Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 febbraio 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze, ha solo parzialmente riformato – limitandosi a riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena – la sentenza del 20 novembre 2023 del Tribunale di Grosseto, con cui l’imputato era stato condannato per aver smaltito illecitamente alcune lastre contenenti amianto abbandonandole sul territorio (art. 256, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006);
che, con un primo motivo di doglianza, si censura l’inosservanza della disposizione incriminatrice, nonché la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà de motivazione, per la mancata considerazione del fatto che i rifiuti erano stati smalt legittimamente e non abbandonati, tanto che era stata concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6) cod. pen.; si censura, altresì, la violazione dell’art. 521, co cod. proc. pen., sul rilievo che l’imputazione sarebbe stata riqualificata dall’origi abbandono i rifiuti al mero ritardo nel loro smaltimento;
che, in secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione relativamente all’elemento soggettivo del reato contestato, poiché, dal punto di visita della difesa, mancherebbe una dimostrazione della negligenza, avendo la Corte territoriale considerato solo parzialmente la lettera raccomandata inviata all’imputato dall’azienda RAGIONE_SOCIALE proprietaria del terre presso cui erano tenuti in deposito temporaneo i rifiuti, da cui emergeva che l’azienda mittente avrebbe potuto provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, ingenerando, così, una buona fede nell’imputato;
che, con un terzo motivo di doglianza, si censurano l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la mancata considerazione dell’avvenuta riabilitazione dell’imputato, quale emerge dal certificato del casellario giudiziario aggiornato.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non specifici, riferiti a valutazioni fattuali, nonché manifestamente infondati;
che, con il primo motivo di doglianza, la difesa asserisce che la condotta penalmente rilevante tenuta dall’imputato si sostanzia nel mero ritardo nello smaltimento dei rifiuti e non nell’abbandono degli stessi;
che tale prospettazione è basata su un’asserzione contraria all’evidenza dei fatti, perché la condotta penalmente rilevante ascritta all’imputato attiene esclusivamente alla sfera pubblica e, pertanto, il rapporto contrattuale dell’imputato con terzi – relativo modalità di esecuzione dello smaltimento dei rifiuti – non può assumere alcuna rilevanza;
che, in particolare, non riveste alcuna efficacia scriminante la circostanza, richiamat dalla difesa, secondo cui la commissione del reato da parte dell’imputato era dovuta alla mancata ricezione del compenso per lo smaltimento, perché tale mancata ricezione non
dava diritto ad inquinare, ovvero a venire meno ad un dovere fissato da norme di diritto pubblico;
che il secondo motivo, attinente alla carenza dell’elemento soggettivo, è parimenti inammissibile, perché prende anch’esso le mosse dalla sostanziale non doverosità dello smaltimento dei rifiuti in mancanza di ricezione del compenso e fa emergere, anzi, una prospettazione sostanzialmente confessoria, laddove richiama l’esistenza di numerosi solleciti da parte dell’azienda RAGIONE_SOCIALE e la consapevole scelta dell’imputato di continua ad inquinar,e;
che il ( chiamo alla corrispondenza con l’azienda RAGIONE_SOCIALE è parimenti irrilevante, perché l’eventuale assunzione da parte di quest’ultima dell’onere di smaltimento dei rifiuti peraltro non emerge dagli atti – non fa comunque venire meno il reato già commesso dall’imputato;
che, in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la censura del ricorrente si riduce ad una mera riproposizione del motivo di appello, corredata dal riferimento a dati del tutto ininfluenti, quale quello della riabilitazione per altri non tiene conto del fatto che la rimozione successiva dei rifiuti è stata valorizzata con riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. e che no sussistono ulteriori elementi positivi di giudizio.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025.