Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39133 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 7 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15 novembre 2023 con cui il Tribunale di Avellino ha condannato NOME COGNOME alla pena di 3 mesi di arresto per il reato dell’art. 697 cod. pen. per aver detenuto munizioni nella propria abitazione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchŁ la sentenza di appello ha ritenuto provata la consapevolezza dell’imputato di detenere munizioni in quanto le stesse erano state trovate in un comodino chiuse in un cassetto, ma, in realtà, non vi era alcuna prova della effettiva conoscenza da parte dell’imputato della presenza di tali cartucce nel comodino, trattandosi di un’abitazione non propria.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perchŁ la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di riconoscere all’imputato la causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. per i precedenti penali, ma la abitualità del comportamento si verifica quando l’imputato Ł stato condannato già due volte per un reato della stessa indole, e non, come nel caso in esame, per un reato solo.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge, perchŁ la sentenza di appello ha escluso la possibilità di riconoscere all’imputato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria per la proclività a delinquere dello stesso, ma non ha considerato l’assenza di condizioni oggettive ostative, la modesta entità della condotta contestata e le ragioni che avevano portato alla condotta delittuosa.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
- Il primo motivo Ł inammissibile per aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perchØ deduce che non Ł provata la consapevolezza da parte dell’imputato della esistenza delle munizioni nel cassetto, ma in questo modo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato che nel corso del controllo l’imputato ha ammesso di esserne l’unico detentore (quarta pagina della sentenza, le pagine non sono numerate) e che Ł stata la convivente dell’imputato a dire ai Carabinieri che questi deteneva nel cassetto delle munizioni (terza pagina della sentenza).
Il ricorso non afferma che i dati probatori siano stati travisati dal giudice del merito (v., per tutte, Sez. 1, n. 34134 del 03/07/2025, COGNOME, n.m.: il vizio di travisamento della prova, relativo alle ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al corredo probatorio acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nel caso di mancata valutazione di una prova decisiva, c.d. travisamento per omissione; nel caso di utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante”, c.d. travisamento delle risultanze probatorie; in caso di utilizzazione di una prova non acquisita al processo, c.d. travisamento per invenzione; nello stesso senso già Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370) e, pertanto, formula una critica alla sentenza impugnata che Ł del tutto sganciata dal percorso logico della motivazione della stessa.
- Il secondo motivo Ł infondato.
Il motivo contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di riconoscere il beneficio in ragione dei precedenti penali dell’imputato.
In effetti, il ricorrente Ł gravato da un primo precedente di rapina commesso con arma che lo ha portato ad essere condannato, oltre che per il reato dell’art. 628 cod. pen., anche per il reato dell’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, e di un secondo precedente in cui lo stesso Ł stato raggiunto da un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.
Il ricorso ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento Ł abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui – ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.’ (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), però non spiega perchŁ non potrebbero essere considerati come ostativi alla concessione del beneficio i due illeciti per cui era stato condannato il ricorrente.
Anche il reato di minaccia, infatti, Ł espressione di violenza alla persona, come quelli commessi con l’uso di un’arma; le armi sono usate, infatti, di regola, per usare violenza o minacciare una persona, talchŁ anche questa seconda condanna può essere astrattamente idonea a fondare i precedenti della stessa indole che rendono il comportamento abituale agli effetti di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso contrasta la decisione impugnata con affermazioni di carattere generale, applicabili in astratto a qualsiasi altro giudizio, ed Ł privo, però, di una specifica contestazione sul fatto che uno dei due precedenti non possa essere considerato ‘della
stessa indole’ nel significato della pronuncia Tushaj.
Il motivo Ł, pertanto, infondato.
Anche il terzo motivo Ł infondato.
Esso censura la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen.
La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di riconoscere il beneficio per la proclività a delinquere dell’imputato. Il ricorso deduce che avrebbero dovuto essere valutate, invece, l’assenza di condizioni oggettive ostative, la modesta entità della condotta contestata e le ragioni che avevano portato alla condotta delittuosa.
Il motivo Ł infondato, perchØ Ł la stessa rubrica della norma dell’art. 58, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689, che ricorda che si tratta dell’esercizio di un ‘potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive’, la cui motivazione Ł sindacabile in sede di legittimità, secondo le regole generali, soltanto quando manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso in esame, la motivazione del giudice del merito Ł, infatti, coerente con i criteri previsti dalla norma attributiva di potere dell’art. 58 citato che dispone che ‘il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano piø idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato’.
La prevenzione dal pericolo di recidiva Ł, pertanto, una delle condizioni previste dalla norma attributiva del potere per la concessione della sostituzione. Ed a tale indicazione della norma attributiva di potere si Ł attenuto il giudice del merito nel provvedimento impugnato nel momento in cui ha tratto dalla biografia criminale del ricorrente fondati elementi per ritenere che vi possa essere il fondato rischio che essa non sia sufficientemente contenitiva per assicurare la prevenzione dal pericolo di recidiva.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME