Abbandono di Rifiuti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’abbandono di rifiuti è un reato ambientale con conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una condanna per tale illecito, sottolineando l’importanza della corretta formulazione dei motivi e il peso dei precedenti penali. Analizziamo insieme la decisione per capire perché il ricorso di due imputati è stato respinto.
I Fatti di Causa
Due persone venivano condannate dal Tribunale di merito per il reato di abbandono di rifiuti, previsto dal Testo Unico Ambientale. La responsabilità penale era stata affermata sulla base di elementi di prova ritenuti chiari e univoci: tra i rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, erano stati rinvenuti biglietti e documenti, tra cui una ricevuta di un noto corriere espresso e il relativo imballaggio, riconducibili direttamente agli imputati. Ritenendo ingiusta la condanna, i due soggetti decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
L’Analisi della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso per Abbandono di Rifiuti
La Corte Suprema ha esaminato i due motivi di ricorso presentati, dichiarandoli entrambi inammissibili.
La Valutazione delle Prove non si Discute in Cassazione
Il primo motivo di ricorso mirava a contestare la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale. I ricorrenti proponevano una lettura alternativa dei fatti, cercando di sminuire il valore probatorio dei documenti trovati tra i rifiuti. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente motivata, del giudice precedente. Nel caso specifico, il Tribunale aveva adeguatamente spiegato perché la ricevuta del corriere e gli altri documenti costituissero una prova solida della loro responsabilità, e non erano emersi errori logici o travisamenti delle prove. Pertanto, il tentativo di ottenere una nuova valutazione è stato giudicato inammissibile.
La Genericità dei Motivi e il Peso dei Precedenti Penali
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Anche questa censura è stata respinta. La Corte ha definito il motivo come ‘generico’, poiché i ricorrenti si erano limitati a elencare principi di diritto senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata.
Inoltre, la richiesta è stata giudicata ‘manifestamente infondata’. Il Tribunale aveva negato i benefici sulla base di un elemento decisivo: i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati. Secondo la Cassazione, questo dato è di per sé sufficiente a giustificare il diniego, data la sua preponderanza nella valutazione complessiva della personalità degli imputati.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nella manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso. La Corte ha evidenziato come il ricorso non presentasse argomentazioni valide per mettere in discussione la sentenza di condanna. Da un lato, si tentava una inammissibile rivalutazione del merito; dall’altro, si formulavano richieste generiche e prive di fondamento a fronte di una motivazione del giudice di merito considerata adeguata, soprattutto in relazione ai precedenti penali degli imputati. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che per contestare una condanna per abbandono di rifiuti, come per altri reati, non è sufficiente proporre una propria versione dei fatti in Cassazione; è necessario individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata. In secondo luogo, evidenzia come i precedenti penali possano avere un impatto determinante sulla concessione di benefici come le attenuanti generiche o la sospensione della pena. Infine, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro per ciascuno.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e offrire una ricostruzione dei fatti diversa da quella del Tribunale?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti del processo.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate perché il motivo di ricorso era generico e, soprattutto, perché il diniego del Tribunale era adeguatamente giustificato dai precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, elemento ritenuto preponderante e sufficiente a motivare la decisione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18761 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MELICUCCO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di PALMI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata censurata la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale i ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sono stati condannati per il reato di abbandono di rifiuti di cui all’art. 2 comma 2, d.lgs. 152/2006, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione degli elementi di prova sulla base dei quali è stata affermata la responsabilità dei ricorrenti (in particolare dei biglietti con i nomi e indirizzi degli imputati rinvenuti as ai rifiuti abbandonati sul suolo pubblico), allo scopo di conseguirne una lettura alternativ da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, non è manifestamente illogica né fondata sul travisamento dei dati probatori e non è quindi suscettibile di rivisitazion considerato che il Tribunale ha sottolineato l’univocità e la concludenza di detti element di prova (costituiti, tra l’altro, da una ricevuta della BRT Corriere Espresso intestata COGNOME NOME e dal relativo imballaggio di quanto spedito), oltre che l’assenza di spiegazioni alternative da parte degli imputati.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, in quanto consiste nella sola elencazione di principi di diritto, disgiunta dalla considerazione delle condotte e del personalità degli imputati e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; detta censura è, inoltre, manifestamente infondata, in quanto il diniego di detti benefici è stato adeguatamente giustificato attraverso la sottolineatur dei precedenti da cui sono gravati entrambi gli imputati, che è sufficiente, stante l preponderanza di tale dato, a giustificare entrambi i dinieghi censurati dai ricorrenti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente