Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10768 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10768 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Agrigento nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Licata il 17/05/1987
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito per l’indagato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e in subordine chiedendone il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della precedente decisione, ha annullato, limitatamente al concorso nel reato di omicidio in esecuzione aberrante di COGNOME Roberto, il provvedimento con il quale è stata applicata ad COGNOME Domenico la misura cautelare della custodia in carcere. La vicenda riguarda la morte di COGNOME Roberto, il quale, recatosi presso la concessionaria auto gestita da Zambuto COGNOME lo aggrediva con il concorso di COGNOME Angelo, di COGNOME e dello stesso COGNOME. Nel corso dell’aggressione il COGNOME NOME estraeva una pistola e, dopo averla caricata, la puntava verso lo Zambuto, il quale reagiva colpendo il braccio dell’aggressore che esplodeva un colpo che lo attingeva all’addome causandone successivamente il decesso. In proposito il giudice del riesame, come già statuito in occasione della decisione annullata dal giudice di legittimità, ha ritenuto che l’azione posta in essere dalla vittima designata, certamente giustificata dalla legittima esigenza di difendersi, abbia innescato una serie causale autonoma rispetto a quella generata dallo sparatore, avendo egli in qualche modo eterodiretto la mano di quest’ultimo e conseguentemente ha escluso la configurabilità del contestato reato di omicidio in esecuzione aberrante ai sensi degli artt. 82 e 575 c.p. e, pertanto, la responsabilità concorsuale dell’indagato.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Anzitutto il ricorrente lamenta la violazione del vincolo di rinvio, posto che il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente riproposto il medesimo percorso giustificativo della decisione annullata da quello di legittimità, né si sarebbe conformato al principio di dirit nell’occasione stabilito, secondo cui la reazione della persona offesa, non essendo accadimento eccezionale e imprevedibile, può costituire lo sviluppo anomalo dell’azione omicidiaria in grado di alterarne il decorso causale determinando l’uccisione di persona diversa dalla vittima designata. In secondo luogo il Tribunale avrebbe in maniera solo apparente argomentato la propria decisione, astenendosi dallo spiegare perché la reazione in concreto dispiegata dallo COGNOME abbia effettivamente reso la produzione dell’evento letale non più riferibile al COGNOME NOME. Ed infatti il giudi del merito si è limitato a riportare la descrizione effettuata dallo COGNOME a consulente tecnico del tentativo posto in essere per disarmare il COGNOME, senza
spiegare però per quale motivo tale azione non abbia sortito il limitato effetto di deviare il colpo pacificamente esploso dallo stesso COGNOME – per come ammesso anche dal Tribunale – ma per l’appunto abbia generato una autonoma serie causale non riferibile all’originario agente e non più riconducibile psichicamente al medesimo. Illogico e contraddittorio sarebbe poi il tentativo dell’ordinanza impugnata di ricostruir la vicenda nel senso per cui la causa dell’uccisione del COGNOME non sarebbe da individuare nella mera deviazione del suo braccio da parte dello COGNOME, ma nella manovra posta in essere da quest’ultimo di rivolgere l’arma che il primo impugnava verso lo stesso. Per un verso, infatti, la dinamica descritta, alla luce dei principi fiss dalla Suprema Corte, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della configurabilit dell’aberratio ictus, ma soprattutto e per l’appunto in contraddizione con quanto riferito dallo COGNOME al consulente per come riportato dagli stessi giudici del merito nella motivazione dell’ordinanza. Parimenti irrilevante sarebbe infine il riferimento operato dal Tribunale al fatto che, negli attimi successivi allo sparo, la pistola gi impugnata dal COGNOME NOME, sia transitata per un breve momento nelle mani dello COGNOME per essere poi prelevata dal COGNOME NOME, che con la stessa ha cercato poi di uccidere il figlio dello COGNOME, senza però riuscire nell’intento poiché l’arma si inceppata. Infatti il primigenio passaggio della pistola si sarebbe indubitabilmente consumato in un momento successivo a quello in cui è stato esploso il colpo che ha attinto il COGNOME, risultando così del tutto ininfluente ai fini della qualifica giuridica del fatto.
