Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento
COGNOME NOME, nato ad Agrigento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica e il rigetto del ricorso dell’indagato;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e COGNOME, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica e l’accoglimento del ricorso del loro assistito;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 27 febbraio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Agrigento applicava la misura della custodia cautelare in carcere a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ordine ai contestati reati di:
concorso nell’omicidio consumato di NOME COGNOME (vittima attinta ed uccisa, in esito ad esecuzione aberrante, in luogo della vittima designata, NOME COGNOME);
concorso nell’omicidio tentato di NOME COGNOME (figlio di NOME);
concorso nel porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo.
In prospettazione accusatoria, recepita dal G.i.p., i tre indagati – assieme a NOME COGNOME, fratello di NOME, quest’ultimo armato di pistola semiautomatica calibro TARGA_VEICOLO – si erano recati, il 23 febbraio 2024, presso la rivendita di automobili usate, di cui era titolare in Agrigento NOME COGNOME. Quella messa in atto ai danni di quest’ultimo doveva essere una spedizione punitiva, legata ad una preesistente transazione economica tra le parti, non andata a buon fine.
Sul posto, i fratelli COGNOME NOMEno fisicamente aggredito l’imprenditore, mentre era seduto all’interno di una vettura, lato guida. Dopo averne forzato lo sportello, si erano introdotti parzialmente all’interno e NOMEno iniziato a colpire il loro antagonista. Entrambi erano coadiuvati da COGNOME, salito contemporaneamente a bordo, e da COGNOME, pronto a respingere il figlio di NOME, NOME COGNOME, accorso subito in soccorso del genitore.
Nel corso dell’aggressione, NOME COGNOME NOME estratto l’arma, l’NOME caricata e l’NOME puntata in direzione di NOME COGNOME. Subito prima che l’agente potesse sparare, o nel mentre, la vittima designata era tuttavia riuscita, con mossa repentina e fulminea, a deviarne il braccio (e, con esso, la direzione di tiro), sicché il colpo, infine esploso, NOME attinto l’agente stesso all’addome, uccidendolo.
Nella concitazione, che ne era seguìta, NOME COGNOME, il figlio NOME e l’altro figlio NOME (quest’ultimo ulteriormente intervenuto sulla scena) erano riparati in prossimità dell’uscita. Qui erano stati raggiunti da NOME COGNOME, spalleggiato da COGNOME e da COGNOME. NOME COGNOME, che si era nel frattempo impossessato della pistola, la spianava contro NOME COGNOME e premeva il grilletto. L’arma tuttavia si inceppava e non era riusciva a fare fuoco.
Avverso l’ordinanza applicativa di misura NOME COGNOME proponeva rituale istanza di riesame.
Il Tribunale di Agrigento pronunciava su di esso per mezzo dell’ordinanza in epigrafe indicata.
In punto di fatto, il giudice del riesame condivideva la ricostruzione degli accadimenti risultante dal provvedimento genetico, che reputava coerente con le immagini videoriprese dalle telecamere di sorveglianza, con le dichiarazioni testimoniali delle vittime e con altri contributi narrativi, diversi da quel parimenti esaminati, ma ritenuti contraddittori e svalutati nella loro attendibilità degli odierni indagati.
Il giudice del riesame dissentiva invece, parzialmente, dalla diagnosi penalistica.
Quanto al reato di cui al capo 1), anche il Tribunale reputava che l’azione violenta ai danni di NOME COGNOME fosse stata concertata tra tutti i partecipi alla spedizione punitiva, antecedentemente programmata.
Come già ritenuto dal G.i.p., dunque, la morte di NOME COGNOME, seppure originariamente voluta dal solo NOME COGNOME, sarebbe stata ascrivibile ai correi, ai sensi dell’art. 116, cpv., cod. pen., in quanto costoro NOMEno consapevolmente deciso di impartire una brutale “lezione” alla vittima con uso di ogni mezzo e, in questo quadro, il decesso dell’aggredito non poteva considerarsi conseguenza avulsa dalla genesi dell’azione, né psicologicamente imprevedibile.
