Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 16/09/1964
avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME c deducono l’erronea applicazione degli artt. 110, 113 cod. pen. , 533 cod. proc. pen. e 256 d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso (p motivo) e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo (second motivo), sono inammissibili perché deducono censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dall sentenza impugnata, e perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazion limitano ad attaccare profili ricostruttivi della vicenda, che esulano dal perimetro sta dell’art. 606 cod. proc. pen., avendo il Tribunale ravvisato il concorso doloso del ricorre stante la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal dipendente e dell’imputato (c analiticamente spiegata a p. 4 della sentenza), e, in ogni caso, anche a volere dar credito al versione difensiva, ha ritenuto sussistente la colpa del COGNOME – legate rappresentante dell ; RAGIONE_SOCIALE, propriet ‘ és”dell’autocarro su cui erano trasportati rifiuti non pericolosi, quali residuati e scarti di attività edilizia, sversati senza autorizzazi dipendente della società, sul fondo di proprietà di un terzo, il quale, accorsoti dell’accad aveva chiamato la polizia locale – per aver permesso la circolazione del furgone per finali illecite e senza compiere alcuna verifica sull’idoneità e sull’affidabilità del dipendente, facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in materia ambientale, i titolari responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti anc sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, COGNOME, Rv. 261383 – 01, Sez. 3, n. 45974 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251340 – 01);
rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancanza di motivazione in relazione al benefici della non menzione, è inammissibile, perché, come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 2) – sul punto, non censurata dal ricorrente – la difesa, in sede di conclusioni, si era limi chiedere l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, sicché, in mancanza di espressa richiesta sul punto, non è configurabile un obbligo di risposta (Sez. 4, n. 900 d 10/05/1961, COGNOME, Rv. 986520 – 1);
rilevato che l’inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. pen., ai motivi aggiunti depositati in data 17 giugno 2025;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.