Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragi sottese, da un canto, al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istru dibattimentale, avuto riguardo al completo e definitivo accertamen dell’inosservanza, da parte di NOME COGNOME, del provvedimento che eg imponeva di allontanare la sua mandria dal territorio comunale di Santo Stefan del Sole, e, dall’altro, alla conferma della sua penale responsabilità a quantomeno, di colpa, per non avere adottato gli opportuni accorgiment funzionali ad evitare che gli animali si portassero nell’area loro inibita;
che ineccepibile si palesa, del pari, il rigetto del motivo di appello ve sull’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’ar bis cod. pen., giustificato dall’abitualità del comportamento tenuto da NOME gravato da numerose condanne per inosservanza dei provvedimenti della pubblica autorità, abbandono o introduzione di animali su fondo altrui, pasc abusivo, furto;
che, infine, il rigetto della doglianza relativa alla sostituzione del detentiva con sanzione sostitutiva è stato frutto di insindacabile valutazio eseguita in attuazione della previsione dell’art. 58 legge 24 novembre 1981 689 – dei canoni previsti dall’art. 133 cod. pen. e, precipuamente, d combinata considerazione del vissuto criminale dell’imputato e delle concre connotazioni della vicenda oggetto di addebito, che concorrono ad attestarne refrattarietà al rispetto delle regole;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/12/2023.