Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23629 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME *COGNOME*COGNOME che denuncia violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile perché deduce doglianze in pu di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vaglia disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall’evid profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi esulano dal perimetro stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito un valutazione fattuale non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in questa se di legittimità – ha ribadito il coinvolgimento dell’imputato, nonostante la manca identific delle persone scese dal camion su cui erano trasportati i rifiuti speciali di varia tipolo scaricati su area demaniale, in quanto detto camion, per un verso, era intestato alla dit ristrutturazione edilizia di cui l’COGNOME era amministratore e legale rappresentante, per verso, subito dopo il fatto, fu visto parcheggiato nei pressi dell’abitazione dell’imputato;
rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazio relazione all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di prof censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cort merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di “parti tenuità” in considerazione della quantità non esigua dei rifiuti, per di più abbandona un’area pubblica già sotto sequestro in quanto adibita a discarica abusiva, ciò c evidentemente denota anche una particolare intensità del dolo;
rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivaz ordine al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto la Corte di merito ha evidenziato che la richiesta era stata avanzata con formula generalista, se evidenziare alcun elemento specifico valorizzabile a tale scopo, in ciò facendo corre applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze in esame non costituis un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del sogge ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), come, appunto, nel caso qui al vaglio;
rilevato che il quarto motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazi relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile sia perché del tutto generico · quanto si sviluppa attraverso il richiamo a massime giurisprudenzialit senza il benché mini riferimento alla vicenda concreta, sia perché, in ogni caso, i giudici di merito hanno stim pena – inflitta in misura prossima ai minimi edittali congrua alla luce della concreta g del fatto, locuzione che, in casi dei genere, soddisfa il prescritto onere motivazionale all’art. 125, comma 3, cod. proc. perì, (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME, 237402).
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.