Abbandono di Rifiuti: Quando la Prova non si Può Riesaminare in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: i limiti del ricorso in sede di legittimità, specialmente in casi di reati ambientali come l’abbandono di rifiuti. Un imprenditore, condannato per la gestione illecita di scarti, ha tentato di ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione delle prove a suo carico, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: la Cassazione è giudice della legge, non dei fatti.
Il Caso: Una Condanna per Gestione Illecita di Rifiuti
Un imprenditore, amministratore unico di una società, è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Cassino per il reato di abbandono di rifiuti, previsto dall’art. 256 del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006). La condanna si basava su una serie di elementi che, secondo il giudice di primo grado, dimostravano in modo univoco la riconducibilità dei rifiuti all’attività della sua azienda, proprietaria del terreno su cui erano stati rinvenuti.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, lamentando errori e incongruenze logiche nella ricostruzione dei fatti. A suo dire, non vi era prova certa che l’abbandono fosse direttamente attribuibile a lui. Il suo obiettivo era chiaro: spingere la Corte di Cassazione a riesaminare le prove e offrire una lettura alternativa, più favorevole, delle risultanze processuali.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e l’Abbandono di Rifiuti
La Suprema Corte ha respinto categoricamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I tribunali e le corti d’appello sono giudici del “merito”: il loro compito è analizzare le prove (documenti, testimonianze) e ricostruire i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.
La Corte di Cassazione, invece, svolge un “giudizio di legittimità”. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi evidenti. Tentare di ottenere una “rilettura” delle prove, come richiesto dal ricorrente, esula completamente dalle sue competenze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nella sua ordinanza, la Corte ha spiegato che la decisione del Tribunale era stata motivata in modo logico e coerente. Il giudice di merito aveva evidenziato due punti chiave:
1. La gestione esclusiva della società: L’imputato era l’unico a occuparsi dell’azienda, il che rafforzava la sua responsabilità diretta.
2. Gli elementi univoci di prova: Le prove raccolte portavano a una chiara riconducibilità dei rifiuti trovati sul terreno alla società stessa.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso dell’imputato si è rivelato un mero tentativo di contrapporre la propria interpretazione dei fatti a quella, del tutto legittima, del giudice. La Cassazione ha ribadito, citando numerosi precedenti, che non è possibile nel suo giudizio contrapporre una diversa, seppur logica, lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti.
Le Conclusioni: La Parola Finale della Cassazione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione non può essere una sorta di “terzo grado” di giudizio dove si ridiscutono i fatti. Per avere successo in sede di legittimità, è necessario individuare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza, non semplicemente contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove se non sono d’accordo con la decisione del Tribunale?
No. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha ribadito che il suo giudizio (di legittimità) non permette una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Su quali basi il Tribunale ha ritenuto l’imputato responsabile per l’abbandono di rifiuti?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su elementi considerati univoci, tra cui la gestione esclusiva della società da parte dell’imputato e la chiara riconducibilità dei rifiuti rinvenuti alla società stessa, proprietaria del terreno dove è avvenuto l’abbandono.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORMIA il 21/07/1961
avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME (dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 256, secondo comma, d.lgs. 152/2006), qualificato come appello nonostante l’inappellabilità della sentenza impugnata (di condanna alla sola pena dell’ammenda), mediante il quale è stata censurata la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, che sarebbe frutto di incongruenze logiche e di errori nella ricostruzione storica dei fatti, non essendovi prova che l’abbandono di rifiuti si riconducibile all’imputato, è inammissibile, essendo volto a conseguire una rivalutazione e una rilettura delle prove, che sono state apprezzate in modo logico dal giudice del merito (evidenziando sia la gestione esclusiva della società da parte del ricorrente, che era l’unico a occuparsene, sia gli elementi univoci dai quali è stata tratta la chiar riconducibilità alla società proprietaria del terreno dell’abbandono dei rifiuti ivi rinvenu non suscettibile di rivisitazione nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibi di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio d rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
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