Abitualità del Comportamento: La Cassazione Nega la Tenuità del Fatto
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’abitualità del comportamento dell’imputato costituisca un ostacolo insormontabile per il riconoscimento di tale beneficio, specialmente quando i reati vengono commessi in contesti professionali o d’impresa.
I Fatti del Caso: L’Appello dell’Imprenditore
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imprenditore condannato dalla Corte d’Appello di Messina per un reato previsto dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). La difesa del ricorrente si fondava su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’imprenditore sosteneva che il reato contestato fosse di lieve entità e che, pertanto, dovesse beneficiare dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa tesi, decisione contro cui è stato proposto ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte e l’Abitualità del Comportamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione dei giudici di legittimità si è concentrata sulla corretta valutazione operata dalla corte di merito riguardo all’abitualità del comportamento dell’imputato.
I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato che l’imputato non era nuovo a condotte illecite. In particolare, le precedenti condanne riportate riguardavano reati commessi nello stesso ambito, ovvero nell’esercizio della sua attività di impresa. Questa serialità ha rivelato un’identità di indole nei reati, un fattore che, per legge, impedisce l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni: Perché l’Abitualità Ostacola la Tenuità del Fatto
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’articolo 131-bis c.p. è pensato per escludere la punibilità in casi di reati occasionali e di minima offensività. La sua ratio non è quella di offrire impunità a chi delinque sistematicamente.
La Corte ha ribadito che la valutazione sull’identità dell’indole dei reati deve essere condotta in concreto, verificando se le diverse condotte criminali presentino caratteri fondamentali comuni. Nel caso di specie, il fatto che tutti i reati fossero stati commessi nel contesto imprenditoriale è stato ritenuto un elemento decisivo. Questo schema comportamentale ha dimostrato una propensione a delinquere che va oltre l’episodio singolo e occasionale, configurando appunto una abitualità del comportamento ostativa al beneficio richiesto. La motivazione della corte di merito è stata quindi giudicata congrua, logica e non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa Penale
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, conferma che la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere supportata non solo dalla lieve entità del singolo episodio, ma anche dall’assenza di indicatori di una tendenza a delinquere. La fedina penale dell’imputato e il contesto in cui i reati vengono commessi assumono un’importanza cruciale. Per la difesa, è fondamentale dimostrare l’occasionalità della condotta e l’assenza di un modus operandi criminale. Al contrario, la pubblica accusa potrà far leva sulla serialità dei comportamenti per escludere il beneficio, come avvenuto in questo caso. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende serve da monito sulla necessità di valutare attentamente i presupposti prima di intraprendere un’impugnazione.
Quando il comportamento di un imputato può essere considerato “abituale” ai fini dell’esclusione della tenuità del fatto?
Secondo la Corte, il comportamento è considerato abituale quando emerge un’identità di indole tra il reato per cui si procede e quelli oggetto di precedenti condanne, specialmente se commessi nel medesimo contesto, come l’esercizio di un’attività d’impresa. Questa ripetitività dimostra una tendenza a delinquere che osta al beneficio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, nel negare la tenuità del fatto a causa dell’abitualità del comportamento dell’imputato, fosse logica, congrua e non contestabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un appello viene dichiarato inammissibile per colpa evidente?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e si ravvisano profili di colpa nell’impugnazione (a causa della sua evidente infondatezza), il ricorrente viene condannato, oltre al pagamento delle spese processuali, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6708 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTROREALE il 02/02/1964
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle partì;
. udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, quale di Giudice del rinvio, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73 d.l n. 159 del 2011;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia la violazio della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) – è manifestamente infond per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha ritenuto l’abitualità del comportamento dell’imputato (ostativa all’applicazione dell’istituto), evidenziando l’identità di indole del reato si ricorre e di quelli oggetto delle precedenti condanne da lui riportate in ragione della commission di tutti i reati in discorso nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa, e ciò in ossequio ai p posti dalla sentenza di annullamento con rinvio (che aveva affermato che l’identità dell’indole de reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni: cfr. Sez. 4, n. 27323 de 04/05/2017, COGNOME, Rv. 270107 – 01), così rendendo una motivazione congrua e logica che non può essere ulteriormente sindacata in questa sede;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2025.