Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20123 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Gambia il 03/10/1991
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 06/02/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni e la memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato, insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, in riforma della precedente sentenza proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., ha condannato NOME COGNOME il reato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
All’imputato si contesta si aver detenuto g.1,70 lordi di hashish, di cui ceduto g. 0,42 lordi a COGNOME NOME.
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Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con c deduce violazione di legge.
La Corte di appello avrebbe escluso la causa di non punibilità in ragione della non occasionalità del fatto e a tal fine avrebbe valorizzato il precedente specifico da cui è attinto l’imputato, costituito dalla sentenza di patteggiamento del 4.9.2020 per lo stesso tipo di reato per cui si procede – commesso il 3.9.2020 -, nonché il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese da NOME COGNOME che aveva riferito di avere anche in passato acquistato sostanza stupefacente dall’imputato; si aggiunge che la Corte avrebbe inoltre fatto riferimento all’arresto dell’imputato eseguito per lo stesso tipo di reato dopo circa venti giorni dal fatto per cui si procede.
In tale contesto si richiamano i principi delle Sezioni unite secondo cui, ai fini d riconoscimento della causa di non punibilità in esame, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame e si evidenzia come le Sezioni unite avrebbero precisato che, ai fini dell’accertamento del requisito in esame, il giudice possa fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ma anche agli illeciti sottoposti all sua cognizione e a quelli già definiti ai sensi dell’art 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale aveva prosciolto l’imputato per particolare tenuità del fatto in ragione della quantità di stupefacente, per lo stato di incensuratezza formale e per l’assenza di carichi pendenti.
La Corte di appello come detto, ha invece valorizzato: a) il precedente specifico commesso il 3.9.2020, al quale è conseguita una sentenza di applicazione di pena; b) le dichiarazioni del soggetto al quale l’imputato aveva ceduto sostanza stupefacente in occasione del fatto per cui si procede e che avrebbe riferito di avere acquistato droga anche in altre occasioni; c) l’essere stato arrestato nuovamente l’imputato 1’1.11.2022 sempre per detenzione illecita di sostanza stupefacente
Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01 hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’ar 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento oltre che alle condanne irrevocabili ed all precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell’art
131-bis, cod. pen., anche agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di co di cui il giudice è in grado di valutare l’esistenza.
Si afferma, infatti, che « la pluralità dei reati può concretarsi non solo in pr condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto de che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza».
Dunque, è sufficiente anche un accertamento incidentale da parte del Giudice c ha ad oggetto la commissione da parte dell’imputato di almeno altri due reati stessa indole di quello per cui si procede e, in particolare, la sussistenza degli costitutivi di detti due ulteriori reati.
Un accertamento, se possibile, in concreto, specifico, sul fatto reato, su coordinate spazio – temporali, nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del di prova.
In tal senso la Corte di cassazione ha chiarito come non sia sufficiente l constatazione della presenza di denunzie nei confronti dell’imputato o di “preceden polizia”, di cui si ignora la sorte; il giudice investito della richiesta di applic causa di non punibilità dovrà, dunque verificare, su richiesta della difesa o d’ l’esito di tali segnalazioni, per trarne l’esistenza di eventuali concreti elemen che dimostrino la abitualità del comportamento dell’imputato (Sez. 4, n. 51526 4/10/2018, NOME COGNOME Ouissem, Rv. 274274-01).
In presenza, dunque, di precedenti di polizia a carico dell’imputato, il giudic ritenerli sintómatici di una serialità ostativa alla concessione del beneficio ‘sol della verifica: a) del loro contenuto e degli elementi fattuali dalle stesse emer delle eventuali allegazioni difensive anche in ordine alla presenza di ca giustificazione o di non punibilità della condotta; c) degli esiti delle segnal dunque, della loro iscrizione nel registro delle notizie di reato e dell’avv procedimento penale (Sez. 6, n. 10196 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787)
5. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
A fronte di una sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità, la ha condannato l’imputato, escludendo la causa di cui all’art. 131 bis cod. pen, f riferimento, oltre che al precedente penale da cui è gravato, innanzitut dichiarazioni rese nel corso del presente procedimento nella fase delle indagi soggetto cui lo stesso imputato aveva ceduto la sostanza stupefacente per la qua procede: dichiarazioni non solo mai vagliate in contraddittorio, ma, rispetto alle non è dato sapere nemmeno se esse abbiano dato origine ad un ulteriore procediment penale, e, posto che ciò sia avvenuto, quale sia lo stato di detto procedimento. n
La Corte di appello ha fatto inoltre riferimento ad un ulteriore arresto cui s stato sopposto l’imputato per un fatto omogeneo a quello in esame; anche in que
caso, si tratta di un dato pressocchè neutro non essendo stato nemmeno chiarito se l’arresto sia stato convalidato e cosa
g sia in concreto accaduto in quel procedimento.
Un accertamento monco, quello compiuto della Corte di appello, che, invece, per riformare la sentenza del Tribunale, avrebbe dovuto verificare in modo specifico e non
sincopato, nel contraddittorio delle parti, se davvero vi fossero i presupposti per negare la causa di non punibilità in ragione della abitualità del comportamento.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; la Corte di appello, applicherà i principi indicati e accerterà se il comportamento
dell’imputato sia abituale e dunque preclusivo al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma..
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025
Il Consigl e estensore
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