Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34232 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Senigallia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/07/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 luglio 2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la non menzione, ha condannato l’imputato alla pena sospesa di € 2.00’0,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, abbandonava e depositava in maniera
incontrollata, nel fiume Nevola, rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro, che percolavano nella tubazione delle acque chiare o miste, raggiungendo così il suddetto corso d’acqua.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c), 185, comma 1, 354, 360, 364 e 369 cod. proc. pen., 117 e 220 disp. att. cod. proc. pen., 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., per nullità del verbale di sopralluogo, campionamento e prelievo NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del 04 settembre 2018 e del relativo rapporto di prova, sul rilievo che, nella fattispecie, all’atto del controllo, fossero presenti indizi di reato rappresentati dalla strana colorazione delle acque del fiume Nevola e dalla presenza di due collettori di scarico nelle aree esterne RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE – tali da rendere necessaria l’applicazione, indebitamente pretermessa nel caso di specie, delle garanzie difensive di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Nello specifico, lamenta il ricorrente che il prelievo delle acque inquinate avrebbe dovuto essere preceduto dal sequestro ex art. 354 cod. proc. pen., al fine di garantire l’identità fisica dei campioni che avrebbero dovuto essere appositamente sigillati, e che gli accertamenti tecnici di campionamento, prelievo ed analisi avrebbero dovuto essere eseguiti con le garanzie difensive di cui agli artt. 360 cod. proc. pen. e 117 disp. att. cod. proc. peri., in quanto accertamenti tecnici non ripetibili. Procedendosi ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., inoltre, la persona sottoposta alle indagini avrebbe dovuto ricevere l’informazione di garanzia di cui all’art. 369 cod. proc. pen. Da qui, l’inutilizzabilità dei campioni dei rifiut prelevati in data 4 settembre 2018, e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., oltre che delle ordinanze dibattimentali con cui il giudice ha, prima, ammesso la produzione del contestato verbale, riservandone la valutazione di utilizzabilità all’esito dell’escussione dei testi, e, poi, disatteso le doglianze difensive, ammettendone l’effettiva utilizzabilità.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si denunciano la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione ed il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, nonché la violazione degli artt. 192, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE erroneamente ritenuto insussistenti gli indizi di reità a carico dell’odierno ricorrente, al momento dell’espletamento degli accertamenti tecnici, così giungendo indebitamente a ritenere utilizzabile il verbale di sopralluogo, campionamento e prelievo, ed il relativo rapporto di prova, pur in violazione delle
disposizioni del codice di rito. In particolare, non ci si sarebbe confrontati con i dati emergenti dalla relazione di servizio del 2 settembre 2018, afferenti all’individuazione di due collettori di scarico nelle aree esterne alla ditta RAGIONE_SOCIALE, né con l’annotazione dei RAGIONE_SOCIALE Senigallia e con il C.N.R. n. 12/18 pro. N. 106/Cont-3 del 07 settembre 2018, attestanti la presenza, lungo la linea delle acque di lavorazione proveniente dalla zona produttiva recapitante nella vasca C2 di rilancio, alle cisterne di stoccaggio su bacino di contenimento, di una fuoriuscita di rifiuti liquidi che dai punti di collegamento dei blocchi costitutivi il pozzetto filtrava sul sub-strato aziendale fino a raggiungere un pozzetto di ispezione RAGIONE_SOCIALE linea acque chiare e miste; circostanze che, secondo la difesa, sarebbero state confermate anche dalla deposizione del maresciallo dei RAGIONE_SOCIALE incaricato delle indagini.
