Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34187 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34187 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
-Relatore –
Composta da
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato a Durazzo (Albania) il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 17 febbraio 2025 il Tribunale di Firenze ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 256, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver depositato, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, senza la prescritta autorizzazione, rifiuti non pericolosi derivanti dallo sgombero di una casa, accertato in Capraia e Limite il 4 marzo 2022 e in Lastra a Signa il 15 aprile 2022, con la recidiva semplice.
L’imputato eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della continuazione, poichØ era stata contestata una condotta unitaria e non era stata raggiunta la prova del deposito dei rifiuti in due differenti siti (primo motivo), il vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della pena sospesa (terzo motivo).
Sent. n. sez. 1282
PU – 11/09/2025
R.G.N. 14736/NUMERO_DOCUMENTO
Il Tribunale ha accertato che l’imputato, incaricato di sgomberare un’abitazione, ha abbandonato gli oggetti prelevati, oggetti domestici, giocattoli, libri, pezzi di legno, imballaggi di cartone, etc. in due diverse località, in parte, a Capraia e Limite e, in altra parte, a Lastra a Signa. Secondo l’impostazione difensiva, il fatto doveva essere considerato unitariamente e non vi era la prova che gli abbandoni fossero stati due perchØ il prelievo era stato uno solo. Si tratta di argomenti inconsistenti che sollecitano la Corte a una diversa valutazione del fatto accertato, ciò che esula dalla sua cognizione.
1.2. Con riferimento al secondo motivo, Ł immune da censure la motivazione che ha valutato la gravità del fatto per la pluralità di abbandoni. NØ il ricorrente ha dedotto elementi significativi in suo favore, limitandosi a insistere sull’unicità della condotta di prelievo.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, l’11 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME