Abbandono di Animali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso di abbandono di animali, un reato purtroppo ancora diffuso, e chiarisce i limiti del ricorso in sede di legittimità. La Suprema Corte ha confermato la condanna di una donna, dichiarando il suo ricorso inammissibile perché basato su critiche relative alla valutazione dei fatti, non consentite in questa fase del giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale che aveva condannato una donna per aver abbandonato il proprio cane. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata aveva legato l’animale a un palo sulla pubblica via, un gesto che integra pienamente il reato di abbandono. Contro questa decisione, la donna ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Ricorso per Vizio di Motivazione
La ricorrente ha tentato di contestare la decisione del Tribunale sostenendo che la motivazione della sentenza fosse illogica. Tuttavia, il suo ricorso non ha evidenziato contraddizioni o palesi errori nel ragionamento del giudice, ma si è limitato a proporre una diversa valutazione delle prove e dei fatti. In sostanza, ha cercato di ottenere dalla Corte di Cassazione un nuovo giudizio sul merito della vicenda, cosa che non rientra nei poteri della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sull’abbandono di animali
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che il ruolo della Corte non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso di specie, il ricorso era meramente “riproduttivo di censure” già esaminate e respinte dal giudice di primo grado con una valutazione di merito ritenuta non “manifestamente illogica”. Poiché il Tribunale aveva accertato in modo inequivocabile il fatto materiale dell’abbandono di animali, le critiche della ricorrente sono state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”, inidonee a fondare un valido motivo di ricorso in Cassazione.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti. La Corte di Cassazione, invece, interviene come “giudice della legge”, per assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto. Pertanto, un ricorso è ammissibile solo se denuncia un errore di diritto o un vizio logico grave e palese nella motivazione, non se si limita a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice precedente.
Le conclusioni
La decisione sottolinea due aspetti importanti. Primo, la gravità del reato di abbandono di animali, che viene perseguito e punito. Secondo, la necessità di formulare i ricorsi in Cassazione nel rispetto dei limiti procedurali. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve concentrarsi su specifici errori di diritto o vizi logici, senza sperare in un riesame completo dei fatti. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, ma si limitava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito, attività non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa che il ricorso è basato su “mere doglianze in punto di fatto”?
Significa che le critiche sollevate dalla ricorrente riguardavano esclusivamente come i fatti sono stati accertati (ad esempio, se l’abbandono fosse provato o meno), piuttosto che contestare come la legge è stata applicata a quei fatti. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, e in assenza di prove che l’errore non sia colpa del ricorrente, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizi motivazione, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fa che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provve impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove ed é riproduttiv censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestament illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo il Tr accertato che l’imputata aveva abbandonato il proprio cane sulla pubblica legandolo a un palo della luce;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorre pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.