Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi il visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rigetto del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Vercelli, in data 30 novembre 2021, con la quale si era dichiarata NOME COGNOME responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 7, cod. pen. per essersi l’imputata impossessata, al fine di trarne profitto, di generi alimentari presso un supermercato.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a due motivi -enunciabili congiuntamente per la loro stretta correlazione logica e di seguito illustrati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- aven a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Rilevata una discrepanza di valutazioni tra la sentenza di primo grado e quella impugnata in questa sede in tema di abitualità al crimine della ricorrente (ciò che, di per sé, escluderebbe la legittimità della tecnica motivazionale per relationem), la difesa censura poi la contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza. I giudici d’appello hanno infatti ritenuto, per un verso, i precedenti penali dell’imputata risalenti nel tempo e non idonei a evidenziare una maggiore capacità a delinquere e la pericolosità sociale della COGNOME, e, dall’altro, hanno considerato quei medesimi precedenti penali ostativi alla concessione dell’invocata causa di non punibilità. Del resto, anche dal punto di vista meramente logico, esiste una stretta correlazione tra la valutazione della recidiva e dell’abitualità, che la Corte d’appello non ha minimamente considerato
Dal momento che, in primo grado, il carattere temporalmente risalente dei precedenti penali aveva giustificato l’esclusione della recidiva, la pronuncia in esame si tradurrebbe in una sostanziale reformatio in peius del trattamento sanzioNOMErio. Peraltro, la Corte d’appello non si è soffermata sulla collocazione temporale delle condotte, con ciò trascurando le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza del “tempo silente” in tema di valutazione dell’abitualità di una condotta. Ulteriore profilo pretermesso dalla Corte territoriale è quello derivante dalla nuova formulazione dell’art. 131 bis cod. pen., in seguito all’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, che impone al giudice di valutare la condotta anche successiva alla commissione del reato.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso; b) memoria di replica alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore
é
generale nell’interesse dell’imputato, con richiesta di annullamento dell’impugnata sentenza.
Considerato in diritto
1. L’unico motivo di ricorso è infondato. Il Collegio non condivide né la censura di contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d’appello, né l’eccezione che insiste sulla violazione di legge. Entrambe le censure, infatti, eludono l’argomento centrale su cui, in entrambi i gradi, poggia la motivazione, vale a dire l’autonomia del giudizio sulla recidiva rispetto al giudizio sull’abitualità della condotta (ex plur., Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, P.g. in proc. Sciamnnacca, Rv. 270637 – 01).
Nel caso in esame, i giudici del merito hanno chiarito le ragioni per cui si è esclusa la contestata recidiva, attesa la lontananza temporale dei pur numerosi precedenti penali dell’imputata (l’ultimo risalendo al 2016, vale a dire a cinque anni prima dell’azione furtiva oggetto del presente procedimento), tra i quali come osservato dalla Corte territoriale- erano ricompresi delitti della medesima specie del furto in questa sede contestato. Tale dato (la lontananza temporale), considerato unitamente a quello della portata oggettivamente modesta della lesione arrecata col furto oggi ascritto, ha portato i giudici del merito a ritenere che il nuovo episodio delittuoso non fosse indicativo di maggiore capacità delinquere o di pericolosità sociale dell’imputata. Tale valutazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito come la recidiva non sia un mero “status” soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona (cfr., ad es., Sez. 5, n. 46804 del 14/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383 – 01), necessitando, il giudizio sulla recidiva, di un approfondito accertamento in sede di cognizione. Che un siffatto giudizio sia da effettuarsi alla luce non già di un astratto canone di pericolosità sociale, bensì sulla base di un’attenta considerazione della concretezza del caso di specie, è stato ricordato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui «la recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale» (S. U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 24966401).
Ribaditi i motivi che hanno indotto i giudici del merito a escludere, proprio sulla base dell’esame del caso concreto, la contestata recidiva, si osserva che la censura di contraddittorietà, evidenziata dalla difesa, s’infrange contro una
motivazione che insiste sull’abitualità della condotta rimproverata all’imputata.
Ora, come anticipato, il giudizio sull’abitualità della condotta è dotato di una sua autonomia rispetto a quello sulla recidiva: l’abitualità di un certo comportamento non necessariamente implica un’accresciuta pericolosità sociale del soggetto che delinque (che può giustificare, invece, l’applicazione della recidiva). La difesa, del resto, sembra non ignorare tali profili (v. p. 7 del ricorso); tuttavia, ne dimentica le conseguenze logiche nel corso dell’argomentazione.
Più in generale, deve ricordarsi che i parametri di valutazione fissati dall’art. 131 bis, primo comma, cod. pen., hanno natura e struttura oggettiva e operano su un piano diverso da quelli relativi alla personalità del reo (Sez. 6, n. 605 del 3712/2019, COGNOME, Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/0172016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270948; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, COGNOME, Rv. 268307) e dalla sua proclività a delinquere (v. Sez. 6, n. 49509 del 22/11/2022, n.m.; si veda, inoltre, quanto di recente statuito dalla sesta sezione di questa Corte circa la ratio dell’iscrizione, all’interno del casellario giudiziale, del provvedimento di archiviazione di un procedimento per particolare tenuità del fatto: tale iscrizione ha spiegato la Corte -rileva solo ai fini della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, consentendo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che abbiano eventualmente riconosciuto la causa di non punibilità: Sez. 6, n. 00611 del 22/11/2023, dep. 2024, n.m., corsivi nostri).
Tanto premesso, la Corte territoriale ha appunto disgiunto i due profili quello sulla recidiva e quello sulla abitualità del comportamento, che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto- citando correttamente la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, 266591 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.) in tal modo rendendo adeguate ragioni circa la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. A tal proposito, si è di recente ricordato che Sez. U Tushaj hanno precisato che l’abitualità ostativa all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. può essere ravvisata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dal medesimo autore, essendo ostativa solo la serialità delle condotte (Sez. 6, n. 00611/2024, cit.).
Infine, quanto all’eccezione che insiste sulla nuova formulazione dell’art. 131 bis cod. pen., in seguito all’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, che impone al giudice di valutare la condotta anche successiva alla commissione del reato, va
evidenziata la genericità e mancanza di specificità del rilievo, posto che la difesa non indica quale condotta, degna di menzione, il giudice d’appello avrebbe trascurato di considerare.
Il Collegio ritiene, per i motivi fin quei esposti, che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/03/2024