Abitualità del Reato: la Cassazione Nega la Tenuità del Fatto a chi Delinque Ripetutamente
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il sistema giudiziario, evitando processi per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, uno dei quali è l’abitualità del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la ripetizione di condotte illecite, anche se singolarmente di modesta entità, configuri una persistenza nel crimine che impedisce l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di evasione. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva richiesto in appello l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta.
Il motivo del rigetto risiedeva in un dato oggettivo e non contestato: a carico dell’imputato risultavano già due precedenti condanne per lo stesso identico reato di evasione. Nonostante ciò, il ricorrente ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che le sue doglianze fossero fondate.
La Decisione della Corte e l’Abitualità del Reato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni difensive ‘manifestamente infondate’. La decisione si basa su un principio consolidato, rafforzato da importanti sentenze delle Sezioni Unite: l’abitualità del reato è una condizione ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
I giudici hanno sottolineato come la presenza di ben due precedenti specifici per evasione, sommati al reato per cui si procedeva, delineasse un quadro di ‘comportamento abituale’ che non può essere compatibile con la ‘particolare tenuità’ richiesta dalla norma. In sostanza, il beneficio è pensato per chi commette un illecito in modo occasionale, non per chi dimostra una tendenza a violare la legge.
Le Motivazioni della Decisione
Per motivare la propria decisione, la Corte ha richiamato due sentenze chiave delle Sezioni Unite, che fungono da guida interpretativa in materia.
1. Sentenza ‘Tushaj’ (n. 13681/2016): Questa pronuncia ha stabilito che il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore, anche successivamente al reato in esame, ha commesso almeno altri due illeciti. In questo caso, i due precedenti per evasione, sommati al terzo episodio, integrano pienamente tale requisito.
2. Sentenza ‘Ubaldi’ (n. 18891/2022): Più specificamente, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’applicazione della causa di non punibilità è preclusa quando a carico dell’autore risultino ‘almeno tre reati della stessa indole’. Questo principio si applica perfettamente alla situazione del ricorrente.
La Corte ha quindi concluso che il ricorso era privo di fondamento logico e giuridico. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un’assoluzione generalizzata per reati minori. È un beneficio concesso a chi inciampa occasionalmente nella violazione della legge penale, a condizione che il danno sia minimo e il comportamento non sintomatico di una propensione a delinquere. Chi, al contrario, colleziona una serie di condotte illecite dello stesso tipo, dimostra un’abitualità del reato che lo rende immeritevole del beneficio, poiché la sua condotta, nel complesso, non può più essere considerata ‘tenue’.
Quando un comportamento viene considerato ‘abituale’ ai fini dell’esclusione della non punibilità per tenuità del fatto?
Secondo la giurisprudenza citata (sentenza Tushaj), il comportamento è considerato abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre a quello per cui si sta procedendo, delineando così una tendenza a delinquere.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) se si hanno precedenti per lo stesso reato?
No, l’ordinanza chiarisce che la presenza di precedenti per reati della stessa indole, in numero tale da configurare l’abitualità, preclude l’applicazione del beneficio. Nello specifico, la giurisprudenza delle Sezioni Unite fa riferimento ad almeno tre reati della stessa indole (incluso quello in esame).
Qual è la conseguenza di un ricorso basato su motivi ‘manifestamente infondati’?
Quando un ricorso in Cassazione è ritenuto manifestamente infondato, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11354 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COSENZA il 19/01/1996
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate;
Considerato invero che già il primo giudice (pag. 3 della sentenza di primo grado) evidenziava la presenza di due precedenti per analogo reato (evasione); che su tale aspetto nulla motivava il ricorrente in sede di richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con l’appello; che su tali precedenti la Corte di appello ha ritenuto di rigettare tale richiesta; che le doglianze difensive su tale punto sono manifestamente infondate (cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi: “l’applicazione della causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa nel momento in cui risultino a carico dell’autore almeno tre reati della stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione”; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659: il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il `1/02/2025.