41-bis: Pericolosità e Procedimenti in Corso, l’Analisi della Cassazione
L’applicazione del regime detentivo speciale, noto come 41-bis, rappresenta una delle questioni più delicate del nostro ordinamento penitenziario. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti per il mantenimento di tale regime, chiarendo come la valutazione della pericolosità sociale possa basarsi anche su elementi provenienti da procedimenti penali ancora in corso. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.
Il Contesto: Il Ricorso contro il Regime 41-bis
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un detenuto contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva respinto il reclamo avverso un decreto ministeriale che disponeva la sottoposizione del soggetto al regime del 41-bis. La decisione si fondava su diversi elementi: l’attuale inserimento del detenuto in una cosca mafiosa ancora attiva, il suo ruolo apicale, la permanenza dei collegamenti con l’organizzazione e, infine, l’assenza di qualsiasi segnale di dissociazione da tale contesto criminale.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
I Motivi dell’Appello: Presunzione di Innocenza vs. Mantenimento del 41-bis
La difesa del ricorrente ha articolato le proprie censure su due punti principali. In primo luogo, ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente dedotto l’operatività attuale della cosca e il ruolo apicale del detenuto da un procedimento penale ancora in corso, violando così il principio di non colpevolezza. A rafforzare tale tesi, la difesa ha evidenziato come, in quel medesimo procedimento, non fosse stata applicata alcuna misura cautelare nei confronti del suo assistito, a riprova della presunta assenza di una gravità indiziaria sufficiente.
In secondo luogo, è stata contestata l’applicazione di una presunzione illegittima di permanente affiliazione all’associazione criminale, anche durante lo stato di detenzione, per chi vi ricopra una posizione di vertice.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in parte non consentito dalla legge e in parte manifestamente infondato. La decisione si articola su una serie di principi giuridici consolidati in materia di 41-bis.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha innanzitutto ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia di 41-bis è consentito solo per violazione di legge. Ciò significa che non è possibile contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, a meno che la motivazione non sia totalmente assente o meramente apparente, cioè talmente illogica o contraddittoria da non essere comprensibile.
Nel merito, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è stata giudicata solida e ben argomentata. La Corte ha specificato che la legge consente espressamente di valutare la pericolosità sociale di un individuo sulla base di elementi acquisiti durante procedimenti ancora pendenti. La mancanza di una misura cautelare in quel procedimento non è di per sé decisiva, poiché la valutazione richiesta ai fini del 41-bis è autonoma e finalizzata a prevenire la ripresa dei contatti con l’esterno, non a stabilire una responsabilità penale.
Inoltre, la decisione era fondata anche sulla totale assenza di elementi che indicassero una effettiva dissociazione del ricorrente dagli ambienti criminali di provenienza. Di fronte a una pregressa condanna per associazione mafiosa e all’operatività attuale della cosca, l’onere di dimostrare un allontanamento da quel mondo ricadeva sul detenuto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di 41-bis. Le implicazioni pratiche sono significative: in primo luogo, si ribadisce che la valutazione della pericolosità è un giudizio autonomo che può attingere a fonti diverse, inclusi procedimenti in corso, senza attendere una sentenza definitiva. In secondo luogo, viene rafforzato il principio secondo cui, per i soggetti condannati per reati associativi di stampo mafioso, la permanenza in carcere non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità, soprattutto in assenza di chiari e inequivocabili segnali di dissociazione. La decisione, infine, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza del ricorso.
È possibile basare l’applicazione del regime 41-bis su elementi provenienti da un procedimento penale ancora in corso?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la legge consente di valutare la sussistenza della pericolosità di un soggetto sulla base di elementi acquisiti durante procedimenti ancora in corso, anche se in quel contesto non sono state applicate misure cautelari.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza sul 41-bis?
Il ricorso è consentito esclusivamente per “violazione di legge”. Non è quindi possibile contestare vizi della motivazione, a meno che questa non sia completamente mancante o meramente apparente, ovvero priva di una logica argomentativa comprensibile.
La detenzione interrompe automaticamente i legami con l’associazione criminale ai fini del 41-bis?
No, l’ordinanza conferma che la detenzione non presume l’interruzione dei legami. Al contrario, è stata ritenuta legittima la motivazione basata su una presunzione di permanente affiliazione, specialmente per chi ricopre un ruolo apicale, in assenza di prove concrete di un’effettiva dissociazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42428 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 07 giugno 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 05 gennaio 2023, di sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. sul presupposto del suo attuale inserimento nella cosca già di appartenenza, tuttora attiva e nella quale egli continua a mantenere un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo del loro ripristino, e della mancanza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo ovvero di una qualunque forma di dissociazione da tale contesto criminoso;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale dedotto l’operatività attuale della cosca ed il suo ruolo apicale in essa da un procedimento ancora in corso, in contrasto con il principio di non colpevolezza, e senza tenere conto del fatto che, in quel procedimento, egli non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, evidentemente per l’assenza della necessaria gravità indiziaria, e per avere di fatto applicato illegittimamente una presunzione di permanente affiliazione ad un’associazione criminale, anche durante la detenzione, per chi vi ricopra un ruolo apicale;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile nella parte in cui deduce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata, diversi dalla sua mancanza o apparenza, perché l’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. consente il ricorso avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza solo per violazione di legge;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato nella parte in cui deduce una apparenza della motivazione e il suo contrasto con le norme di legge, essendo l’ordinanza fondata, con motivazione approfondita, sul presupposto della sussistenza di gravi motivi di sicurezza pubblica, dedotti dalla condanna già subita da ricorrente quale partecipe ad un’associazione mafiosa, dall’attuale operatività di questa, dimostrata dalle indagini che hanno portato ad un recente rinvio a giudizio (essendo consentito dalla legge valutare la sussistenza dell pericolosità sulla base degli elementi acquisiti durante procedimenti ancora in corso, come evidenziato dalla previsione normativa della doverosità del parere
del pubblico ministero o del giudice ancora procedenti), dalla mancanza di elementi sintomatici di una effettiva dissociazione da tali ambienti criminali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024