Il Procuratore Generale e il difensore dell’Avanzato hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza di annullamento della precedente ordinanza dei giudici del riesame ha ribadito il principio per cui, in caso di aberratío ictus, la reazione della vittima designata, per effetto della quale l’offesa tipica della fattispecie criminosa si realizzi danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, non costituendo uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell’azione delittuosa.
Principio che il giudice del rinvio ha formalmente recepito, ma poi applicato in maniera non coerente. Ed infatti il senso del principio in questione è che la reazione difensiva della vittima designata è irrilevante se la condotta da cui deriva l’offesa tipica rimane oggettivamente e soggettivamente, riferibile all’agente, ovviamente non nel risultato
che, per definizione, risulterà in concreto diverso da quello originariamente voluto. Non sono, dunque, l’entità o le modalità della reazione in sé considerate ad escludere l’applicazione dell’art. 83 c.p. nel caso in cui l’offesa venga cagionata a persona diversa da quella a cui era originariamente diretta, ma solo l’eventualità che la reazione difensiva abbia in concreto interrotto il collegamento tra l’azione e l’agente. In tal senso non è dirimente nel caso di specie che lo COGNOME abbia torto il braccio del COGNOME ricorrendo ad una specifica manovra di autodifesa e non l’abbia eventualmente soltanto colpito, deviando così la traiettoria del colpo al momento dello sparo.
Ciò che rileva, al contrario, è solo se sia stato il COGNOME ad esplodere il colpo e se abbia fatto volontariamente. Ed in tal senso – e soltanto in questo senso – che in sede rescindente era stato evocato il concetto di “eterodirezione”; concetto che il giudice del rinvio ha ripreso ampliandone però arbitrariamente la portata, finendo così per distorcerne il significato attribuitogli nella sentenza di annullamento. In altri termi che lo COGNOME sia riuscito a rivolgere l’arma verso il COGNOME non è di per sé sufficiente per escludere che ricorra un’ipotesi di aberratio ictus, né per affermare che quest’ultimo sia stato “eterodiretto” nell’azione di sparare.
In definitiva il vincolo di rinvio da cui il giudice del riesame era gravato comportav l’accertamento (ovviamente nei limiti propri dell’incidente cautelare) dell’effettiv attribuibilità al COGNOME e non allo Zannbuto dell’esplosione del colpo che poi lo ha attinto all’addome o dell’eventuale accidentalità dello sparo.
Evidente, dunque, la violazione del vincolo di rinvio denunciata dal pubblico ministero in cui è incorsa l’ordinanza impugnata, la quale, pur riconoscendo contraddittoriamente che a sparare sia stato il COGNOME, si è poi sostanzialmente ed apoditticamente limitata ad affermare che la mano dello stesso sarebbe stata eterodiretta dallo COGNOME senza chiarire se tale conclusione sia stata assunta esclusivamente in ragione del tipo di manovra effettuata da quest’ultimo – spiegazione che, come già illustrato, è insufficiente per escludere l’ipotesi di aberratio ictus -ovvero sulla base del concreto sviluppo della dinamica dei fatti e sulla base di quali elementi ulteriori, non precisando in proposito nemmeno se abbia ritenuto o meno l’esplosione del colpo di pistola contestuale o successivo all’azione della vittima designata. E sul punto deve rilevarsi anche il travisamento da parte del giudice del rinvio del brano del verbale delle dichiarazioni dello COGNOME riportato nell’ordinanza, atteso che nello stesso viene semplicemente dato atto che egli, mimando con un operante che assisteva all’audizione la manovra posta in essere, aveva “colpito” il braccio di quest’ultimo che, per l’effetto del colpo, si era rivolto verso il suo addome
Descrizione questa certamente incompatibile con la condotta di eterodirezione evocata dal giudice del riesame.
Alla luce dei vizi evidenziati l’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame, con obbligo al giudice del rinvio di attenersi ai principi affermati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo sezione riesame.
Così deciso il 30/1/2025