2.3. Con una terza censura, si lamenta la violazione degli artt. 192, comma 2, e 194 cod. proc. pen.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di convalidare i predetti accertamenti, invero inutilizzabili, con l’ausilio delle deposizioni testimoniali di asserita conferma delle operazioni, omettendo tuttavia di considerare l’impossibilità di addivenire ad una tale conclusione, per il divieto di testimonianza diretta su accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 194 cod. proc. pen., ai sensi del quale il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova, senza poter esprimere apprezzamenti personali. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di primo grado sarebbero incorsi dunque in una plurima violazione di legge: a) dell’art. 194 cod. proc. pen., per avere consentito l’ipotetica conferma testimoniale di accertamenti tecnici irripetibili nulli, per mancata osservanza delle garanzie difensive; b) dell’art. 192 cod. proc. pen., per aver fondato su tali testimonianze l’esistenza di ipotetici indizi gravi, precisi e concordanti nel senso RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale dell’odierno imputato.
2.4. Con un quarto motivo di impugnazione, ci si duole del vizio di motivazione e RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 192, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., e 111, comma 6, Cost., sul rilievo che sarebbe logicamente contraddittorio definire i medesimi indizi «labili», quando si tratta di applicare le garanzie difensive di cui agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 360 cod. proc. pen., e addirittura «gravi, precisi e concordanti» allorquando, all’opposto, si deve valutare la colpevolezza dell’imputato.
2.5. Un quinto motivo di doglianza è riferito alla violazione degli artt. 74, comma 1, lettere h), ff) e gg), 137, comma 5, 185, comma 2, lettera a), e 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il fatto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE fattispecie di reato concernente l’effettuazione di un’attività di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi i
mancanza RAGIONE_SOCIALE prescritta autorizzazione, anziché in quella di cui all’art. 137, comma 5, del medesimo decreto, relativa all’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, in quantità superiori ai valori limite fissati nelle tabelle 3 dell’Allegato 5 del predetto decreto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – secondo cui i liquidi sversati costituirebbero rifiuti perché derivanti da un processo di lavorazione e stoccaggio – per il ricorrente si tratterebbe di un’immissione di acque di scarico provenienti dal ciclo di produzione tramite una tubazione, traboccante dal perimetro RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE; ciò che, secondo la difesa, emergerebbe anche dallo stesso verbale di sopralluogo del 4 settembre 2019. Precisa peraltro l’imputato che, vista la corretta qualificazione del fatto di reato sub art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel capo di imputazione non sarebbe stato a lui contestato il superamento dei limiti previsti dalla predetta norma; di talché egli dovrebbe essere assolto perché il fatto non sussiste.
2.6. Con un sesto e un settimo motivo di impugnazione, si lamentano, infine, la violazione degli artt. 2, quarto comma, 131-bis e 133 cod. pen. e 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché la connessa manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE escluso la particolare tenuità del fatto, malgrado la sussistenza di specifici elementi di segno contrario. Più precisamente, il giudice di primo grado avrebbe omesso di confrontarsi con i molteplici elementi emergenti nel caso di specie a sostegno dell’operatività RAGIONE_SOCIALE particolare causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilità, quali: a) la natura contravvenzionale del reato; b) la non pericolosità dei rifiuti; c) la non abitualità del comportamento; d) l’incensuratezza; e) l’applicazione RAGIONE_SOCIALE pena in misura pressocché pari al minimo edittale, con il ‘riconoscimento delle attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge; f) la condotta susseguente al reato, concretatasi nell’adempimento delle prescrizioni amministrative somministrate. Proprio tale ultimo elemento – che avrebbe condotto all’esclusione dell’esistenza e RAGIONE_SOCIALE persistenza del danno e del pericolo, erroneamente poste dal Tribunale a base dell’esclusione dell’esimente indebitamente negata all’odierno imputato – pur preso in considerazione per la determinazione RAGIONE_SOCIALE pena, sarebbe stato poi illogicamente pretermesso nella valutazione RAGIONE_SOCIALE particolare tenuità del fatto, nonostante la nuova versione dell’art. 131-bis, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, trovasse piena applicazione perché legge più favorevole rispetto a quella previgente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. I primi tre motivi di impugnazione – che possono essere trattati congiuntamente, perché sostanzialmente attinenti alla pretesa nullità del verbale
di sopralluogo, campionamento e prelievo RAGIONE_SOCIALE n. 02 NUMERO_DOCUMENTO del 04 settembre 2018 e del relativo rapporto di prova – sono inammissibili.
