Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28909 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28909 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
E gli Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
r tc…. 1- pha concluso chiedendo
udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha riformato la condanna resa dal Tribunale di Latina, in data 28 marzo 2019, nei confronti di NOME COGNOME, rideterminando la pena irrogata all’imputato, in quella di anni uno di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva.
Il primo giudice aveva condanNOME l’imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all’art 75, comma 2, d. Igs. n. 15 del 2011, perché l’imputato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, disposto con decreto del Tribunale di Latina del 6 giugno 2014, non si era presentato agli uffici della questura per apporre la firma, in data 31 ottobre 14, nell’orario prescritto come disposto dal predetto decreto né aveva fornito giustificazione dell’assenza.
2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidandosi ad un unico motivo, di seguito riassunto, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, n. 3 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione.
La Corte territoriale, nella breve motivazione riservata al primo motivo di appello, si è limitata ad affermare che la condotta non può ritenersi occasionale, viste le plurime violazioni poste in essere nonché le plurime condanne per evasione risultanti a suo carico.
Il riferimento alle circostanze indicate, a parere del ricorrente, non può essere determinante ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità invocata. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini di ritenere la speciale tenuità dell’offesa, si deve fare riferimento a profili che attengono alla struttura oggettiva del reato, alle particolari in modalità della condotta non a valutazioni della personalità dell’imputato.
Sotto tale profilo, può rilevare come condizione ostativa la declaratoria di delinquenza abituale, professionale o per tendenza dell’autore del reato oppure che questi abbia commesso più reati della stessa indole e qualora le condotte siano plurime abituali e reiterate. I precedenti penali da soli, quindi, non possono avere valenza ostativa.
A carico dell’imputato risulta soltanto un precedente per violazione di cui all’art 75 d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in data 27 marzo 2015.
Si tratta di precedente specifico che, tuttavia, non può assurgere a causa di esclusione dell’ipotesi invocata perché, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, ciò è limitato a casi in cui vi sia pluralità illeciti della stessa indole (almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento sub íudice.
Il fatto in esame, invece, deve considerarsi isolato e, comunque, quanto esposto dalla difesa con l’atto di appello ha condotto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, dunque, a una valutazione di minima offensività della condotta da parte della Corte territoriale.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Va rilevato che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, quanto alla sussistenza del presupposto ostativo della abitualità del reato, non rileva la mera presenza di denunzie nei confronti dell’imputato o di precedenti di polizia, di cui si ignora la sorte, dovendo il giudice, sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, verificar l’esito di tali segnalazioni, per trarne l’esistenza di eventuali concreti element fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell’imputato (Sez. 4, n. 51526 del 4/10/2018, NOME, Rv. 274274).
La giurisprudenza di legittimità afferma, costantemente, che il presupposto ostativo del comportamento abituale di cui all’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347 – 01, in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la Corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti).
Più specificamente, si è sostenuto che il descritto comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni
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NOME
ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati, ritenendo abituale la condotta di chi, condanNOME per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione (cfr. Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01).
3.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso al vaglio, dall’esame degli atti allegati al ricorso (cfr. certific penale alla data del 30 novembre 2021), necessitato tenuto conto della qualità della deduzione formulata, risulta che, a carico dell’imputato, vi sono plurime pronunce irrevocabili per reati della stessa indole, rispetto a quello per il quale s procede.
Una attiene a reato di cui all’art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, in continuazione con la violazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, commesso in data 27 marzo 2015, giudicato con pronuncia divenuta definitiva il 10 aprile 2017.
Altre due condotte, giudicate con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., risalenti al 2015, dunque ad epoca successiva rispetto al reato sub iudice (commesso nel 2014), sono state adottate per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. (entrambi accertati, rispettivamente, il 26 aprile e il 24 giugno 2015).
Risulta, altresì, un precedente (sentenza di condanna del 24 marzo 2009, per fatto commesso il data 28 agosto 2015) per resistenza a pubblico ufficiale, nonché altra sentenza di applicazione di pena per il reato di violazione del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
Deve, pertanto, reputarsi svolta la valutazione del comportamento abituale da parte dei giudici di merito, in modo ineccepibile, avendo la Corte territoriale dato conto della non occasionalità della condotta, desunta da plurime violazioni poste in essere non solo della stessa disposizione di legge, ma anche dell’art. 385 cod. pen., traendo, comunque, da tale dato la conclusione della non sporadica incapacità del ricorrente di osservare le prescrizioni imposte, così escludendo la speciale tenuità dell’offesa.
Rispetto a tale complessiva ratio decidendi, peraltro, il ricorso si appalesa oltre che manifestamente infondato, anche generico perché non specificamente calibrato rispetto alla composita motivazione, posta a base del diniego, con la quale la Corte territoriale ha mostrato di aver valutato, compiutamente, la non abitualità del comportamento dell’imputato.
4.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente