Abitualità del Reato: quando i precedenti escludono la tenuità del fatto
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, il suo accesso è subordinato a precisi requisiti, tra cui l’assenza di abitualità del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28804/2024) ribadisce con chiarezza come un nutrito curriculum criminale possa precludere l’applicazione di questo beneficio, anche a fronte di un reato di per sé modesto. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il reato commesso (danneggiamento) fosse di lieve entità. La sua difesa si concentrava sulla richiesta di riconoscere la particolare tenuità dell’offesa, sperando così di ottenere una declaratoria di non punibilità. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato tale istanza, motivando la sua decisione sulla base dei numerosi precedenti penali dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Abitualità del Reato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di tale decisione risiede nel fatto che il motivo presentato dall’imputato non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già argomentato e correttamente disatteso nel giudizio di secondo grado. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già compiuto una valutazione approfondita e immune da vizi logici.
Il punto cruciale, come sottolineato dai giudici, non era la gravità intrinseca del singolo episodio di danneggiamento, ma il profilo complessivo della condotta dell’imputato. La Corte ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto proprio a causa della conclamata abitualità del reato, un ostacolo insormontabile per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni
La motivazione della decisione si fonda su un presupposto chiaro dell’art. 131-bis c.p.: il comportamento dell’autore del reato non deve essere abituale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva evidenziato che l’imputato annoverava ‘una ventina di precedenti penali’, tra cui ben quattro specifici per il reato di danneggiamento. Questa pluralità di condanne, specialmente quelle per reati della stessa indole, è stata interpretata come un indicatore inequivocabile di una tendenza a delinquere, e non di un episodio isolato e occasionale.
La Cassazione ha quindi confermato che la valutazione della ‘non abitualità’ non può prescindere dall’analisi dell’intera storia criminale del soggetto. Un numero così elevato di precedenti penali dimostra una propensione a violare la legge che è incompatibile con la ratio della norma, la quale mira a escludere la punibilità per fatti bagatellari commessi da soggetti che non manifestano una pericolosità sociale consolidata. Pertanto, la richiesta di applicare il beneficio è stata ritenuta infondata già in radice, rendendo il ricorso privo di qualsiasi pregio giuridico.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sulle condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La decisione riafferma che la tenuità del fatto non va valutata solo in relazione alla specifica condotta, ma anche alla luce della personalità e della storia dell’imputato. Un numero significativo di precedenti penali, in particolare se relativi a reati simili, costituisce un forte indizio di abitualità del reato e, di conseguenza, un impedimento legale all’applicazione della causa di non punibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’invocazione dell’art. 131-bis richiede un’attenta valutazione preliminare del casellario giudiziale del proprio assistito, poiché la presenza di un ‘curriculum’ criminale consistente rende tale strada difensiva difficilmente percorribile.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si sostanziava nella semplice e letterale ripetizione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente respinto dalla Corte di merito, senza introdurre nuovi profili di diritto.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la Corte ha escluso la non abitualità della condotta. Tale valutazione si è basata sulla presenza di circa venti precedenti penali a carico del ricorrente, di cui quattro specifici per il medesimo reato di danneggiamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen., si sostanzia nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (cfr., in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza), che ha escluso la non abitualità della condotta in ragione di una ventina di precedenti penali, dei quali quattro specifici per danneggiamento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.