Abbruciamento illecito di rifiuti: la Cassazione conferma la condanna
L’abbruciamento illecito di rifiuti rappresenta un reato grave per l’ambiente e la salute pubblica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 36799/2024) ha ribadito la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta questa fattispecie, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando la sua condanna. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati.
I fatti del processo
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver bruciato un cumulo di rifiuti.
Nel suo ricorso per cassazione, l’imputato ha sollevato diverse obiezioni, tra cui:
* La contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello.
* Il carattere puramente congetturale delle conclusioni dei giudici di merito.
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
L’imputato sosteneva, in sostanza, di essere stato condannato senza prove dirette e che, in ogni caso, il fatto fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
L’analisi della Cassazione e l’abbruciamento illecito di rifiuti
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati sia di diritto sostanziale che processuale.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
In primo luogo, la Corte ha osservato che il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse censure già avanzate e respinte dalla Corte di Appello. Questo approccio è inammissibile in Cassazione, poiché questa sede non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Il tentativo di ottenere una nuova e più favorevole lettura delle prove è precluso alla Corte di legittimità.
La Logicità della Motivazione della Corte d’Appello
La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto logica e fondata su elementi oggettivi. La responsabilità dell’imputato era stata correttamente desunta da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti:
1. Presenza sul posto: L’uomo era stato trovato sul luogo dell’incendio, non nell’atto di appiccare il fuoco, ma neanche intento a spegnerlo.
2. Origine del fuoco: L’incendio proveniva da un’area in prossimità dell’abitazione del ricorrente, dove i rifiuti erano stati depositati.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, sono stati considerati sufficienti a provare la riconducibilità dei rifiuti e la responsabilità per l’abbruciamento illecito di rifiuti all’imputato.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto per l’abbruciamento illecito di rifiuti
Un punto cruciale della decisione riguarda il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, secondo cui il fatto non poteva essere considerato di ‘particolare tenuità’. La motivazione si basa su dati concreti:
* Il fuoco non era di modeste dimensioni.
* Aveva interessato una consistente raccolta di rifiuti di varia natura.
* Aveva generato una densa coltre di fumo nero, tipica della combustione di materiali plastici altamente inquinanti.
Queste circostanze dimostrano un’offesa significativa al bene giuridico tutelato (l’ambiente e la salute pubblica), incompatibile con la speciale causa di non punibilità.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul principio che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito della causa. Se la sentenza impugnata presenta una motivazione logica, non manifestamente illogica e basata su prove concrete, essa non è censurabile. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano costruito un quadro probatorio coerente basato su elementi indiziari solidi. Inoltre, la valutazione sulla gravità del fatto, necessaria per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stata ancorata a elementi oggettivi e non opinabili, come la quantità di rifiuti e la qualità delle emissioni prodotte.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due importanti lezioni. La prima, di natura processuale, è che il ricorso in Cassazione deve individuare vizi di legge specifici e non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. La seconda, di natura sostanziale, è che il reato di abbruciamento illecito di rifiuti viene considerato con particolare rigore. La sua gravità non è misurata solo dalla dimensione del fuoco, ma anche e soprattutto dalla potenziale pericolosità dei fumi sprigionati, che possono causare un danno significativo all’ambiente. Di conseguenza, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando l’incendio produce emissioni inquinanti e riguarda quantità non trascurabili di rifiuti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché riproponeva le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Come è stata provata la responsabilità dell’imputato se non è stato visto appiccare il fuoco?
La sua responsabilità è stata provata attraverso elementi indiziari. In particolare, è stato trovato sul luogo del reato senza essere intento a spegnere l’incendio, e il fuoco proveniva da un piazzale vicino alla sua abitazione dove erano depositati rifiuti a lui riconducibili.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità è stata esclusa perché il fatto non è stato ritenuto di lieve entità. L’incendio non era di modeste dimensioni, ha interessato una notevole quantità di rifiuti di varia natura e, soprattutto, ha generato una densa coltre di fumo nero, tipica della combustione di materiale plastico molto inquinante, indicando un’offesa grave all’ambiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 9/10/2023 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 18/5/2020 dal Tribunale di Brindisi, con quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. bis, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e condannato alla pena di un anno e qua mesi di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l’affermazione di responsabilità. Si censura, innanzitutto, la contraddittorie manifesta illogicità della motivazione, per aver la sentenza, dapprima, afferm che i militari erano intervenuti ad abbruciamento compiuto, quindi che il ricorr era stato colto proprio a compiere il reato; ancora, è dedotto il ca congetturale delle considerazioni spese in sentenza, che non risulterebb provate. Di seguito, è dedotta l’omessa risposta su numerosi punti del pr motivo di appello. Infine, si contesta il mancato riconoscimento della caus esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo l medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in ques sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La plurima doglianza (nn. 1-2), inoltre, trascura che il Collegio del grav – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazi del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, particolare, ha evidenziato che la responsabilità del COGNOME ben poteva ess ricavata dal fatto che: a) lo stesso era stato trovato sul posto, non nel bruciare i rifiuti, ma neppure intento a spegnere il fuoco; b) il fuoco proven un piazzale in cui i rifiuti erano stati temporaneamente depositati, po prossimità dell’abitazione del ricorrente, peraltro in zona non densame popolata. In forza di questi elementi, i Giudici di merito hanno rit adeguatamente provata la riferibilità dei rifiuti al COGNOME, così come responsabilità per l’abbruciamento. La sentenza, ancora, ha preso in esame anc le dichiarazioni del figlio dell’imputato, negando alle stesse rilievo scagionan
Rilevato, quanto alla terza censura, che ne risulta evidente la genericit richiamo agli “elementi in fatto ingiustamente trascurati dal primo Giudi invero, appare privo di un’effettiva portata, in assenza di qualche specifica del contenuto di questi e della loro incidenza sulla sentenza di condanna.
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Rilevato, infine, che è inammissibile anche l’ultima censura, con la qual contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di all’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello, infatti, si è espressa anche su con una motivazione non censurabile, perché del tutto logica, sottolineando che fuoco appiccato non era stato di modeste dimensioni, che aveva interessato un consistente raccolta di rifiuti di varia dimensione ed aveva generato una de coltre di fumo nero, tipica di materiale plastico molto inquinante.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
igliere estensore
Il Presidente