Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5614 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5614 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 14/11/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 11/9/2020 del Tribunale di Pisa, con la quale NOME, all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità i questione, evidenziando, quale elemento ostativo, l’abitualità del comportamento, desunta dal curriculum penale dell’imputato, caratterizzato da diverse condanne recentissime in tema di stupefacenti (2022-2023) ed anche da due precedenti specifici per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (uno de 2017 ed uno del 2018). La motivazione è conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 – 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod.pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi positivi in tal senso. Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto – come avvenuto nella specie – di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).La Corte di appello, poi, nel ritenere non configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. ha evidenziato, quale elemento ostativo, la gravità dell’evento dannoso prodotto dalla
condotta, in quanto espressione di attività illecita inserita in ambienti criminali dedi alla commissione di reati in materia di stupefacenti. La motivazione è congrua e la valutazione è conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui, in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai se dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l’entità del lucro persegu o effettivamente conseguito dall’agente, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez.3 n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097 – 01). Né rileva, ai fini del riconoscimento dell’attenuante in questione, il comportamento successivo al reato, essendo, quindi, manifestamente infondata anche sotto tale profilo la doglianza difensiva.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, 30/01/2026