Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29096 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lonato il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa in data 07/09/2023 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/09/2023, la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Brescia, in data 30/01/2023, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto, per l’anno di imposta 2018, nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla mancata valutazione dei documenti ritualmente prodotti nel giudizio di appello. Si censura la sentenza per non aver considerato la sussistenza di una connessione tra la condotta contestata e quella già accertata con sentenza del 2021 divenuta irrevocabile, essendo tale ulteriore condotta stata posta in essere con riferimento alla medesima società e aveva trovato la ragion d’essere nella situazione economico-finanziaria che nel 2017 aveva determinato il superamento della soglia di punibilità; si censura altresì la valorizzazione del precedente relativo all’anno 2008 per omesso versamento di contributi previdenziali, reato oggetto di riforma in tempi successivi. La difesa lamenta ancora la mancata acquisizione e valutazione dei documenti prodotti con i motivi nuovi, concernenti l’assoluzione del COGNOME per il medesimo titolo di reato contestato relativamente all’annualità successiva, e per un importo superiore: si censura, in particolare, l’estensione alla produzione documentale della ritenuta inammissibilità dei motivi nuovi, dal momento che, da quella produzione, era possibile evincere l’insussistenza dell’abitualità ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale. Si censura la sentenza per non aver considerato che la precedente condanna non era ostativa al riconoscimento del beneficio, né lo era l’intervenuta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il del ricorso, ritenendo infondate le censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla modesta entità (poco più di 275 Euro) del superamento della soglia di rilevanza penale dell’omesso versamento dell’IVA per l’anno 2018, ascritto al COGNOME in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE I rilievi difensivi hanno riguardato, in particolare, la mancata disamina della documentazione prodotta in appello, unitamente ai motivi aggiunti con cui era stata sollecitata l’assoluzione del COGNOME per difetto dell’elemento soggettivo, così come ritenuto dalla sentenza, divenuta irrevocabile, che aveva prosciolto l’odierno ricorrente con riferimento ad altra analoga imputazione contestata con riferimento all’annualità
successiva. Al riguardo, si deduce che la ritenuta inammissibilità dei motivi nuovi non poteva travolgere la produzione documentale effettuata in tale occasione.
2.1. Deve anzitutto osservarsi che la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata motivata dalla Corte territoriale non già per una differente valutazione in ordine all’entità dell’omesso versamento (essendo del resto incontroversa la modestia del superamento della soglia di rilevanza penale), ma per la ritenuta abitualità del comportamento del COGNOME, la quale – come è noto – preclude il riconoscimento della causa di non punibilità, ai sensi del primo comma del citato art. 131-bis cod. pen.
A tali conclusioni, la Corte territoriale è pervenuta all’esito di un percorso argomentativo che appare immune da criticità qui deducibili (cfr. pag. 7 seg. della sentenza impugnata).
Si è invero fatto riferimento, da un lato, alla condanna irrevocabile a carico del COGNOME per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (sent. 28/10/2015, irrev. il 25/11/2020); d’altro lato, è stata valorizzata la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis, pronunciata nei confronti dell’odierno ricorrente per omesso versamento di ritenute certificate (sent. 01/07/2021, irrev. il 01/10/2021).
In tale complessivo contesto, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistere l’abitualità richiamando gli insegnamenti di questa Suprema Corte secondo cui, per un verso, valorizzando il consolidato orientamento – su cui cfr. anzitutto Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591 – 01 – che per un verso ritiene necessario e sufficiente l’accertata commissione di almeno altri due reati della stessa indole (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 – 01; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02) e, per altro verso, conferisce rilievo anche alle sentenze di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis.
2.2. Con l’odierno ricorso, la difesa ha censurato la decisione della Corte sia perché non era noto l’importo delle ritenute cui si riferiva la prima sentenza, ben potendo queste ultime essere di importo inferiore alla soglia di rilevanza penale di Euro 10.000 successivamente introdotta, sia perché non era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra l’omesso versamento dell’IVA, per cui è causa, e l’omesso versamento di ritenute certificate oggetto della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis.
Al riguardo, deve da un lato osservarsi che il primo rilievo difensivo costituisce mera riproposizione di analoga censura proposta in appello, alla quale la Corte ha risposto evidenziando l’assoluta gènericità della prospettazione, priva di qualsiasi documento a sostegno: argomentazioni che appaiono condivisibili, anche alla luce del principio per cui «nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere
probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01).
D’altro lato, la specifica questione della configurabilità della continuazione tra il reato per cui è causa e quello di omesso versamento di ritenute certificate non risulta essere stata sottoposta all’attenzione della Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza, contenente un diffuso riepilogo delle doglianze difensive rimasto privo di specifica confutazione), e non può essere evidentemente apprezzata in questa sede: tale circostanza rende ultroneo ogni ulteriore approfondimento sulla documentazione evocata in ricorso, di cui la difesa ha lamentato – anche qui incorrendo in un difetto di specificità – la mancata acquisizione o la mancata valutazione.
Anche il secondo motivo risulta privo di fondamento, risultando invero incensurabile la prognosi negativa circa la commissione di ulteriori reati, formulata dalla Corte territoriale in considerazione dei precedenti a carico.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 maggio 2024
Il Presidente