Abbandono di Rifiuti Speciali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di abbandono di rifiuti speciali, confermando la condanna di un imprenditore edile. La decisione è un’importante occasione per chiarire i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso basato su motivi non consentiti, come la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
I Fatti del Caso: Illecito Ambientale e Condanna
Un imprenditore edile, proprietario di un terreno, veniva condannato dal Tribunale di Roma per il reato di abbandono di rifiuti speciali, previsto dal Testo Unico Ambientale. La condotta illecita, accertata anche tramite riprese video, consisteva nell’aver depositato in modo incontrollato rifiuti provenienti dalla sua attività, arrecando un danno alla sfera giuridica del proprietario del fondo confinante.
La condanna di primo grado prevedeva una pena di 6.000 euro di ammenda, con sospensione condizionale, e il risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, con una provvisionale immediatamente esecutiva di mille euro.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
Contro la sentenza di primo grado, l’imputato proponeva appello, che veniva successivamente convertito in ricorso per cassazione. L’unico motivo di impugnazione censurava sia la ricostruzione dei fatti che aveva portato al giudizio di colpevolezza, sia la condanna al risarcimento del danno. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione delle prove raccolte.
La Decisione della Cassazione sull’Abbandono di Rifiuti Speciali
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato un principio cardine del sistema processuale: il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito.
La Valutazione del Merito e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito. Il ricorso dell’imputato, infatti, non denunciava vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o un vizio di motivazione), ma si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove, come le riprese video. Questo tipo di doglianza è precluso in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata razionale e coerente, avendo attribuito la responsabilità della condotta illecita al ricorrente in base a un’analisi esauriente degli elementi probatori.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze economiche a carico del ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Il giudice di primo grado ha ricostruito la vicenda basandosi sulle prove acquisite (incluse le riprese video), ritenendo ragionevolmente attribuibile all’imprenditore la condotta di abbandono di rifiuti. La difesa, con il ricorso, ha tentato di contestare questa ricostruzione, offrendo un’interpretazione alternativa delle prove. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di rifare il processo o di scegliere quale, tra diverse ricostruzioni possibili, sia la più attendibile. Poiché la motivazione del Tribunale era sorretta da considerazioni razionali e non presentava vizi logici o giuridici, il ricorso è stato giudicato un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito, a meno che non si dimostri un vizio logico manifesto o una violazione di legge. Nel caso di specie, la condanna per abbandono di rifiuti speciali è stata confermata non attraverso un nuovo esame delle prove, ma tramite la constatazione che le censure del ricorrente erano estranee ai limiti del giudizio di legittimità. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso che attengano a questioni di diritto e non a semplici e diverse interpretazioni fattuali.
Per quale reato è stato condannato l’imputato?
L’imputato è stato ritenuto colpevole del reato di abbandono di rifiuti speciali, previsto e punito dall’art. 256, comma 1, lett. A) del d.lgs. n. 152 del 2006.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati mirassero a una rivalutazione delle prove e dei fatti (una ‘ricostruzione alternativa’), attività non consentita in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUSCO il 15/12/1958
avverso la sentenza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata con atto di appello, convertito in ricorso per c3ssazione, l sentenza resa dal Tribunale di Roma il 13 ottobre 2023, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. A) del d. Igs. n. 152 del 2006, accertato settembre 2019 in Roma. L’imputato è stato altresì condannato al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della costituita parte civile NOME COGNOME in favare del è stata riconosciuta una provvisionale per l’ammontare di mille euro.
Considerato che l’unico motivo di impugnazione, con il quale si censura la form ulazione de giudizio di colpevolezza dell’imputato, oltre che la condanna dell’imputato al risa-cimento danno in favore della parte civile, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare u rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzionE operat giudice di merito, il quale, all’esito di un’esauriente disamina delle prove raccolte, cons anche in riprese video, ha ritenuto ragionevolmente ascrivibile al ricorrente, titolare di im edile e proprietario del terreno ubicato in Roma alla INDIRIZZO foglio 747 particela 1112 do sono stati riscontrati i fatti, la condotta di abbandono di rifiuti speciali, rivelatas riverberarsi negativamente nella sfera giuridica del proprietario del fondo confinante..
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazi )ni raziona cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevito che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somna, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r rocessuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.