Abitualità del Comportamento: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia penale: l’abitualità del comportamento, dimostrata da precedenti condanne, preclude l’accesso al beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale. Questa pronuncia chiarisce come la valutazione del giudice non si limiti al singolo episodio, ma si estenda alla storia criminale dell’imputato, specialmente se caratterizzata da reati della stessa indole.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro una sentenza della Corte d’Appello. La corte territoriale aveva negato la concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto, e l’imputato lamentava una presunta mancanza di motivazione su questo specifico punto. Il ricorso è giunto quindi all’esame della Suprema Corte, chiamata a verificare la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata.
La Valutazione sull’Abitualità del Comportamento
Il fulcro della questione risiede nella corretta interpretazione e applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questa norma consente di non punire chi ha commesso un reato di lieve entità, a condizione che il comportamento non sia abituale. Nel caso di specie, il ricorrente aveva alle spalle diverse condanne per reati di violenza alla persona e porto d’armi. Secondo i giudici di merito, questi precedenti non potevano essere ignorati, in quanto delineavano un profilo di abitualità del comportamento criminale. I reati passati, infatti, presentavano “caratteri fondamentali comuni” con quello oggetto del giudizio (porto d’armi ex art. 699 c.p.), indicando una propensione a delinquere e non un singolo, isolato e trascurabile episodio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della Corte d’Appello conteneva una motivazione chiara ed esaustiva. Il giudice di secondo grado aveva correttamente escluso il beneficio della particolare tenuità del fatto proprio in ragione dell’abitualità del comportamento. L’esistenza di plurime condanne precedenti per fatti di violenza e porto d’armi è stata ritenuta un elemento ostativo insuperabile. La Suprema Corte ha quindi confermato che la valutazione sull’abitualità è un passaggio cruciale e che la presenza di precedenti specifici e gravi giustifica ampiamente il diniego del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la particolare tenuità del fatto è un beneficio riservato a condotte veramente occasionali e di minima offensività. La fedina penale di un imputato non è un mero dato anagrafico, ma uno strumento essenziale per valutare la sua personalità e la probabilità che torni a delinquere. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: non si può invocare la tenuità del fatto quando la propria storia personale dimostra una tendenza a violare la legge, specialmente se con condotte violente o pericolose. L’abitualità del comportamento si conferma come una barriera invalicabile per chi spera nella non punibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello conteneva una motivazione adeguata e logica riguardo al diniego del beneficio richiesto.
Qual è il motivo principale per cui non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Il motivo principale è l’abitualità del comportamento del ricorrente. L’esistenza di precedenti condanne per reati di violenza alla persona e porto d’armi ha dimostrato una tendenza a delinquere, incompatibile con il carattere occasionale richiesto dalla norma.
Cosa significa che i reati precedenti avevano ‘caratteri fondamentali comuni’ con quello attuale?
Significa che i crimini passati (violenza, porto d’armi) e quello per cui si procedeva (porto d’armi ex art. 699 c.p.) erano simili per natura e indole, rafforzando la valutazione del giudice su una specifica propensione dell’imputato a commettere quel tipo di illeciti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 25/07/1990
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto esso deduce una asserita mancanza della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nella sentenza impugnata si rinviene la risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione del beneficio d particolare tenuità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che è stato escluso per la abitual comportamento derivante dall’esistenza di plurime precedenti condanne per fatti di violenza all persona e porto di arma, che il giudice di appello ha ritenuto contenere caratteri fondamenta comuni con quello di cui all’art. 699 cod. pen. oggetto del giudizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.