Abitualità del Comportamento: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a precisi limiti, tra cui l’assenza di abitualità del comportamento del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza questo principio, stabilendo che la presenza di numerosi precedenti specifici impedisce il riconoscimento del beneficio, anche a fronte di un danno di lieve entità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta dovesse essere valutata in termini più favorevoli. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, non a causa dell’entità del danno provocato, ma in ragione della chiara abitualità della condotta del soggetto, desunta dai suoi numerosi precedenti penali specifici.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso la valutazione della Corte territoriale, sottolineando come la decisione fosse perfettamente allineata con i principi consolidati della giurisprudenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni e il ruolo dell’abitualità del comportamento
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dei requisiti ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il diniego del beneficio non era basato sulla gravità del danno, ma sulla presenza di una causa ostativa dirimente: l’abitualità del comportamento.
Per rafforzare questa posizione, la Corte ha richiamato un fondamentale principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 2016 (caso Tushaj). Secondo tale pronuncia, il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole, anche se accertati successivamente a quello oggetto del procedimento. Nel caso di specie, i numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato integravano pienamente questa nozione, rendendo impossibile l’applicazione della causa di non punibilità. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta immune da vizi logici o giuridici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto cruciale per l’applicazione della particolare tenuità del fatto: la valutazione non si esaurisce nella sola analisi dell’offesa (il danno o il pericolo), ma richiede un esame complessivo della condotta dell’imputato. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e reiterati, costituisce un indice negativo forte, che segnala una tendenza a delinquere incompatibile con la finalità dell’istituto. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’invocazione dell’art. 131-bis c.p. deve essere sempre supportata da un’analisi della posizione soggettiva del reo, poiché l’abitualità del comportamento agisce come un vero e proprio sbarramento all’accesso al beneficio, indipendentemente dalla lieve entità del singolo episodio criminoso.
Perché il ricorso è stato respinto nonostante la potenziale tenuità del fatto?
La Corte ha respinto il ricorso perché, indipendentemente dall’entità del danno, la non punibilità non può essere concessa quando sussiste l’abitualità del comportamento, come dimostrato dai numerosi precedenti specifici dell’imputato.
Cosa si intende per ‘abitualità del comportamento’ ai fini dell’art. 131-bis c.p.?
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata nell’ordinanza, il comportamento è considerato abituale quando l’autore ha commesso, anche in momenti successivi, più reati della stessa indole oltre a quello per cui si procede.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato;
che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha escluso l’applicazione della stessa non con riferimento all’entità del danno arrecato alla persona offesa, bensì ritenendo la causa ostativa della abitualità di comportamento per i numerosi precedenti specifici a carico dell’imputato, così conformandosi al principio di diritto affermato con la pronuncia a sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 206591-01,secondo cui il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025.