostativo della abitualità della condotta, in ragione delle due precedenti condanne per appropriazione indebita e truffa riportate dall’odierno ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata); ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è infatt da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);
ritenuto che il terzo motivo con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, è privo dei requisiti di specificità cui all’ art. 591, comma 1, cod. proc. pen. non confrontandosi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del negativo giudizio prognostico (i due precedenti penali specifici);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva breve ex art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la richiesta – formulata in epoca previgente alla introduzione del comma 1-bis dell’art. 598 bis cod. proc. pen. – era del tutto generica e, ancor prima, formulata in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio di appello (celebrato in forma cartolare) da difensore non munito di procura speciale ( cfr verbale udienza 22.2.2024 e relativi allegati);
;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.