Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1219 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di lesioni gravi, aggravate anche dalla recidiva così come contestata, in danno di COGNOME NOME;
che ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, con tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si contesta, sotto l’egida formale della violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’operata valutazione delle prove e, quind la tenuta dell’impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato (segnatamente, sotto il profilo della sussistenza del fatto tipico e dell’antigiuridicità dello ste è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fuori dell’allegazione di decisivi, specifici ed inopinabili travisamenti, e, comunque, in presenz di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– che il secondo motivo, con il quale si contesta, tramite il riferimento all’aberratio delicti, l’omessa corretta qualificazione giuridica del fatto, nei termini delle lesioni personali colpose, generico e manifestamente infondato, posto che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale in risposta di identica censura è conforme al principio di diritto secondo il quale tema di “aberratio delicti”, l’evento non voluto è addebitabile all’agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l’agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale (Sez. 2, n. 19293 del 03/02/2015, Rv. 263519), come accaduto nel caso di specie (cfr. pagg. 4 -5 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo, con il quale si articolano censure in punto di mancata esclusione della recidiva, di diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e di eccessività della pena, è aspecifico, manifestamente infondato e non consentito in questa sede, posto che: 1) la motivazione in punto di recidiva risulta in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690; 2) in materia di bilanciamento delle circostanze vige il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrett da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); 3) la graduazione della pena è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità ove risolta sulla base di valutazion non manifestamente illogiche, come nel caso di specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
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Il Presidente