Giova preliminarmente esaminare, invertendo l’ordine dei motivi come proposti dal ricorrente, ciò che l’imputato ha dedotto nella seconda censura ; con riguardo all’erronea ritenuta insussistenza di indizi di reità a carico dell’odierno ricorrente, al momento dell’espletamento degli accertamenti tecnici.
Contrariamente a quanto asserito dalla prospettazione difensiva, infatti, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha correttamente ritenuto insussistenti gli indizi di reità a carico dell’imputato, sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanza che gli accertamenti condotti il 10 settembre 2018 dai RAGIONE_SOCIALE erano stati effettuati nell’area esterna di una ditta, la RAGIONE_SOCIALE, del tutto estranea al presente procedimento – invero, controllata solo perché maggiormente vicina al luogo in cui era stata segnalata, in un primo momento, la verificazione del fenomeno inquinante – senza che alcuna anomalia fosse, all’opposto, rinvenuta nella colorazione delle acque site nei pressi dei tombini esterni alla recinzioni di altre tre ditte, tra le quali quella del ricorrente.
Come già rilevato dal Tribunale, peraltro – anche a volere ritenere sussistenti, già in data 4 settembre 2018, i predetti indizi, tali da giustificare il richiamo difensivo all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. – nel caso di specie, tutti gli at necessari all’espletamento del contestato cam’ pionamento sono stati compiuti nell’osservanza delle garanzie difensive imposte dal codice di rito. Ed invero, dalla lettura del richiamato verbale di sopralluogo e campionamento RAGIONE_SOCIALE del 4 settembre 2018, emerge, con evidenza, la somministrazione al COGNOME di tutti gli avvisi di legge richiesti dall’art. 360.cod. proc. pen. relativamente all’espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, afferenti, nello specifico, al fatto che campioni prelevati sarebbero stati rimessi al Dipartimento RAGIONE_SOCIALE per le analisi chimiche e biotossicologiche necessarie, nonché alla circostanza che in data 5 settembre 2018, alle ore 10:00, presso i laboratori del predetto Dipartimento, si sarebbe proceduto all’apertura dei campioni prelevati e all’inizio delle analisi, rendendosi altresì edotto il ricorrente RAGIONE_SOCIALE possibilità d nominare un consulente tecnico di parte. Consulente che, non a caso, risulta effettivamente aver preso parte a tutte le operazioni di apertura ed esame dei predetti campioni. Né la sentenza può ritenersi nulla per il mancato invio all’imputato dell’informazione di garanzia, giacché la sanzione processuale RAGIONE_SOCIALE nullità ex art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., non si verifica nel caso di notifica di atti equipollenti, prodromici al compimento dell’atto di indagine garantito, a condizione che contengano gli stessi elementi dell’informazione di garanzia (data e luogo del fatto; norme di legge che si assumono violate; invito a nominare un difensore di fiducia); tra questi: l’invito a presentarsi per procedere
a interrogatorio ovvero ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini (artt. 364 e 375 cod. proc. pen.); l’avviso RAGIONE_SOCIALE data di conferimento dell’incarico al consulente tecnico in caso di accertamento tecnico irripetibile, cioè quello che riguarda cose luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 cod. proc. pen.); il decreto motivato, contenente gli elementi previsti dall’art. 224-bis, comma 2, cod. proc. pen., con il quale il pubblico ministero, nei casi di urgenza, dispone il prelievo coattivo di campioni biologici (art. 359-bis, comma 2, cod. proc. pen.); la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero; la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari che sia stata notificata ai sensi dell’art. 406, comma 3, cod. proc. pen.; i provvedimenti di perquisizione e sequestro emessi dall’autorità giudiziaria quando l’indagato sia presente al compimento di tali atti.