A morire era stato, viceversa, lo stesso NOME COGNOME. Non si trattava, tuttavia, di un omicidio aberrante. L’uccisione di NOME COGNOME era stata infine determinata dall’azione cosciente e volontaria della vittima designata, la quale, spostando il braccio dell’aggressore, NOME altresì deviato la direzione dell’arma verso lo stesso esecutore materiale. Nella produzione dell’evento si era così inserito un fattore imprevedibile, che NOME segnato l’interruzione del nesso causale.
L’azione descritta al capo 1) andava dunque scomposta nel duplice reato di omicidio tentato ai danni di NOME COGNOME e di omicidio ai danni di NOME COGNOME. Di quest’ultimo lo stesso COGNOME era responsabile, benché l’occorso fosse scriminato dalla legittima difesa. Il solo reato all’indagato riconducibile, l’omicidi tentato, era diverso da quello contestato.
Per tale ragione il giudice del riesame annullava, in questa parte, l’ordinanza genetica.
L’ordinanza genetica era confermata nel resto.
6.1. Esistevano, per il Tribunale, indizi gravi del concorso, materiale o mora di tutti gli indagati nel tentato omicidio di NOME COGNOME, e nel porto illegale pistola.
L’azione violenta di gruppo non si era arrestata, dopo il ferimento a morte NOME COGNOME. Il fratello NOME NOME preso a bersaglio NOME COGNOMECOGNOME cercando di sparare al suo indirizzo, e solo il malfunzionamento della pistola ave impedito l’esito nefasto, mentre COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME anche tenendo impegnati altr potenziali soccorritori, ne NOMEno sostenuto ulteriormente l’azione, idone inequivocamente diretta, almeno in via alternativa, ad uccidere.
Dell’esistenza della pistola, illegalmente portata in luogo pubblico e/o ape al pubblico, i tre indagati NOMEno appreso, al più tardi, in corso d’opera. Dell essi si erano serviti, nei rispettivi ruoli, in funzione del reato commesso ai da NOME COGNOME.
I tre indagati concorrevano pertanto a pieno titolo, ai sensi dell’art. 110 pen., nelle azioni criminose descritte nei capi 2) e 3).
6.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ravvisava, a car di tutti gli indagati, il concreto, elevatissimo e attuale pericolo di reit criminosa, legato alle modalità dell’occorso, fonte di grave allarme sociale, e personalità degli autori, totalmente incapaci di autocontrollo e in grad programmare ulteriori ritorsioni dalla voluta natura esemplare.
Il Tribunale del riesame ravvisava, altresì, il rischio di inquiname probatorio, in rapporto alla protezione delle fonti dichiarative. I contorni vicenda processuale non apparivano ancora completamente disvelati e l’arma non era mai stata rinvenuta.
Le esigenze cautelari erano ritenute di massimo spessore e tali da imporr l’adozione di misura custodiale carceraria.
Avverso l’ordinanza adottata in sede di riesame ricorre per cassazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.
Nei due connessi motivi, passibili d’illustrazione congiunta, il pubbl ministero denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, e vizi di motivazione, in ordine al capo 1).
Il ricorrente sostiene che la deviazione del braccio che impugnava l’arma i procinto o nell’atto di sparare, da parte di NOME COGNOME, vittima designa non sarebbe configurabile come circostanza atipica, imprevedibile e/o inevitabil
Tale fattore non rappresenterebbe un decorso causale autonomo, ex art. 41, cpv., cod. pen., né il giudice a quo avrebbe compiutamente indicato perché viceversa andrebbe considerato tale.
La possibilità che un soggetto, ai quale viene puntata una pistola caric distanza ravvicinata, possa reagire e tentare di parare l’offesa, e che q comportamento difensivo possa deviare su altri il corso dell’offesa stes rientrerebbe nell’id quod plerumque accidit. Una simile evenienza sarebbe, al tempo stesso, del tutto irrilevante nell’ottica di cui all’art. 82 c.p.
