Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sent Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l pronunciata dal Tribunale di Livorno in ordine al reato di furto tentato.
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine: esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen; 2) applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all’ar pen. con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata; 3) alla applicazione del
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano due pr specifici e altri due precedenti penali relativi a detenzione illecita di inosservanza dell’ordine di espulsione. L’art. 131 bis, richiede, ai fini del be condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tu quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso alm due reati, oltre a quello per cui si procede. E’ dunque certamente da escludere l’ dell’art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di compo rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l’applicazione dell’i particolare tenuità.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale rileva che il primo giudice riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. equivalente alla recidiv motivo, dunque, non si confronta con le argomentazioni della pronuncia impugnata. In Corte territoriale ha assolto in misura congrua l’ onere motivazionale in ordine a applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che, nonostante i prec specifici, l’imputato non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminal il fatto per cui si procede rivela la peculiare inclinazione a delinquere, dovend una occasionale ricaduta.
Quanto al lamentato giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, della rico attenuante sulla recidiva contestata, va rammentato che le statuizioni relative a comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale ti giudizio di merito, sfuggono al sindacato dì legittimità qualora non siano frutto di m o di ragionamento illogico ( Sez. U n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 – 01), da escludersi nel caso di specie, considerando vieppiù che la pena è ben al di sotto del medio edi
Va infine rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprud questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ci
attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’ disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla leg 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuen sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 de Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. GLYPH anche Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore