Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36133 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione sv,olta dal Consigliere NOME COGNOME;
“9 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in conseguenza la pena (e per aver revocato la condanna alle spese di custodia dell’autoveicolo), ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen.
1.2.All’imputato viene rimproverato di avere, alla guida della propria autovettura Citroen C4 (tg. TARGA_VEICOLO), – per colpa generica e per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 141, commi 1 e 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 – cagionato un sinistro stradale in conseguenza del quale decedeva il pedone COGNOME NOME. Nella specie, mentre percorreva la INDIRIZZO, nella frazione Montignano, territorio del Comune di Senigallia, con direzione di marcia da Ancona verso Senigallia, l’imputato urtava con lo specchietto destro il pedone che camminava sul margine destro della carreggiata.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputato che articola un unico motivo, con cui deduce vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 589-bis cod. pen. e 141 cod. strada. Ricorda come risulti pacifico che il ricorrente non abbia superato i limiti di velocità previsti, così come è pacifico che egli sia trovato improvvisamente davanti a due eventi imprevedibili, in brevissimo tempo: un’auto proveniente in senso opposto, che lo obbligava ad una repentina manovra a destra per evitare l’urto ed un raggio di sole abbagliante che, in quel preciso istante, lo colpiva agli occhi impedendogli di vedere il pedone. Non si tratterebbe di una luce solare costante, ma di un improvviso e momentaneo abbaglio. Dal video della telecamera installata sull’auto dell’imputato emergerebbe con chiarezza che il sinistro si verificava per caso fortuito e/o per un evento imprevedibile dovuto ad una serie di circostanze sfavorevoli, compreso anche un concorso di colpa della donna investita, la quale, con indosso un vestito nero, camminava sul lato destro della carreggiata, completamente nascosta dall’ombra di un grosso albero. Non essendovi una ridotta visibilità della strada che l’imputato stava percorrendo, non vi era motivo per ridurre la velocità, tanto più che la stessa era inferiore al previsto limite di 50 km/h e che, comunque, la riduzione della velocità non avrebbe in alcun modo evitato l’investimento del pedone.
In data 11/06/2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, AVV_NOTAIO.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve, in ‘primo luogo, rilevarsi che, nel giudizio di primo grado, erano state poste all’attenzione del Gup le spontanee dichiarazioni rese dall’imputato agli operanti, nelle quali egli aveva affermato di non aver scorto la figura del pedone che incedeva sul margine stradale perché abbagliato da una luce solare improvvisa, in quanto tale imprevedibile. La sentenza di primo grado ha, pertanto, affrontato il tema dell’abbagliamento, risolvendolo conformemente ai principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. Nel primo motivo di appello, invece, l’imputato incentra la propria difesa sulla non visibilità della vittima in quanto totalmente vestita di nero, così da essere completamente mimetizzata nell’ombra dell’albero sito sull’anzidetto margine destro della carreggiata, in prossimità del quale si era verificato il sinistro. Nel presente ricorso per cassazione, si ripropone ancora una volta il motivo sull’abbagliamento che, tuttavia, non era stato devoluto innanzi alla Corte di appello. Ne deriva l’inammissibilità del motivo.
La vicenda oggetto del procedimento è stata peraltro ricostruita con chiarezza dalle decisioni di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in ragione dei ripetuti richiami che la sentenza di appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
A mente della giurisprudenza di legittimità, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929). In questa linea interpretativa si collocano le numerose decisioni secondo le quali, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne
tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255288). Condizioni che non ricorrono nel caso di specie ove, a fronte del fenomeno dell’abbagliamento solare, l’imputato non ha rispettato l’obbligo di diligenza che gli imponeva di ulteriormente rallentare l’andatura del mezzo al precipuo fine di prevenire l’insorgere di situazioni di pericolo come quella che si è poi verificata. Così statuendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte di legittimità, a mente dei quali, in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento), il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (Sez. 4, n. 17390 del 21/02/2018, P.C. in proc. Compagnone, Rv. 272647).
Entrambe le sentenze di merito hanno poi motivatamente escluso qualsivoglia concorso.di colpa della vittima (p. 4 sent. di primo grado; p. 10 sent. app.), di talché la doglianza qui riproposta appare del tutto generica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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