Abitualità del Reato e Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Passato Conta
L’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo accesso non è incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come l’abitualità del reato costituisca un ostacolo decisivo all’applicazione di questo beneficio, sottolineando l’importanza della condotta passata dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo alla pena di sei mesi di reclusione per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, ai sensi del D.Lgs. 159/2011. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). In sostanza, la difesa sosteneva che il fatto contestato, di per sé, fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico, aspecifico e manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Abitualità del Reato come Ostacolo Insormontabile
Il cuore della decisione risiede nella ratio decidendi adottata dai giudici di legittimità. La Corte ha evidenziato che l’applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto è preclusa dalla presenza di un comportamento abituale.
Nel caso specifico, l’imputato aveva già riportato due sentenze di condanna irrevocabili per reati della stessa indole, ovvero per la violazione di misure di prevenzione. Questa circostanza, secondo la Corte, integrava pienamente il concetto di abitualità del reato, un elemento ostativo esplicitamente previsto dalla norma.
Il ricorso è stato giudicato generico proprio perché non si confrontava con questo punto cruciale della motivazione della Corte d’Appello. La difesa si era limitata a riproporre argomenti sull’episodicità del singolo fatto, senza però contestare efficacemente il ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano correttamente identificato nella storia criminale dell’imputato la ragione per negare il beneficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non può limitarsi all’analisi isolata dell’episodio contestato, ma deve tener conto della personalità e della condotta complessiva dell’autore del reato. La presenza di precedenti specifici e ravvicinati dimostra una tendenza a violare la legge che è incompatibile con la concessione di un beneficio pensato per fatti del tutto occasionali e di minima offensività.
Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: quando si invoca l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è indispensabile affrontare e, se possibile, smontare ogni elemento che possa suggerire un’abitualità del reato. Limitarsi a sottolineare la scarsa gravità del singolo episodio, ignorando la storia criminale del proprio assistito, espone il ricorso a una quasi certa declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La difesa non ha adeguatamente contestato la motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato la particolare tenuità del fatto a causa della condotta abituale dell’imputato.
Cosa si intende per ‘abitualità del comportamento’ in questo contesto?
Per ‘abitualità del comportamento’ si intende la situazione in cui l’imputato ha già commesso in passato reati della stessa indole. Nel caso specifico, l’imputato aveva due precedenti condanne irrevocabili per violazione delle misure di prevenzione, dimostrando una tendenza a ripetere tale illecito.
Qual è la conseguenza principale della decisione della Cassazione per l’imputato?
La conseguenza è la conferma definitiva della sua condanna. Inoltre, a causa dell’inammissibilità del ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38693 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 75 cpv. d.lgs. n. 159 del 2011.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, in quanto generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell’invocata esimente l’abitualità del comportamenti, avendo il COGNOME riportato due sentenze irrevocabili di condanna per violazione delle misure di prevenzione; il ricorrente si limita ad evidenziare come il Giudice di primo grado avesse motivato il giudizio – comparazione tra circostanze evidenziando l’episodicità del fatto; il ricorrente tuttavia omette di confrontarsi con la ratio decidendi sottesa alla decisione della Corte territoriale, che ha respinto la richiesta di riconoscimento dell’esimente, rilevando sussistere nel caso di specie un motivo ostativo rappresentato dall’avere il COGNOME riportato due condanna per reati della stessa indole, risultando quindi il suo comportamento “abituale”.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025