Abbandono di Rifiuti: Niente Sconti per Condotte Gravi
L’abbandono di rifiuti è un reato ambientale con conseguenze serie, ma in alcuni casi la legge prevede la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa causa di esclusione della punibilità, sottolineando che non può essere invocata quando la condotta presenta elementi di particolare gravità. Analizziamo insieme la decisione per capire quando il reato ambientale non può beneficiare di sconti.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda due imprenditori condannati in primo e secondo grado per il reato di gestione e abbandono di rifiuti non autorizzato. Nello specifico, erano accusati di aver trasportato e scaricato illecitamente una notevole quantità e varietà di rifiuti, tra cui frigoriferi, lavatrici, prodotti elettrici ed elettronici e carcasse di automobili non bonificate. L’aspetto più allarmante era che l’abbandono era avvenuto in prossimità di corsi d’acqua, potenziando il rischio di inquinamento ambientale.
Il Ricorso in Cassazione e la Difesa degli Imputati
Contro la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione. La loro difesa si basava su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale aveva errato nel valutare il danno ambientale, definendolo “congetturale” e non sufficientemente provato per escludere la tenuità della loro condotta.
Abbandono di Rifiuti e Tenuità: le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. La motivazione della Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, era logica, coerente e non sindacabile nel merito.
La decisione di non applicare la causa di non punibilità era basata su una valutazione complessiva di diversi elementi concreti, che insieme delineavano una condotta di non modesta gravità:
1. Natura e Quantità dei Rifiuti: Non si trattava di pochi oggetti di scarso rilievo, ma di un accumulo significativo di rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi, come elettrodomestici e carcasse di veicoli.
2. Modalità dell’Abbandono: Lo scarico è avvenuto direttamente sul suolo e, fattore aggravante, in prossimità di corsi d’acqua, aumentando il rischio di contaminazione.
3. Contesto Imprenditoriale: La condotta non era un episodio isolato e occasionale, ma si inseriva nell’ambito di un’attività d’impresa. Questo, secondo la Corte, dimostrava una non occasionalità del comportamento illecito.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, hanno portato la Corte a concludere che il pregiudizio per l’ambiente non era minimo e che la gravità dell’offesa al bene protetto (l’ambiente) era tale da non poter essere qualificata come “particolarmente tenue”.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un’esenzione automatica, ma richiede una valutazione attenta e concreta della gravità della condotta. Nel contesto dei reati ambientali, e in particolare nell’abbandono di rifiuti, la quantità, la tipologia dei materiali, il luogo dello scarico e la sistematicità del comportamento sono tutti indicatori decisivi. La decisione chiarisce che chi inquina nell’ambito della propria attività imprenditoriale, e in zone ecologicamente sensibili, difficilmente potrà sperare di beneficiare di un trattamento di favore. La tutela dell’ambiente rimane un valore preminente, e le condotte che lo mettono a rischio, anche senza un danno immediatamente catastrofico, vengono sanzionate con rigore.
Quando l’abbandono di rifiuti non può essere considerato di “particolare tenuità”?
Secondo la Corte, la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenta una non modesta gravità, desumibile da elementi come la notevole quantità e la tipologia pericolosa dei rifiuti (es. elettrodomestici, carcasse d’auto), le modalità di abbandono (vicino a corsi d’acqua) e la sua non occasionalità (se svolto in ambito imprenditoriale).
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la gravità della condotta?
La Corte ha considerato tre elementi principali: 1) la natura e il numero dei rifiuti abbandonati; 2) la realizzazione delle condotte di abbandono nei pressi di corsi d’acqua; 3) l’esercizio di un’attività imprenditoriale, che indica la non occasionalità del comportamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18793 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAPO D’ORLANDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v/^
Rilevato che l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Messina indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la loro condanna per due contestazioni del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, mediante il quale è stato lamentato mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, sottolineando il carattere congetturale della affermazione della possib produzione di danni ambientali quale conseguenza dell’abbandono dei rifiuti, è manifestamente infondato, perché è volto a sindacare la valutazione di non particolare tenuità delle conseguenze prodotte dalle condotte degli imputati, che è stata giustificat dalla Corte territoriale con motivazione idonea e non manifestamente illogica, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito, in particolare della gravità dell’offe bene protetto, nel giudizio di legittimità.
In particolare la Corte d’appello, nell’escludere la particolare tenuità del fatto sottolineato la natura e il numero dei rifiuti oggetto dei trasporti non autorizzati successivo abbandono (tra cui frigoriferi, lavatrici, prodotti elettrici ed elettro carcasse di automobili non bonificate), la realizzazione delle condotte di abbandono nei pressi di corsi d’acqua e nell’esercizio di una attività imprenditoriale: si tra motivazione idonea a dare conto della non occasionalità della condotta (stante la quantità dei rifiuti e il loro abbandono nell’ambito di una attività imprenditoriale) e del non min pregiudizio per l’ambiente che ne è conseguito (alla luce della già evidenziata quantità e tipologia dei rifiuti, delle modalità del loro abbandono, direttamente sul suolo e prossimità di corsi d’acqua), dunque della non modesta gravità delle condotte, tale da escludere la riconoscibilità della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, che han censurato tali valutazioni esclusivamente sul piano valutativo, proponendo una diversa considerazione della propria condotta, non consentita, in presenza di motivazione non manifestamente illogica, nel giudizio di legittimità.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente