Abitualità del Reato: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di specificità del ricorso per Cassazione, in particolare quando si contesta la valutazione sull’abitualità del reato e sulla recidiva. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può limitarsi a una critica generica, ma deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due principali censure. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità, sostenendo che la sua condotta non fosse abituale. In secondo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, ritenendo che fosse il frutto di un automatismo valutativo da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione: Analisi dell’Abitualità del Reato
La Corte ha fondato la sua decisione su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi di ricorso. Esaminiamo i due punti chiave.
Il Primo Motivo: Genericità e Precedenti Specifici
Riguardo alla prima censura, la Suprema Corte ha evidenziato come il motivo fosse del tutto generico. Il ricorrente, infatti, non aveva confutato in modo specifico quanto già rilevato dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente motivato la sussistenza dell’abitualità del reato sulla base di due precedenti specifici, ritenuti sufficienti a dimostrare una chiara tendenza a delinquere. Il ricorso, non affrontando questo nucleo argomentativo, si è rivelato inefficace.
Il Secondo Motivo: Recidiva e Pericolosità Sociale
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello non era incorsa in alcun automatismo. Al contrario, la sua valutazione era stata approfondita e basata su elementi concreti. Oltre a due precedenti reati di evasione, i giudici di merito avevano valorizzato anche la presenza di recenti reati in materia di stupefacenti. Questa combinazione di precedenti penali, secondo la Corte, rendeva palese un’aumentata pericolosità sociale del soggetto, giustificando pienamente il riconoscimento della recidiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale di legittimità: per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione, ma è necessario demolire, punto per punto, le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata. La valutazione sull’abitualità del reato e sulla pericolosità sociale, se ben motivata dai giudici di merito con richiami a precedenti specifici e circostanziati, è difficilmente scalfibile in Cassazione attraverso censure astratte. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi e focalizzati sulle reali lacune motivazionali della decisione che si intende criticare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non confutavano specificamente le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva basato la sua decisione sulla sussistenza di precedenti penali che dimostravano l’abitualità del comportamento delittuoso e l’aumentata pericolosità sociale del ricorrente.
Come ha valutato la Corte l’abitualità del reato?
La Corte ha confermato la valutazione del giudice precedente, che ha desunto l’abitualità del comportamento delittuoso dalla presenza di due precedenti specifici. Questi precedenti sono stati considerati idonei a dimostrare una tendenza a delinquere, rendendo infondata la richiesta di una causa di non punibilità.
La recidiva è stata considerata in modo automatico?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla recidiva non è stata automatica. La Corte d’Appello ha tenuto conto non solo di due precedenti reati di evasione, ma anche di reati ravvicinati in materia di stupefacenti, evidenziando come l’insieme di questi fatti rendesse palese un’aumentata pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31494 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 30/06/1987
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità è generico in quanto non confuta quanto rilevato dalla Corte di appello in ordine al sussistenza di due precedenti specifici idonei a far apprezzare l’abitualità del comportamento delittuoso;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva sul presupposto di un valorizzato automatismo che, invero, trascura come la Corte di appello abbia fatto espresso riferimento, oltre ai due precedenti reati di evasioni’, anche ravvicinati reati in materia di stupefacenti, così da rendere palese la aumentata pericolosit sociale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.