Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAIAMONTE NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, fatto commesso in data 9/5/2021.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza in considerazione del carattere abituale della condotta (si veda pag. 2 della motivazione in cui si pone in evidenza come il ricorrente sia incorso nella medesima violazione anche in data 28/1/2021 e 18/3/2021. Oggetto di altro separato giudizio).
Considerato che la giustificazione posta a fondamento del decisum è immune da censure in diritto [cfr., ex multis, Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»; sull’argomento non è superfluo richiamare anche Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812, che esclude la compatibilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. con la contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza le modalità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti;
rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 25841001); in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
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