L’Abitualità del Comportamento Blocca la Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione Fa Chiarezza
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, è uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato a precisi requisiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la presenza di un’abitualità del comportamento da parte del reo è di per sé sufficiente a escludere il beneficio, rendendo superfluo l’esame della tenuità dell’offesa. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Fatto Processuale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto contestato fosse di lieve entità. Il suo motivo di ricorso si concentrava sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta del motivo presentato, ritenuto ‘totalmente reiterativo’ e ‘generico’. In sostanza, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi in modo critico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questo tipo di approccio rende il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Le motivazioni: l’abitualità del comportamento come ostacolo insuperabile
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei presupposti dell’art. 131-bis c.p. La norma richiede la compresenza di due condizioni:
1. La particolare tenuità dell’offesa, valutata in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno.
2. La non abitualità del comportamento, che implica che l’autore non sia un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né abbia commesso reati della stessa indole.
La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha chiarito che questi due requisiti sono cumulativi. Di conseguenza, è sufficiente che manchi anche solo uno di essi perché il beneficio venga negato. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente motivato la loro decisione evidenziando proprio l’abitualità del comportamento del ricorrente.
Citando le Sezioni Unite (sent. Tushaj, 2016), la Corte ricorda che la condotta è considerata abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due reati della stessa indole. La Corte d’Appello aveva correttamente accertato questa circostanza, fornendo una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile. Di fronte a tale accertamento, la generica doglianza del ricorrente sulla tenuità del fatto è risultata del tutto irrilevante e infondata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è di natura processuale: un ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il rischio di inammissibilità è concreto.
La seconda lezione è di natura sostanziale e riguarda l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione conferma che l’analisi sulla condotta passata e futura dell’imputato è un passaggio preliminare e dirimente. Anche di fronte a un reato oggettivamente di scarsa gravità, la presenza di una ‘carriera criminale’, seppur minima, fondata su reati della stessa indole, preclude categoricamente l’accesso alla causa di non punibilità. Questo principio serve a garantire che il beneficio sia riservato a chi commette un illecito in modo realmente occasionale, e non a soggetti che, pur compiendo reati minori, dimostrano una persistente inclinazione a delinquere.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non si applica quando manca almeno uno dei due requisiti richiesti dalla legge: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La sentenza chiarisce che la sola presenza di un comportamento abituale è sufficiente per escludere il beneficio.
Cosa si intende per abitualità del comportamento ai fini dell’art. 131-bis c.p.?
Secondo la giurisprudenza citata, l’abitualità del comportamento ricorre quando l’autore del reato ha commesso, anche in un momento successivo, almeno altri due reati della stessa indole. Questo dimostra una tendenza a ripetere condotte illecite simili.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere i motivi dell’appello?
Sì. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché era ‘totalmente reiterativo’ e ‘generico’, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le motivazioni di quella decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è totalmente reiterativo, generico nella sua formulazione in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che mnifestamente infondato;
atteso che per giungere ad applicare la previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen. occorre la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e la relativa esclusione è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);
che l’abitualità del comportamento ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.