Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38721 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Ohringen il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 ottobre 2024, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in data 18 luglio 2023 dal Tribunale di Bologna, con la quale RAGIONE_SOCIALE era stato condanNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. del D.Lgs. n. 74 del 2000, oltre pene accessorie. Con la medesima sentenza, l’imputato era stato assolto dal reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per inosservanza della legge penale in riferimento all’art. 131-bis c.p. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogi della motivazione, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. Il ricorrente sostiene Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità pe particolare tenuità del fatto, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti di legge. In part si evidenzia come l’offesa al bene giuridico protetto sia minima, come desumibile dalle stesse
argomentazioni del giudice di primo grado, e come non sussista il requisito della “abitualità” del comportamento, interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18891/2022), che richiede la commissione di almeno due illeciti della medesima indole, non ravvisabili nei precedenti penali dell’imputato. Si censura, inoltre, la motivazione della Cort d’appello, ritenuta vaga, generica e meramente adesiva a quella del primo giudice.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia negato le attenuanti sulla base di una motivazione insufficiente, vaga e apparente, fondata sui precedenti penali e sulla mancata resa di dichiarazioni da parte dell’imputato, elemento che, secondo il ricorrente, violerebbe il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio ai sensi dell’art. 133 c.p. ricorrente rileva come la Corte d’appello abbia omesso di fornire qualsiasi giustificazione in merito alla mancata riduzione della pena, nonostante uno specifico motivo di gravame sul punto, limitandosi a confermare una pena superiore al minimo edittale basata unicamente sui precedenti penali, in modo ritenuto irragionevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica nel negare l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. Il giudice di merito ha fondato la propria decision una duplice argomentazione: la gravità del reato, desunta dalla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, e la mancanza del requisito della non abitualità del comportamento, stante la presenza di “plurime condanne per rapina, per furto, per ricettazione, per falso”.
1.2 In ordine a quest’ultimo argomento, questa Corte ha precisato che il comportamento abituale quale presupposto preclusivo dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quell oggetto del procedimento nel quale si pone la questione della particolare tenuità.
Non è controverso che, nel caso di specie, ricorra il numero minimo di illeciti necessario per l’integrare l’abitualità del comportamento.
La nozione di identità di indole deve, invece, ricercarsi nella previsione di cui all’art. 101 c per cui “agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltan quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratt fondamentali comuni, desunti – anche a prescindere dall’identità del bene protetto – dalle
modalità di esecuzione o dai moventi economici del reo” ( Sez. 3, n. 49717 del 20/09/2019, Brasile, in motivazione). Si è sostenuto che più reati possono considerarsi omogenei “per la rilevata comunanza di caratteri fondamentali quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali essi sono stati posti in essere ovvero quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l’inclinazione verso un’identica tipologia criminosa ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione degli altrui diritti rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa ( Sez. 3, n. 11954 del 16/12/2010, L.F., Rv. 249744).
1.3 A tali principi il Tribunale si è attenuto allorquando ha desunto la sussistenza di u rapporto di seriazione, fra la condotta in valutazione e il vissuto delinquenziale dell’imputat dalla comunanza degli impulsi psichici che li hanno determinati, risultando tutte le violazion espressione della volontà di conseguire un rapido arricchimento senza alcuna considerazione per interessi pubblici o privati lesi.
La motivazione, sul punto, non appare, pertanto, viziata da manifesta illogicità e risulta aderente alle posizioni della giurisprudenza di legittimità, così da sottrarsi al sindacato di ques Corte.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
In tema di circostanze attenuanti generiche, è principio consolidato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall parti, ma è sufficiente che indichi le ragioni a fondamento del diniego, purché non siano palesemente illogiche. La Corte d’appello ha negato la concessione delle attenuanti ex art. 62bis c.p. evidenziando che l’imputato “non ha offerto alcun elemento di positiva valutazione della sua condotta” e non ha manifestato alcun “segnale di resipiscenza e di distacco dal fatto criminale commesso’.
Tale motivazione non è né apparente né illogica. Il riferimento alla mancata resa di dichiarazioni non va inteso come una sanzione per l’esercizio del diritto al silenzio, ma come la mera constatazione dell’assenza di elementi positivi di valutazione (quali, ad esempio, la confessione, il ravvedimento, la collaborazione processuale) che avrebbero potuto giustificare un giudizio favorevole sulla personalità del reo. Il diniego, inoltre, trova ulteriore e assorbe giustificazione nei precedenti penali dell’imputato, già valorizzati in primo grado e implicitament richiamati dalla Corte territoriale, che costituiscono un elemento di valutazione legittimamente utilizzabile per escludere il riconoscimento dell’attenuante.
3. Il terzo motivo è, parimenti, manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta una totale assenza di motivazione sulla determinazione della pena. Tuttavia, la Corte d’appello, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, ha implicitamente fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, il quale aveva giustificato l quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale “in considerazione degli svariati
precedenti penali”. Inoltre, la Corte territoriale, nell’esaminare il primo motivo di appello, espressamente rilevato che “il Giudice ha ritenuto grave il reato in relazione al quale ha pronunciato condanna dal momento che ha determiNOME la pena in misura superiore al minimo edittale”. Va, poi, ricordato che quando la pena si attesti in misura non troppo distante da minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153), mentre “una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale” (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Nel caso di specie, la pena è sensibilmente inferiore alla media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME COGNOME, Rv. 276288 – 01). Il richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., il rilievo ai gravi precedenti dell’imputato e il giudizio di gravità del delitto, pertanto, offrono adeg motivazione alla pena base comminata.
Le doglianze del ricorrente si traducono, pertanto, in una critica alla valutazion discrezionale del giudice di merito in ordine alla quantificazione della pena, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si condanna il ricorrente a pagamento delle spese del grado del processo nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragio dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2025