Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
c.., avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME per tentato furto, con recidiva specifica e reiterata, escludendo la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., stante l’abitualità per la commissione di più reati della stessa indole. L’imputato ricorre con due motivi deducenti violazione di legge e vizio di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede dei beni oggetto di tentato furto, pur essendo stati prelevati dagli scaffali del supermercato munito di sistema di videosorveglianza e alla vista dell’addetto alla vigilanza che l’avrebbe bloccata oltrepassate le casse. Il giudice d’appello avrebbe altresì completamente omesso di considerare la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 131-bis cod pen. nonostante l’esiguità del valore della merce sottratta, comunque restituita spontaneamente dall’imputata, e l’irrilevanza della mera recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il motivo che si appunta sulla mancata esclusione dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è inammissibile in quanto nuovo perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità e involgente accertamenti di merito. Dalla sentenza impugnata, sul punto non sindacata dal ricorrente, emerge difatti che l’appello si è fondato esclusivamente sull’invocata non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sulla ritenuta recidiva e sull’insussistenza delle attenuanti generiche (invece invocate con giudizio di prevalenza sulle aggravanti).
3.2. Il motivo con il quale si deduce l’omessa considerazione della particolare tenuità del fatto non si confronta con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per · la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). I giudici d’appello, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, hanno difatti motivato in termini di sussistenza della causa ostativa costituita dall’abitualità della condotta in ragione di sei condanne della prevenuta per furti. Nei termini di cui innanzi, peraltro, la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione del principio di diritto governante la materia, con il quale invece il ricorrente sostanzialmente non si confronta con motivo che, quindi, sul punto si mostra anche manifestamente infondato. Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è difatti abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno, come nella specie, due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591 – 01, nonché, ex plurimis, Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 238347 – 01). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in {‘ore della Cassa delle ammende. GLYPH DEpoSITN A ·
Così deciso il 30 settembre 2025
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Il Presidente
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