Nel caso di specie, ciò è specificamente avvenuto mediante l’avviso RAGIONE_SOCIALE data di conferimento dell’incarico al consulente tecnico ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen.
Quanto, poi, al rilievo del mancato sequestro probatorio, antecedente al prelievo delle acque inquinate, finalizzato a garantire l’identità fisica dei campioni che avrebbero dovuto essere appositamente sigillati, occorre ribadire che l’art. 354 cod. proc. pen., laddove statuisce che «Se del caso» gli ufficiali di polizia giudiziaria «sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti», intende escluderne qualsivoglia profilo di obbligatorietà, tanto più a fronte di accertamenti relativi a luoghi o cose soggetti a modifiche, anche repentine, per la loro natura, per cause naturali o per intervento umano, quali, nello specifico, i campioni di acqua fluviale inquinata. ·
Non può, infine, ritenersi scorretto il modus operandi del Tribunale allorché ha convalidato i predetti accertamenti con l’ausilio delle deposizioni testimoniali di conferma delle operazioni, opportunamente ascritte a fonti di riscontro RAGIONE_SOCIALE veridicità dei verbali in contestazione, non sussistendo, * otto tale profilo, alcun divieto di testimonianza diretta sugli accertamenti tecnici irripetibili.
1.2. Anche il quarto motivo di censura – con il quale ci si duole del vizio di motivazione, per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE definito gli indizi «labili», quando si tratta di applicare le garanzie difensive di cui agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 360 cod. proc. pen., e addirittura «gravi, precisi e concordanti» allorquando, all’opposto, si deve valutare la colpevolezza dell’imputato – è inammissibile.
La censura risulta prospettata in maniera del tutto generica, allorché omette non solo la puntuale indicazione degli indizi cui si farebbe riferimento, ma anche la precisa argomentazione delle considerazioni sulla base delle quali fondare l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE denunciata contraddittorietà.
In materia di ricorso per cassazione, del resto, è principio consolidato quello secondo cui i motivi del ricorso – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio – si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112).
1.3. Il quinto motivo di ricorso, relativo all’erronea qualificazione del fatto ex art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, anziché sub art. 137, comma 5, del medesimo decreto, è parimenti inammissibile, perché meramente reiterativo di argomenti contenuti nell’atto di appello, in mancanza di critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata, oltre che manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la prospettazione difensiva omette di confrontarsi con la sentenza impugnata, la quale (pagg. 11-12) correttamente rileva, innanzitutto, l’errore terminologico contenuto nella notizia di reato, altresì specificando la necessità di fare esclusivo riferimento al capo di incolpazione, univoco, all’opposto, nel senso RAGIONE_SOCIALE corretta contestazione del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006. Quest’ultima disposizione, infatti, facendo esplicito riferimento all’abbandono incontrollato di rifiuti liquidi, fuga ogni dubbio circa la correttezza dell’avvenuta sussunzione del fatto di reato sotto la fattispecie dell’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata non potendosi conferire alcun rilievo al dato, di carattere atecnico, contenuto nella comunicazione di notizia di reato.
Occorre peraltro rilevare che, secondo quanto previsto dall’art. 74, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152 del 2006, per «scarico» deve intendersi «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro matrice inquinante». Mentre lo scarico, dunque, avviene senza soluzione di continuità tra il momento RAGIONE_SOCIALE produzione del refluo ed il suo sversamento, i rifiuti allo stato liquido sono le acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, ma avviandole allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto, in quanto, a differenza degli scarichi di reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; con la conseguenza che lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero.
