Abbandono di Rifiuti: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e dei requisiti di specificità che un ricorso deve possedere. Il caso riguarda un imprenditore condannato per abbandono di rifiuti speciali, il cui ricorso è stato dichiarato interamente inammissibile dalla Corte di Cassazione. Analizziamo le ragioni di questa decisione e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso: Il Camion dell’Impresa Edile
L’imputato, amministratore e legale rappresentante di un’impresa di ristrutturazioni edili, era stato ritenuto responsabile dello scarico di rifiuti speciali di varia tipologia su un’area demaniale. Sebbene le persone materialmente viste scaricare i rifiuti dal camion non fossero state identificate, il coinvolgimento dell’imprenditore era stato accertato sulla base di due elementi chiave:
1. Il camion utilizzato per il trasporto era intestato alla sua ditta.
2. Subito dopo il fatto, lo stesso veicolo era stato visto parcheggiato nei pressi della sua abitazione.
La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità, ritenendo queste circostanze sufficienti a provare il suo coinvolgimento.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basato su quattro motivi, tutti respinti perché ritenuti inammissibili.
La Ricostruzione dei Fatti e il Coinvolgimento dell’Imputato
Il primo motivo contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla ricostruzione dei fatti. La Corte ha ritenuto questa censura inammissibile perché si limitava a contestare l’accertamento fattuale operato dai giudici di merito. La Cassazione, infatti, non può riesaminare le prove, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione coerente del suo ragionamento, la doglianza è stata respinta.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto nel contesto dell’abbandono di rifiuti
Con il secondo motivo, la difesa chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano logicamente escluso tale possibilità in considerazione della quantità non esigua dei rifiuti e del fatto che fossero stati abbandonati su un’area pubblica già sotto sequestro perché adibita a discarica abusiva. Questi elementi, secondo la Corte, denotano una particolare intensità del dolo (intenzione criminale) e una gravità del fatto incompatibile con la ‘tenuità’.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano evidenziato che la richiesta era stata formulata in modo generico, senza indicare alcun elemento positivo specifico sulla personalità dell’imputato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per ottenere le attenuanti generiche non basta l’assenza di elementi negativi, ma occorre la presenza di elementi positivi che meritino una valutazione favorevole.
La Genericità sulla Quantificazione della Pena
Infine, il quarto motivo, relativo alla misura della pena, è stato ritenuto inammissibile per la sua totale genericità. La difesa si era limitata a richiamare massime giurisprudenziali senza alcun riferimento concreto alla vicenda processuale. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano comunque motivato la pena inflitta (prossima ai minimi edittali) come ‘congrua’ in relazione alla gravità del fatto, adempiendo così all’onere motivazionale previsto dalla legge.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni fattuali. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, tutti i motivi proposti erano mere riproduzioni di doglianze già esaminate e respinte, oppure contestazioni di fatto mascherate da violazioni di legge. La genericità delle censure, in particolare per le attenuanti e la pena, ha reso impossibile per la Corte un esame nel merito, portando alla inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione in modo specifico, tecnico e focalizzato esclusivamente sui vizi di legittimità. Non è sufficiente contestare la decisione dei giudici di merito; è necessario dimostrare dove e come abbiano violato la legge o sviluppato un ragionamento manifestamente illogico. In materia di abbandono di rifiuti, la gravità del fatto, desunta dalla quantità e dal luogo dello sversamento, gioca un ruolo cruciale nell’escludere benefici come la particolare tenuità del fatto, confermando un approccio rigoroso verso i reati ambientali.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione giudica solo la corretta applicazione della legge (violazioni di legge) e la logicità della motivazione. Non può riesaminare i fatti del caso, che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Perché è stata negata l’applicazione della “particolare tenuità del fatto” in questo caso di abbandono di rifiuti?
È stata negata a causa della notevole quantità di rifiuti e perché l’abbandono è avvenuto in un’area pubblica già sotto sequestro e adibita a discarica abusiva. Questi elementi indicano una particolare intensità del dolo e una gravità del fatto non trascurabile.
Cosa serve per ottenere le attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.)?
Non è sufficiente l’assenza di elementi negativi a carico dell’imputato. La difesa deve indicare elementi di segno positivo, specifici e concreti, che giustifichino una riduzione della pena. Una richiesta generica, come nel caso esaminato, viene legittimamente respinta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il 18/01/1988
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che denuncia violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile perché deduce doglianze in pu di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vaglia disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall’evid profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi esulano dal perimetro stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito un valutazione fattuale non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in questa se di legittimità – ha ribadito il coinvolgimento dell’imputato, nonostante la manca identific delle persone scese dal camion su cui erano trasportati i rifiuti speciali di varia tipolo scaricati su area demaniale, in quanto detto camion, per un verso, era intestato alla dit ristrutturazione edilizia di cui l’COGNOME era amministratore e legale rappresentante, per verso, subito dopo il fatto, fu visto parcheggiato nei pressi dell’abitazione dell’imputato;
rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazio relazione all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di prof censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cort merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di “parti tenuità” in considerazione della quantità non esigua dei rifiuti, per di più abbandona un’area pubblica già sotto sequestro in quanto adibita a discarica abusiva, ciò c evidentemente denota anche una particolare intensità del dolo;
rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivaz ordine al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto la Corte di merito ha evidenziato che la richiesta era stata avanzata con formula generalista, se evidenziare alcun elemento specifico valorizzabile a tale scopo, in ciò facendo corre applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze in esame non costituis un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del sogge ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590), come, appunto, nel caso qui al vaglio;
rilevato che il quarto motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazi relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile sia perché del tutto generico · quanto si sviluppa attraverso il richiamo a massime giurisprudenzialit senza il benché mini riferimento alla vicenda concreta, sia perché, in ogni caso, i giudici di merito hanno stim pena – inflitta in misura prossima ai minimi edittali congrua alla luce della concreta g del fatto, locuzione che, in casi dei genere, soddisfa il prescritto onere motivazionale all’art. 125, comma 3, cod. proc. perì, (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME, 237402).
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.