Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione
dell’art. 648 cod. pen. in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di all’art. 648 cod. pen. non è consentito essendo fondato su profili di censura che si
risolvono nella pedissequa reiterazione dì quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza un effettivo confronto con le
ragioni poste a base della decisione e dunque omettendo una concreta critica argomentata della stessa (si vedano le pagg. 1-2 della sentenza impugnata ove,
con corretti argomenti logici e giuridici ed in conformità alle risultanze processuali, il giudice di appello ha ritenuto integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il
di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente, escludendo la diversa ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen.);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la
violazione dell’art 131-bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione (pag. 2 della sentenza impugnata) in punto di sussistenza della causa ostativa della abitualità del comportamento in ragione della non occasionalità degli acquisti del gasolio di provenienza furtiva e dei precedenti penali specifici in capo all’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.