Abbandono di Animali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’abbandono di animali è una fattispecie di reato disciplinata dal nostro ordinamento che suscita sempre grande sensibilità sociale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire non solo la sostanza del reato, ma anche importanti principi processuali, in particolare i limiti del ricorso in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda una persona condannata per aver lasciato il proprio cane in un’area dismessa, che ha tentato di contestare la decisione fino all’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il punto di partenza è una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano. Una donna è stata ritenuta colpevole del reato previsto dall’art. 727 del Codice Penale per aver abbandonato il proprio cane. L’animale era stato lasciato in un’area dismessa, oggetto di sgombero, dove la donna aveva precedentemente vissuto in modo abusivo. Allontanandosi definitivamente da quel luogo, la proprietaria non aveva portato con sé il cane, lasciandolo in un cortile neppure recintato.
Il Ricorso e la Questione sull’Abbandono di Animali
Contro la sentenza di condanna, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di lamentela si concentrava su un presunto errore di valutazione da parte del giudice di merito. In sostanza, la ricorrente sosteneva che il tribunale avesse sbagliato nel ritenere provato lo stato di abbandono, omettendo di motivare adeguatamente le ragioni di tale convincimento. La difesa mirava a una rilettura dei fatti e delle prove, proponendo una versione alternativa secondo cui non vi era stata una volontà di abbandonare l’animale.
La Differenza tra Merito e Legittimità
È fondamentale comprendere che il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’ e non ‘di merito’. Questo significa che la Corte non può riesaminare i fatti, valutare nuovamente le prove (come testimonianze o documenti) o sostituire la propria interpretazione a quella del giudice precedente. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Le lamentele che riguardano la ricostruzione dei fatti, definite ‘doglianze in punto di fatto’, non sono ammesse in questa sede.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sposando pienamente il principio appena descritto. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni della ricorrente erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, volte a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era sorretta da una motivazione ‘adeguata e non manifestamente illogica’. Il Tribunale aveva spiegato chiaramente perché riteneva che si fosse verificato l’abbandono: l’imputata si era allontanata in via definitiva dal luogo in cui viveva, lasciandosi alle spalle il cane in un cortile aperto. Questo comportamento è stato interpretato come una chiara interruzione del rapporto di custodia e cura, integrando così il reato di abbandono.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema giudiziario: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’abbandono di animali viene confermato come reato la cui prova si basa sulla valutazione del giudice di merito, e se tale valutazione è logicamente motivata, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte.
Posso ricorrere in Cassazione se non sono d’accordo su come il giudice ha valutato i fatti?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile chiedere alla Corte di rivalutare le prove o i fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Cosa si intende per ‘abbandono’ di un animale secondo questa decisione?
L’abbandono si concretizza quando una persona si allontana definitivamente da un luogo, lasciando lì il proprio animale (in questo caso, un cane) in un’area non sicura come un cortile non chiuso, interrompendo così il rapporto di cura e custodia.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Chi ha proposto il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME, condannata alla pen pecuniaria di legge in ordine al reato di cui all’art. 727 cod. pen. per l’abbandono del p cagnolino in un’area dismessa oggetto di sgombero, lamenta che il giudice sia incorso in u errore di valutazione ed abbia comunque omesso di motivare sulle ragioni per cui era stat ritenuto lo stato di abbandono;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità per concernente mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alterna rilettura delle fonti probatorie, avulsa da contestazioni di travisamento delle prove, estr sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorr adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la sentenza argomentato le ragioni per cui si era ritenuto che, essendosi l’imputata definitivamente allontanata dal luogo o precedenza aveva abusivamente vissuto lasciando là il suo cane, in un cortile neppure chiuso ella l’aveva sostanzialmente abbandonato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.