Essendo stato il grilletto premuto, pur sempre, da NOME COGNOME, come accertato dal giudice del riesame, la sua azione rimarrebbe causalmente efficient Il fatto che lo stesso agente sia rimasto ucciso non escluderebbe l’applicazi dell’art. 82, cit., dovendo ciascuno degli indagati, concorrenti nella realizza del reato programmato, ossia l’omicidio di NOME COGNOME, rispondere, a pari titolo, nella logica del reato aberrante, dell’identica offesa caduta sul loro c
Ricorre altresì per cassazione NOME COGNOME, con rituale ministero difensivo.
Il ricorso è articolato in quattro motivi, che si riassumono ai sensi dell’ar disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla ricostruzione dell’occorso operata dal Tribunal relativamente ai capi 1) e 2), e in ordine alla ritenuta configurabilità del oggetto del secondo di essi.
9.1. L’ordinanza impugnata sarebbe viziata perché avrebbe:
ritenuto dimostrata la dinamica degli eventi sulla base di immagini d videosorveglianza, dalle quali non sarebbe viceversa dato ricavare chi avesse disponibilità della pistola, né risalire all’evento sparo, aspetti nodali della
acriticamente condiviso le dichiarazioni del teste COGNOME sull’ideazione della spedizione punitiva, nonostante le incongruenze evidenzia dalla difesa;
male interpretato le dichiarazioni degli indagati, ravvisando inesiste contrasti tra di esse;
ritenuto assertivamente attendibile il narrato di NOME COGNOME, viceversa reticente e smentito da altre fonti, e male interpretato quello del NOME.
9.2. La ricostruzione del Tribunale del riesame sarebbe dunque il frutto di palese travisamento di risultanze investigative.
Non vi sarebbe stata alcuna spedizione punitiva. Gli indagati erano giunt separatamente nell’autosalone, in momenti diversi e con mezzi distinti.
La sequela delle condotte, come desumibile dalle immagini, non riscontrerebbe le versioni di NOME, NOME e NOME COGNOME. Non sarebbe
vero che le immagini mostrino i tre indagati (oltre a NOME COGNOME) avventarsi su NOME COGNOME nell’automobile e mostrino uno di loro che estrae una pistola e gliela punta contro. Dopo l’esplosione del colpo d’arma da fuoco, con NOME COGNOME a terra, COGNOME e COGNOME sarebbero corsi a soccorrerlo, mentre NOME COGNOME si sarebbe diretto, arma in mano, verso l’uscita dell’autosalone (ove erano gli COGNOME) per poi ricongiungersi egli stesso al fratello, ferito a morte.
Non vi sarebbe traccia, né video, né sonora, del tentativo (abortito) di premere il grilletto da parte di NOME COGNOME contro NOME COGNOME. L’inceppamento della pistola non sarebbe documentabile.
La pistola sarebbe stata puntata in modo estemporaneo e a scopo intimidatorio-difensivo, dopo che NOME COGNOME NOME ucciso NOME COGNOME. Non si sarebbe trattato di azione programmata. Non vi sarebbe stata volontà omicida verso NOME COGNOME. COGNOME lo avrebbe sì rincorso, ma non animato da volontà siffatta, mentre COGNOME non avrebbe posto in essere alcuna azione di rilievo.
Mancherebbe del resto, nell’ordinanza impugnata, un’attenta valutazione delle posizioni individuali.
10. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al capo 3).
Non vi sarebbe alcuna certezza in ordine al soggetto che NOME portato la pistola sul luogo del crimine e a quello che l’NOME impugnata nel corso della colluttazione.
Se anche NOME COGNOME l’NOME impugnata successivamente, il contesto sarebbe stato quello intimidatorio-difensivo già descritto, in assenza di qualsivoglia apporto, morale o materiale, degli altri due indagati.
11. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo delle esigenze cautelari.
Tale rilievo sarebbe sostenuto dal convincimento, distorto, che l’indagato sia un efferato criminale, in grado di inquinare le prove. L’esigenza di protezione delle fonti dichiarative sarebbe stata argomentata con formule di stile. Nessuna concertazione di versioni difensive tra gli indagati sarebbe stata messa in atto, se è vero che il Tribunale del riesame ha ritenuto la contraddittorietà rispettiva delle versioni stesse, così dando vita ad un ragionamento (esso sì) contraddittorìo.
