Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37586 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen., riducendo la pena inflittale (fatto commesso in Bra il 12 lug 2019);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l’operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, vuoi perché generico, in ragione dell’aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto priv di effettivo confronto con il tenore della motivazione sul punto rassegnata nella sentenza impugnata (vedasi pagg. 3 e 4, in cui la Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento tr i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ai plurimi precedenti specifici dell’imputata, attestanti la sua significativa capacità a delinquere, sia alla concreta gravità del fatto), vuoi per manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096) e che «La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta d attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha evocato i precedenti specifici dell’imputata, di per sé sufficienti a giustificare il diniego circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826);
– che il motivo medesimo, nella parte in cui censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimonial ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., d essere fatta attraverso una prognosi postuma “ex ante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebb formato oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato» (Sez. 5 , n. 47144 de 29/11/2022, Rv. 283980; conf. Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528), come nel caso che occupa (vedasi pagg 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che, sebbene il portafogli non contenesse una somma di denaro elevata, la pochette stessa aveva un valore non irrisorio in quanto ‘griffatag;
– che il motivo in disamina, infine, nella parte in cui censura la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile sia in ragi dell’aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, che non attingono la ratio decidendi dell’impugnato diniego, ossia l’abitualità della condotta (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che non fosse possibile esprimere un giudizi favorevole all’imputata in ragione dei plurimi precedenti specifici, risultando, in tale guis comportamento contestato abituale), sia in ragione della sua manifesta infondatezza, posto che la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa affermando che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato,
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che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non e al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, c 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497), donde dell’allegato (peraltro genericamente) ravvedimento post delictum dell’imputata non si è correttamente tenuto conto in presenza di un comportamento di per sé connotato da concreta e significativa gravità oltre che da abitualità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente