Abbandono di rifiuti: i limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui confini del giudizio di legittimità in materia di abbandono di rifiuti. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per aver illecitamente depositato materiali sul proprio terreno, ribadendo un principio fondamentale: la valutazione dei fatti e delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di merito.
I fatti del caso e l’accusa
Il caso riguarda un proprietario terriero condannato dal Tribunale per il reato previsto dall’art. 256 del d.lgs. 152/2006, ovvero per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nello specifico, sul suo fondo era stata rinvenuta una notevole quantità di rifiuti, occupante un’area di circa 243 metri quadrati. L’imputato si era difeso sostenendo che tali materiali provenissero da una piccola demolizione di pavimenti effettuata in economia nella propria abitazione.
I motivi del ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte basandosi su tre principali motivi di doglianza.
La violazione di legge e la natura dei rifiuti
In primo luogo, il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito non avessero analizzato adeguatamente la natura e la provenienza dei rifiuti. A suo dire, non era stato provato che i materiali derivassero da opere di ristrutturazione professionale, ma da una sua personale e limitata attività.
La presunta prescrizione del reato
Come secondo motivo, veniva eccepita l’estinzione del reato per decorrenza dei termini di prescrizione.
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto
Infine, il ricorrente contestava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di particolare tenuità, ritenendo che il suo comportamento rientrasse in tale fattispecie.
La decisione della Corte sul ricorso per abbandono di rifiuti
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione della natura e provenienza dei rifiuti, investiva profili di fatto la cui ricostruzione è riservata ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la motivazione sia logica, congrua e non contraddittoria. Nel caso specifico, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la propria decisione, ritenendo inverosimile la tesi difensiva sulla base delle dimensioni dell’area occupata dai rifiuti (243 mq) e della loro natura composita, elementi incompatibili con una semplice demolizione “fai da te”.
Anche il secondo motivo, sulla prescrizione, è stato giudicato infondato. Il reato, commesso nel marzo 2018, non era affatto prescritto alla data della sentenza d’appello (marzo 2023). La Corte ha inoltre ricordato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di conteggiare, ai fini della prescrizione, il tempo trascorso successivamente alla sentenza di secondo grado.
Infine, per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, i giudici hanno ribadito che anche questa valutazione è di competenza del giudice di merito. La Corte territoriale aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in ragione della “significativa quantità di rifiuti sequestrati”, che indicava una gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato (l’ambiente) non compatibile con la nozione di “tenuità”.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in tema di reati ambientali e, in particolare, di abbandono di rifiuti. Emerge con chiarezza che i tentativi di rimettere in discussione in sede di legittimità le valutazioni fattuali operate dai giudici di merito sono destinati all’insuccesso, qualora la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e completa. La decisione sottolinea l’importanza di costruire una solida difesa nel merito del processo, poiché le porte della Cassazione restano chiuse a doglianze che non denuncino reali violazioni di legge o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice.
È possibile contestare la valutazione delle prove, come la quantità di rifiuti, in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare le prove o i fatti già accertati dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
In che modo l’inammissibilità del ricorso influisce sulla prescrizione del reato?
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, il periodo di tempo che trascorre dopo la data della sentenza di secondo grado non viene conteggiato ai fini del calcolo della prescrizione. Di fatto, si ‘congela’ il termine prescrizionale alla situazione esistente al momento della sentenza d’appello.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, il quale aveva escluso la particolare tenuità del fatto a causa della ‘significativa quantità di rifiuti’ sequestrati. Tale elemento è stato considerato indicativo di una gravità dell’offesa all’ambiente tale da non poter essere qualificata come minima o trascurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la il Tribunale di Cassino lo ha condanNOME per il reato di cui all’art. 256 d.lvo.1 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all’affe della responsabilità, non essendo stata analizzata la natura dei rifiuti rinvenuti sul te proprietà, né la provenienza ditali rifiuti dalle opere di ristrutturazione dell’appartam proprietà; con il secondo motivo, lamenta l’estinzione del reato per decorrenza del te prescrizione; con il terzo, la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deduc in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzio riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono in in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione d precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le d difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attra disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censura sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabi di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il giudice a quo ha ritenuto non verosimile la tesi difensiva secondo cui i material sul fondo adiacente alla proprietà dell’imputato provenissero da una pregressa attivit compiuta di demolizione dei pavimenti della sua abitazione, peraltro avvenuta in econo non all’esercizio professionale di un’attività edilizia, inferendo tale affermazione dalle dell’area occupata dai rifiuti, pari a complessivi mq 243, e dalla natura composita de inoltre dislocati in diverse parti del fondo.
La seconda censura è manifestamente infondata. Il reato, commesso il 14/03/20 non era prescritto alla data della sentenza d’appello, emessa il 07/03/2023. L’inammis del ricorso preclude d’altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo su all’emanazione della sentenza di secondo grado.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazio sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar con ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’ ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla significativa rifiuti sequestrati e pertanto alla gravità dell’offesa arrecata al bene giuridico tutel
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e ri che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla decl dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa d ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente