L’Abitualità del Comportamento e l’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nel diritto penale: l’abitualità del comportamento può costituire un ostacolo insormontabile all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come la storia criminale di un individuo influenzi le decisioni giudiziarie, anche per reati di modesta entità.
Il Contesto Processuale: Un Ricorso contro la Violazione della Sorveglianza Speciale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per la violazione delle prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno. Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la violazione del divieto di associarsi a persone pregiudicate. In secondo luogo, ha lamentato la mancata applicazione della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta non fosse così grave da meritare una condanna.
La Decisione della Cassazione: L’inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su valutazioni distinte per ciascuno dei punti sollevati dalla difesa.
Analisi del Primo Motivo: la Carenza di Interesse
Riguardo alla presunta violazione del divieto di frequentare pregiudicati, i giudici di legittimità hanno rilevato una palese carenza di interesse da parte del ricorrente. Egli, infatti, era già stato assolto per questa specifica accusa nella sentenza di primo grado con la formula più ampia. Poiché il pubblico ministero non aveva impugnato tale assoluzione, la questione era ormai definita e non poteva essere nuovamente discussa in Cassazione.
L’Abitualità del Comportamento come Ostacolo al Beneficio
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo. La Corte ha ritenuto la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. manifestamente infondata. La difesa, secondo i giudici, si era limitata a contestare genericamente la decisione della Corte d’Appello, senza addurre argomentazioni specifiche e pertinenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte distrettuale avesse ampiamente e correttamente motivato la sua scelta di non concedere il beneficio della particolare tenuità del fatto. La ragione fondamentale risiedeva nelle numerose condanne irrevocabili già subite dal ricorrente per violazioni analoghe, ovvero la trasgressione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Questi precedenti sono stati considerati ‘sintomatici di abitualità del comportamento’. In altre parole, la ripetitività delle condotte illecite dimostrava una tendenza consolidata del soggetto a non rispettare le misure di prevenzione imposte, un elemento che per sua natura è ostativo all’applicazione della causa di non punibilità. La Corte ha quindi validato il ragionamento del giudice di merito, ritenendo che l’abitualità del comportamento escludesse la possibilità di considerare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza. La valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non deve limitarsi al singolo episodio, ma deve considerare la condotta complessiva dell’imputato. La presenza di precedenti specifici e ripetuti nel tempo può configurare un quadro di ‘abitualità’ che rende inapplicabile un beneficio pensato per condotte illecite occasionali e di minima offensività. Per il ricorrente, la decisione comporta la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo mancava di interesse (essendo l’imputato già stato assolto per quel capo d’accusa) e il secondo era manifestamente infondato, contestando in modo generico una decisione ben motivata dalla Corte d’Appello.
Cosa si intende per ‘abitualità del comportamento’ in questo caso?
Per ‘abitualità del comportamento’ si intende la ripetuta violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, dimostrata dalle numerose condanne irrevocabili precedenti a carico del ricorrente. Questa ripetitività è stata considerata sintomatica di un comportamento abituale.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che l’abitualità del comportamento del ricorrente, evidenziata dalle sue precedenti condanne per fatti analoghi, fosse un elemento ostativo alla concessione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38314 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI rro
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME a sost dell’impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità.
1.1. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione abituale del divieto di associarsi a persone pregiudicate, sussiste unievidente wrenza di interesse, posto che l’odierno imputato risulta essere stato assolto dall’addebito con la più ampia formula liberatoria sin dalla sentenza che ha dEfinitc il primo grado del giudizio nei confronti della quale non ha interposto appello il pubblico ministero.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque int’ hramente versato in fatto.
Trascura il ricorrente che la Corte distrettuale ha giustificato e3aust: vamente la scelta di non applicare la causa di proscioglimento di cui all’art. 13:1-bis cod. pen. ritenendo a tal fine ostative le numerose condanne irrevocabili per /iolazioni delle prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale di P.3. col obbligo di soggiorno, considerate correttamente sintomatiche di abitui dita del comportamento..
Sul punto il ricorrente nulla ha opposto, limitandosi a cqntestare genericamente l’erroneità della decisione.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dE I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc !ssuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dE la causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore ck Ila Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarrk nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca 3sa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.