Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie eio un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato;
che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, la valutazione sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuata tenendo conto, aì sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 d 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044);
che, peraltro, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, inoltre, l’abitualità del comportamento ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591);
che, nella specie, l’offesa concretamente portata alla vittima del reato non è stata ritenuta di particolare tenuità e che, avendo l’autore commesso per tre volte lo stesso reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, il comportamento deve ritenersi abituale ai sensi dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.;
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osservato che l’ultimo motivo di ricorso, inerente alla mancata sostituzione delle pene detentive brevi, non è specifico né consentito in questa sede;
che, invero, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716);
che, nella specie, i giudici del merito hanno esplicitato, con argomentazìone esente da criticità giustificative, le ragioni del rigetto (si vedano pagg. 4 e 5 dell sentenza impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.