Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME , NOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell di Appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l pronunciata dal Tribunale di Catanzaro che lo ha condanNOME per il reato di tenta abitazione aggravato.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relaz affermazione della penale responsabilità, al bilanciamento delle circostanze e al di causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindaca di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del deci n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/1 Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Orbene, ne illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato argomentazioni, che l’imputato, trovato in possesso di arnesi da scasso, aveva forzat di due stabili, né era credibile che avesse intenzione di fermarsi al solo scopo di freddo e assumere stupefacente, posto che era stata forzata anche la porta di una c non avrebbe avuto alcuna plausibile ragione di entrare.
Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le s relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una val discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motiv dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limit la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 – 01). La C motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico,che la personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti per furto e spaccio di stupe fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevale
L’impugnata pronuncia dà inoltre atto che il ricorrente risulta gravat precedenti penali per reati della medesima indole. L’art. 131 bis, richiede, ai fini che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tus quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso alme
due reati oltre a quello per cui si procede. E’ dunque certamente da escludere l’a dell’art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialítà di compor rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l’applicazione dell’i particolare tenuità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
Il onsigliere estensore
COGNOME
Il Presid COGNOME e