Quanto al pericolo di reiterazione, nessun fatto specifico sarebbe in grado di documentarlo. L’allarme sociale, derivato dalle condotte, andrebbe fortemente ridimensionato. Il rischio di ulteriori comportamenti aggressivi ai danni delle vittime sarebbe puramente assertivo.
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine all’apprezzata consistenza delle esigenze cautelari.
La ritenuta inadeguatezza, rispetto al grado delle esigenze, di misure cautel non carcerarie -in particolare, degli arresti domiciliari con dispositivo elettro controllo- sarebbe frutto di valutazione preconcetta e aprioristica.
Il dispositivo di controllo si attiverebbe in caso di evasione dagli ar domiciliari, in tempo utile ad impedire all’indagato di lasciare il luogo di domi coatto (Palma di Montechiaro) e portarsi in Agrigento (luogo di residenza del vittime).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME, dal quale è opportuno muovere per esigenze di razionalità espositiva, è infondato in ogni sua prospettazione.
Il primo motivo è largamente versato in fatto, in quanto basato su una mera rilettura delle risultanze investigative, attentamente esaminate e illogicamente valutate dal giudice territoriale.
Questi ha puntualmente illustrato gli elementi, di natura rappresentativa dichiarativa, che accreditano la ricostruzione accolta in sede di merito.
Tale ricostruzione muove dalla preordinazione di una spedizione punitiva contro NOME COGNOME, sfociata in brutale aggressione fisica ai suoi dann portata ad estreme conseguenze con l’azione di fuoco messa in atto dal corre deceduto. Questa prima parte della vicenda è ineccepibilmente ripercorsa nei suo aspetti storici, con la ragionata esposizione e la critica valutazione del q indiziario di sostegno, avente -allo stato- i requisiti di cui all’art. 273, c cod. proc. pen.
Nell’ulteriore sviluppo della stessa vicenda, anch’esso rigorosamente valutat con pari adeguato metodo, l’azione violenta di gruppo si trasferì sul secon obiettivo, impersonato da NOME COGNOME. NOME COGNOME, sostenuto e coadiuvato da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME termini di cui in narrativa, non solo gli pun contro la pistola ad altezza d’uomo, ma azionò il grilletto senza riuscir esplodere il colpo per un improvviso “cedimento” dell’arma, che determinò anche l’esaurimento della progressione criminosa.
Il ricorrente contesta la concludenza indiziaria degli elementi raccolti, contesto di una divergente ricostruzione dell’occorso. Le sue obiezioni appaion tuttavia reiterative, risolvendosi nella riproposizione di un’alternativa inter zione del dato probatorio cautelare, già preso in opportuna considerazione in sed
di riesame e qui giudicato inidoneo ad accreditare l’impostazione liberato difensiva.
La rivisitazione di tale dato probatorio non compete alla Corte di legittimi alla quale è precluso sindacare l’apprezzamento del fatto, tipicamente riservato giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258677-01). La relativa decisione non può essere censurata per difetto o contraddittorietà della motivazione, solo perché contraria agli assunt ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01).
Tra le doglianze proponibili quali mezzo di ricorso non rientrano dunque salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui sup – quelle relative alla valutazione degli elementi di prova, specie se implican soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull’attendibilità deposizioni ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni: Sez. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, COGNOME, Rv. 150282-01), ovvero implicante l’interpretazione e la valutazione di immagini filmate e di videoriprese.
D’altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la miglio possibile ricostruzione del fatto, né deve condividerne la giustificazione, ma d limitarsi a verificare che quest’ultima non violi regole normative sulla formazio e valutazione della prova e sia immune da vizi del ragionamento logico (Sez. 5, n 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). E la verifica risulta in ques sede superata.
Sulla base degli accadimenti così incensurabilmente ricostruiti, il dolo concorso rispetto al tentato omicidio, di cui al capo 2), è stato correttam ravvisato dal Tribunale del riesame a carico di tutti i correi superstiti, che elevato il livello dello scontro inseguendo NOME COGNOME e i suoi familia rifugiatisi all’ingresso dell’autosalone, e attentando alla vita del primo, cooperando nelle relative attività.
L’esistenza di un concorso punibile in un determinato reato può fondarsi specie in sede cautelare, su plurimi e convergenti indizi in ordine al p coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell’azione criminosa, ancorch possano residuare margini di incertezza sullo specifico contributo recato ciascuno alla realizzazione dell’azione tipica (Sez. 5, n. 43781 del 17/10/2023, Rv. 285775-01; Sez. 1, n. 12309 dei 18/02/2020, COGNOME, Rv. 278628-01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, COGNOME, Rv. 268177-01).
Quel che appare poi indiscutibile, allo stato, è che NOME COGNOME non agì a scopo puramente intimidatorio. Il tentativo di fare fuoco e l’inceppamento dell’arma sono validamente argomentati dall’ordinanza impugnata e tali modalità sono incompatibili con l’assunto difensivo.
Il primo motivo deve giudicarsi, in definitiva, infondato nel suo complesso.
Il secondo motivo è invece inammissibile, perché generico e comunque infondato in modo manifesto.
Il reato di porto illegale di arma comune da sparo è chiaramente ravvisabile, a titolo concorsuale, nel momento in cui la pistola è stata apertamente utilizzata, senza licenza, nel contesto di un’azione violenta, collettivamente avviata e – con la consapevolezza, a questo punto almeno, della sua presenza – collettivamente proseguita.
Il concorso di più persone nel porto di armi non può essere escluso dalla appartenenza di queste ad uno solo dei compartecipi, allorché l’arma risulti strumentale alla commissione del reato che tutti hanno scientemente contribuito a realizzare (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 27436401).
Infondati devono altresì giudicarsi il terzo e il quarto motivo, connessi e congiuntamente esaminabili.
5.1. In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quale novellato dalla legge n. 47 del 2015, deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell’attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01).
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l’esigenza è quella di salvaguardare la genuinità della prova, acquisita e da acquisire, esigenza che ben può essere correlata alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052-01).
A tali principi l’ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito esauriente spiegazione della duplice esigenza di cautela sulla base di un argomentato giudizio diagnostico e prognostico, facente leva:
quanto al pericolo di reiterazione, su indici di gravità oggettiva d condotta, COGNOME e di COGNOME negativa COGNOME personalità degli autori, COGNOME analiticamente e insindacabilmente considerati;
quanto al pericolo di inquinamento probatorio, sulla necessità congruamente apprezzata, di preservare l’incolumità di NOME COGNOME e dei figli, testimoni chiave, suscettibili per l’innanzi di indebito condizionamento disinvoltura analoga a quella sottesa alle sproporzionate azioni punitive e ritor poste in essere nei loro confronti.
5.2. Né l’ordinanza impugnata può dirsi erronea o carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, avendo il Tribunale correttamente evidenziato come i pericula libertatis appaiano così intensi, anche nel loro incidere combinato, da non potere essere soddisfatti da misure rimesse all’autodisciplina dell’inte sato; onde la ragionevolezza della conseguente valutazione d’inidoneità allo scop di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, che si nell’abitazione, anziché nell’istituto carcerario.
Tali ponderate valutazioni, incentrate sull’inadeguatezza degli arre domiciliari rispetto alle esigenze di cautela del caso concreto, assumono valo assorbente e pregiudiziale (Sez. 2, n. 31572 dei 08/06/2017, COGNOME, Rv 270463-01).
Alla conclusiva reiezione del ricorso dell’indagato segue la sua condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso del pubblico ministero, che si passa ad esaminare, è fondato ne limiti di seguito precisati.
L’aberratio ictus, prevista dall’art. 82 cod. pen., si verifica quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, l’o tipica della fattispecie criminosa è cagionata a una persona diversa da quella a quale era diretta.
L’errore è estraneo al momento ideativo e volitivo del reato, e dunque all relativa determinazione delittuosa, incidendo esclusivamente sull’oggetto materia le della condotta, la quale, invece di ledere il bene-interesse della persona ne confronti l’offesa era volutamente diretta, lede un bene-interesse altrui (Sez. 4119 del 15/01/2019, Torre, Rv. 276386-01). Un errore di tale genere lascia inalterata la punibilità, giacché l’offesa di una persona invece di un’altra non ad alterarne il significato obiettivo, né la direzione della volontà e i suoi con
(Sez. 1 n. 15990 del 6/04/2006, COGNOME, Rv. 234132-01; Sez. 1 n. 8353 del 27/06/1988, COGNOME, Rv. 178925-01); nella rappresentazione del fatto-reato, normativamente tipizzato, non ricade infatti l’identità personale della vittima prefigurata, che rimane dato esterno al fatto stesso (Sez. 1 n. 18378 del 2/04/2008, COGNOME, Rv. 240374-01).
