Abitualità del Comportamento: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
L’ordinamento giuridico penale prevede meccanismi volti a calibrare la risposta sanzionatoria alla reale gravità del fatto commesso. Tra questi, l’istituto della ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo accesso è subordinato a precisi requisiti, tra cui l’assenza di abitualità del comportamento del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come i precedenti penali possano costituire un ostacolo insormontabile a tale beneficio.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno di reclusione per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, un reato previsto dal D.Lgs. 159/2011. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti:
1. La mancata verifica, da parte dei giudici di merito, dell’attuale pericolosità sociale del soggetto.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Suprema Corte: l’impatto dell’abitualità del comportamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, confermando di fatto la condanna. La decisione si articola sull’analisi distinta dei due motivi di ricorso, entrambi ritenuti infondati per ragioni procedurali e di merito.
Il Primo Motivo: Una Censura Nuova e Indeterminata
Il primo motivo, relativo alla presunta mancata valutazione della pericolosità sociale, è stato giudicato inammissibile per due concorrenti ragioni. In primo luogo, la Corte ha rilevato che le argomentazioni erano ‘perplesse ed esplorative’, tendenti a richiedere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. In secondo luogo, e in modo dirimente, si trattava di una censura mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio, e come tale non proponibile per la prima volta in Cassazione.
Il Secondo Motivo: L’Ostacolo dell’Abitualità del Comportamento
Anche il secondo motivo, centrato sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato respinto. La Corte ha sottolineato come il ricorso si limitasse a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni di quest’ultima (vizio di ‘aspecificità’).
Le Motivazioni
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno escluso la ‘particolare tenuità del fatto’. La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato come l’abitualità del comportamento dell’imputato fosse un elemento ostativo all’applicazione del beneficio. L’individuo, infatti, risultava gravato da numerosi e reiterati precedenti penali, tra cui ben quattro condanne per il reato di evasione. Questa serialità criminale, secondo la Corte, dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con la ratio dell’art. 131-bis c.p., concepito per fatti del tutto sporadici e occasionali. La presenza di un comportamento abituale, correttamente individuato, ha reso superflua (‘ultronea’) qualsiasi ulteriore analisi sulle specifiche circostanze del fatto contestato.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della personalità e della storia criminale dell’imputato. L’abitualità del comportamento, attestata da precedenti penali specifici e reiterati, costituisce un presupposto negativo che blocca in radice l’applicazione dell’istituto. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici, che si confrontino puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata, evitando di riproporre doglianze già respinte o di introdurre questioni nuove in sede di legittimità. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché un motivo era basato su argomentazioni esplorative e non era stato presentato nei precedenti gradi di giudizio, mentre l’altro motivo era una semplice riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con la motivazione di quella sentenza (vizio di aspecificità).
Cosa ha impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione del beneficio è stata impedita dall’abitualità del comportamento del ricorrente. La Corte ha evidenziato la presenza di plurimi e reiterati precedenti penali, comprese quattro condanne per evasione, ritenendo tale condotta abituale un ostacolo insuperabile per il riconoscimento della tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 75 cpv. d. Igs. n. 159 del 2011.
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale del prevenuto, è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni perplesse ed esplorative, implicanti verifiche di fatto; ricorre inoltre la concorrente ragione di inammissibilità trattandosi di censura non dedotta con i motivi di appello;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell’invocata esimente l’abitualità del comportamenti, essendo COGNOME gravato da plurimi e reiterati precedenti anche per reati della stessa indole, avendo riportato ben quattro condanne per il reato di evasione: la ricorrenza del motivo ostativo dell’abitualità del comportamento (correttamente individuato dalla Corte sassarese) rendeva ultronea l’analisi – della cui mancanza il ricorrente si duole – in ordine alle specifiche circostanze del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025