Ebbene, fatte queste premesse, nella specie, non può ritenersi sussistente alcuna fattispecie di scarico, essendo le acque destinate allo stoccaggio. Come correttamente rilevato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, infatti, nel caso in esame, le acque di processo e lavorazione venivano previamente stoccate immagazzinate pompa in serbatoi di rilancio, quindi inviate ad apposite cisterne di stoccaggio ed in ultimo avviate allo smaltimento, così interrompendosi quel collegamento funzionale e diretto delle acque reflue di lavorazione con il corpo recettore, necessario affinché possa parlarsi di scarico di acque nere e non già di rifiuti liquidi. Ciò che equivale a dire che la soluzione di continuità – cui l’art. 74, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152 del 2006 fa riferimento, ancorché in termini negativi, affinché possa parlarsi di scarico, e non di rifiuto – è data, nella fattispecie, proprio dall’espletamento, sui predetti liquidi, di attività di. stoccaggio, trattamento e smaltimento, le quali, anche laddove dovesse verificarsi un effettivo sversamento, comunque escludono un collegamento del ciclo produttivo con il corpo recettore, così giustificando la qualificazione dei liquidi in esame in termini di rifiuto. Né, del resto, viene contestata in diritto l’interpretazione normativa circa la natura dello scarico medesimo.
1.4. Devono, infine, ritenersi inammissibili anche il sesto ed il settimo motivo di impugnazione, riferiti alla violazione degli artt. 2, quarto comma, 131-bis e 133 cod. pen. e 256, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché al connesso vizio di motivazione.
Anche in questo caso, infatti, la prospettazione difensiva omette di confrontarsi con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la quale, con argomentazioni logiche, coerenti ed esaustive, ha escluso la particolare tenuità del fatto, in considerazione dell’entità del danno e del pericolo – con riferimento all’elevata estensione RAGIONE_SOCIALE zona oggetto degli sversannenti, interessanti anche il fiume, nonché alla consistenza e alla durata nel tempo degli stessi – oltre che RAGIONE_SOCIALE negligenza riscontrata, altresì specificando come i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE particolare tenuità del fatto non siano automaticamente sovrapponibili con quelli previsti né per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – cui non osta la non lieve offensività del reato (ex multis, Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Rv. 268307) – né per il riconoscimento degli altri benefici di legge, riguardando la sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena la prognosi di recidivanza (Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Rv. 279818).
Quanto, poi, alla condotta dell’imputato susseguente al reato, va dato per pacifico che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione novellata dall’art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, sia applicabile anche ai fatti
commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto RAGIONE_SOCIALE condotta del reo successiva alla commissione del reato (ex multis, Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, Rv. 284975). Inoltre, la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell’applicabilità RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l’atto di impugnazione o nel corso del giudizio d’appello; sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell’ambito del complessivo giudizio sull’entità dell’offesa, può ritenere sussistente l’esimente nel solo caso in cui non siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285726). Deve, però, precisarsi che la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, pur acquisendo rilievo, non potrà di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497). In particolare, possono essere apprezzati a tal fine i comportamenti successivi alla commissione del reato diretti alla riparazione, all’eliminazione delle sue conseguenze o, comunque, al ristoro dei danneggiati, a condizione che si riferiscano allo specifico fatto di reato commesso e non ad una generica attitudine al rispetto, da parte dell’imputato, del bene-interesse tutelato dalla norma penale (Sez. 3, 18369 del 12/01/2024).
Ebbene, i principi appena enunciati trovano applicazione nel caso di specie, atteso che: a) la valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità del fatto operata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE è di per sé preclusiva RAGIONE_SOCIALE -considerazione dei comportamenti successivi dell’imputato; b) la deduzione relativa alla condotta dell’imputato susseguente al reato, non specificando in cosa essa sia consistita, appare troppo generica per inficiare il percorso logico RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Infine, come correttamente precisato dal Tribunale, va ricordato che non vi è alcuna presunzione di particolare tenuità del fatto in ragione RAGIONE_SOCIALE natura contravvenzionale del reato contestato (ex plurimis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107.del 08/11/2018, Rv. 274647).
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
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norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2024.