L’accertamento dell’elemento psicologico del reato deve essere, dunque, effettuato nei riguardi della vittima programmata dell’azione delittuosa (e non di quella effettivamente lesa), avendosi poi, per fictio iuris, il trasferimento del medesimo stato psichico nei confronti della diversa persona concretamente attinta, nei cui riguardi il dolo sussiste ugualmente, con le stesse caratteristiche e intensità, stante la già richiamata indifferenza dell’intervenuto mutamento del soggetto passivo.
9. La condotta aberrante deve rimanere causalmente efficiente.
Non si ha dunque aberratio ictus, ma difetto di causalità ex art. 41, cpv., cod. pen., quando l’intervento di fattori sopravvenuti non comporti la sola deviazione dell’offesa verso altra persona, ma abbia reso possibile il prodursi di un’offesa che, al momento della condotta, non era prevedibile come verosimile conseguenza, secondo la migliore scienza ed esperienza (Sez. 1, n. 6869 del 06/03/1984, Buccino, Rv. 165407-01).
Il difetto di causalità, ostativo alla configurabilità dell’aberratio, presuppone l’intervento di una serie causale indipendente, di natura eccezionale e assorbente, che cagioni un effetto non più ragionevolmente riconducibile alla condotta del reo.
10. Il dolo dell’agente, riferito come si diceva alla vittima designata, deve in ogni caso, in base ai principi generali, assistere l’intero compimento dell’azione (Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, COGNOME, Rv. 224153-01, § 3.3 del Considerato in diritto), riguardata alla stregua del suo essenziale orientamento finalistico e del criterio della necessaria persistenza dell’originaria intenzione delittuosa per tutto l’iter della condotta fino alla fase terminale.
11. Dell’omicidio di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta risponde, in presenza delle previste e indicate condizioni, anche il concorrente morale, o il concorrente che non ha comunque posto in essere l’azione tipica, in quanto l’errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull’elemento soggettivo della compartecipazione, essendosi comunque realizzata l’azione comune, il cui esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profil oggettivo e soggettivo (Sez. 1, n. 38549 del 08/07/2014, Bellone, Rv. 26079701; Sez. 1, n. 40513 del 21/09/2001, NOME, Rv. 220238-01).
E la stessa disciplina del c.d. concorso anomalo, contenuta nell’art. 116 co pen., può trovare applicazione nel caso di aberratio ictus, neppure qui incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all’obiettivo origin tessuto psicologico dell’azione, nella trama del quale viene strutturalmente inserirsi il contributo del partecipe, ove ritenuto corresponsabile del delitto d da quello originariamente concordato (Sez. 1, n. 35386 del 05/06/2001, COGNOME, Rv. 219751-01; Sez. 1, n. 17098 del 24/11/1988, dep. 1989, COGNOME, Rv. 182751-01).
Nell’ottica del reato concorsuale, Vaberratio ictus è poi configurabile anche se la vittima attinta sia uno dei correi, ancorché autore o co-autore materiale d condotta. L’azione collettiva, sostenuta da valido elemento psicologico, diretto a commissione del reato, ha raggiunto lo scopo, ma l’esecuzione aberrante ne ha fatto ricadere le conseguenze su un compartecipe. Tale esito, per il princi dell’indifferenza del soggetto passivo nella prospettiva di cui all’art. 82 cod. non produce (di per sé) un effetto liberatorio sulla posizione dei sodali.
12. La divergenza tra il cagionato e il voluto si determina, nel reato aberrant per uno sviluppo non preventivato degli avvenimenti nel corso dell’esecuzione del reato medesimo, non necessariamente addebitabile ad un difetto di abilità dell’agente.
Lo sviluppo anomalo dell’azione, sussunnibile nella fattispecie dell’art. 82 co pen., può dipendere anche dalla reazione della persona offesa, che, opponendosi alla lesione contro di lei diretta, riesca a dirottare l’offesa su altri.
Una tale reazione non integra, in linea di principio, un decorso causa eccezionale, che possa escludere, in base ai principi di cui al § 9, l’effi causale della condotta offensiva riconducibile all’esecutore materiale. Si tratt un fattore ampiamente prevedibile, così come rientra nel novero degli accadimenti possibili, e statisticamente non così infrequenti, che detta reazione abbi conseguenza di mutare il bersaglio finale dell’offesa, lasciandola punibile come si fosse diretta sulla vittima designata.
Ciò a patto che la reazione della vittima non soppianti del tutto, ne produzione dell’evento, la condotta causativa terminale, rendendola all’agente no più riferibile. E a patto che tale condotta causativa terminale non solo ri all’agente stesso psichicamente riconducibile, ma resti anche sorretta d medesimo dolo iniziale di offesa.
13. L’ordinanza impugnata, nella parte relativa al reato di cui al capo 1), no è conforme ai principi.
Essa ha attribuito alla reazione della vittima, essa stessa ampiamen prevedibile nel contesto dato, il carattere di serie causale autonoma, esclude la fattispecie del reato aberrante. Tale conclusione appare insostenibile in alle considerazioni già spese.
La decisione di riesame ha dunque erroneamente eliso dalla genesi dell’evento morte l’efficienza concausale della condotta di sparo posta in essere dalla st persona uccisa, pur essendo stata la paternità dello sparo debitamente accerta L’esame autoptico su NOME COGNOME ha infatti rilevato, come riferito n provvedimento impugnato, una lesione provocata dall’azione di scarrellamento della pistola semiautomatica, dall’agente eseguita, con la pistola dunque anco in mano, subito dopo l’esplosione del colpo.
La decisione di riesame ha, di conseguenza, erroneamente eliso dal quadro penalistico l’azione concorsuale antecedente, riferibile ai correi in un quadr causalità aberrante.
Se l’operato di NOME COGNOME COGNOME scriminato dalla legittima difesa, det correi non possono certamente invocare per loro stessi analoga esimente. Quest’ultima, come è pacifico, ha una portata oggettiva e vale a beneficio anc dei concorrenti nel reato. Tra l’operato degli odierni indagati e quello di NOME COGNOME sussiste, tuttavia, solo un concorso di cause, e non un concorso d persone, sicché la scriminante non è certamente estensibile.
14. L’ordinanza impugnata, viziata nel senso appena precisato, deve essere / pertanto annullata con rinvio, in relazione al reato di cui al capo 1) e ai fini rinnovazione del relativo giudizio, in accoglimento del ricorso del pubbli ministero.
Il giudice del rinvio, per poter configurare il reato aberrante, dovrà comunq approfondire gli aspetti di cui ai §§ 10 e 12, parte conclusiva.
Egli dovrà, in tale ottica, ripercorre%naliticamente la dinamica dell’occors onde essere sicuri che l’interferenza di NOME COGNOME sia stata circoscritta a deviazione del braccio dello sparatore (e non sia stata, piuttosto, la mano d sparatore totalmente etero-diretta dalla vittima).
Lo stesso giudice dovrà altresì accertare se NOME COGNOME, nell colluttazione con la vittima designata, abbia agito nella medesima inizia prospettiva finalistica (abbia cioè pur sempre voluto orientare il colpo in direzi del suo antagonista) e se l’azione risulti dunque sostenuta dal necessario d concomitante. Quest’ultimo andrebbe escluso, ad esempio, se il colpo fosse durante la colluttazione- partito solo accidentalmente.
Si tratterà di indagine complessa, come ogni indagine diretta altresì a coglie i tratti esteriori ma anche interiori dell’agire umano. La strenua ricerca dei de
e la loro serrata ed equilibrata analisi costituiranno strumenti indispensabili della valutazione.
P.Q.M.
Annulla, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, l’ordinanz impugnata relativamente al reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudiz al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, c. 7, c.p.p.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/07/2024