Abitualità del Reato: Quando la Tenuità del Fatto Non Basta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale: l’abitualità del reato è un elemento ostativo all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i limiti di tale istituto, soprattutto in relazione a reati connessi alla violazione delle misure di prevenzione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Potenza, la quale aveva confermato una condanna a otto mesi di reclusione e venti giorni di arresto. La condanna era stata emessa per tre diverse ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 159/2011 (il cosiddetto Codice Antimafia), in particolare per violazione degli obblighi imposti a un soggetto sottoposto a misure di prevenzione personale.
Il ricorrente, attraverso il proprio difensore, ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
L’Abitualità del Reato e l’Esclusione dell’Art. 131-bis c.p.
Il cuore della doglianza si concentrava sulla possibilità di considerare i fatti di lieve entità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il motivo di ricorso come manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, aveva già fornito una motivazione adeguata e coerente per escludere la particolare tenuità del fatto.
Il fattore decisivo è stato individuato nella reiterazione della condotta e, di conseguenza, nell’abitualità del reato. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato come il comportamento dell’imputato non fosse episodico, ma indicativo di una tendenza a violare le prescrizioni imposte. Secondo la giurisprudenza consolidata, la valutazione circa la sussistenza dell’abitualità, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., è un giudizio di fatto che, se logicamente motivato, non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha sottolineato che i criteri di giudizio applicati dalla Corte d’Appello erano corretti e che le censure sollevate dal ricorrente erano infondate. Inoltre, esse miravano a una diversa e alternativa lettura dei fatti, un’operazione non consentita nel giudizio di Cassazione, che si limita al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Un altro punto interessante toccato dall’ordinanza riguarda un presunto contrasto con una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 116 del 2024). Tale sentenza aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 73 del D.Lgs. 159/2011. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che il caso oggetto della pronuncia della Consulta era diverso: riguardava la guida di un veicolo da parte di un soggetto con patente revocata per violazioni del codice della strada. Nel caso di specie, invece, la contestazione era differente e non rientrava nell’ambito di applicazione di quella declaratoria di incostituzionalità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la non sindacabilità nel merito della valutazione compiuta dal giudice di secondo grado riguardo alla reiterazione della condotta, elemento che configura l’abitualità del reato e preclude l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte territoriale ha adempiuto al suo obbligo motivazionale, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità. In secondo luogo, l’inammissibilità deriva dalla manifesta infondatezza delle censure, che non solo si scontrano con principi giurisprudenziali consolidati ma tentano impropriamente di ottenere una nuova valutazione del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico, ma richiede una valutazione complessa che tenga conto di tutti gli indici previsti dalla legge, inclusa la condotta dell’imputato. L’abitualità del reato emerge come un confine netto: anche se un singolo episodio potesse apparire di lieve entità, la sua ripetizione nel tempo lo priva di tale caratteristica, rivelando una maggiore pericolosità sociale e una consapevole ribellione alle norme. A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Quando l’abitualità del reato impedisce l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, l’abitualità, desunta dalla reiterazione della condotta illecita, è un elemento che per legge esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo adeguato e coerente le ragioni per cui non applicare l’art. 131-bis, basandosi sulla condotta abituale del ricorrente, e un riesame del merito non è consentito in sede di legittimità.
La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 116/2024) era applicabile in questo caso?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale si riferiva a un’ipotesi di reato diversa (guida con patente revocata per violazioni del codice della strada da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione), non coincidente con quella contestata nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la condanna a mesi otto di reclusione e giorni venti di arresto pronunciata dal Tribunale di Matera il 9/6/2020 nei confronti di COGNOME NOME in relazione a tre ipotesi di reato di cui agli artt. 75, comma 2, e 73 D.Lvo n. 159 del 2011;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento alla reiterazione della condotta e quindi all’abitualità nella commissione del reato, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131 bis cod. pen. e la motivazione sul punto, conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede;
Rilevato che l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 contestata e ritenuta non è quella oggetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte cost. n. 116 del 2024 che si riferisce “alla parte in cui la norma prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada”;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
DEPOSITATA Così deciso 1’11/7/2